IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Vista la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990, n.
20   (supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  216  del
15 settembre  1990),  concernente  «Aspetti  applicativi  delle norme
vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio  91/414/CEE del 15 luglio 1991
relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione   della   suddetta   direttiva  91/414/CEE,  nonche'  la
circolare  del  10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi
delle   nuove   norme   in  materia  di  autorizzazione  di  prodotti
fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290  recante  il  regolamento  di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003,  n. 65, corretto e
integrato  dal  successivo  decreto  del 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto  ministeriale  3 aprile  2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE,   e  2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visti i decreti con i quali alcuni prodotti fitosanitari sono stati
autorizzati  ad essere immessi in commercio per un numero limitato di
anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5,
come  modificato  dal  citato decreto del Presidente della Repubblica
23 aprile 2001, n. 290;
  Visti   in   particolare   i   decreti   che  fissano  la  scadenza
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e  all'impiego di
alcuni  prodotti  fitosanitari nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2008 e il 31 dicembre 2010;
  Visto  altresi'  il  decreto  14 marzo  2005, relativo alla proroga
temporanea  al  31 dicembre  2008  dell'autorizzazione  dei  prodotti
fitosanitari  aventi  scadenza  compresa  tra il 1° gennaio 2005 e il
31 dicembre   2008,   concessa  in  attesa  della  conclusione  della
revisione comunitaria delle sostanze attive componenti;
  Visti  i  regolamenti  (CE)  della  Commissione europea n. 3600 del
1992, n. 451 del 2000, n. 703 del 2001, n. 1112 del 2002, n. 1490 del
2002   e  n.  2229  del  2004  e  successive  modifiche,  che  recano
disposizioni  di  attuazione  delle  quattro  fasi  del  programma di
revisione   previsto   all'art.   8,   paragrafo 2,  della  direttiva
91/414/CEE  e fissano l'elenco di sostanze attive da valutare ai fini
della   loro   eventuale  iscrizione  nell'Allegato  I  della  stessa
direttiva 91/414/CEE;
  Visti  il  regolamento  2076/2002/CE e la decisione 2003/565/CE del
25 luglio  2003,  che  definiscono  norme  transitorie  in materia di
registrazione  di  prodotti  fitosanitari  sulla base della normativa
nazionale  e  modificano  i tempi di attuazione della revisione delle
sostanze  di  cui  all'art.  8,  paragrafo 2  della  citata direttiva
91/414/CEE;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione europea 1095/2007/CE del
20 settembre  2007,  che  modifica  le  modalita'  di  attuazione del
programma  di revisione delle sostanze di cui all'art. 8, paragrafo 2
della  citata  direttiva  91/414/CEE indicate nei regolamenti n. 1490
del 2002 e n. 2229 del 2004;
  Considerato   che   il   citato   regolamento   1095/2007/CE  della
Commissione  europea fissa al 31 dicembre 2010 la data entro la quale
saranno  presentate  alla  Commissione stessa le valutazioni tecniche
dei  dati di cui all'Allegato II della direttiva 91/414/CEE, relativi
ad   alcune   sostanze  attive  attualmente  in  corso  di  revisione
comunitaria;
  Considerato  inoltre  che  le  direttive  di  iscrizione  di  altre
sostanze  attive,  di  cui  si  e' recentemente conclusa la revisione
comunitaria, entreranno in vigore a partire dal 1° novembre 2008, con
specifiche  modalita' e scadenze per l'adeguamento alle condizioni di
iscrizione dei relativi prodotti fitosanitari;
  Considerato   altresi'   che,   antecedentemente  alla  valutazione
comunitaria   effettuata  ai  sensi  delle  norme  comunitarie  sopra
indicate,  nonche'  nelle  more  della  sua  effettuazione, gli Stati
membri  possono  comunque  rilasciare  o rinnovare secondo le vigenti
normative  nazionali le autorizzazioni all'immissione in commercio di
prodotti  fitosanitari  che  contengono  sostanze attive presenti sul
mercato  comunitario alla data del 26 luglio 1993 non ancora iscritte
nell'Allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Considerato infine che i prodotti fitosanitari oggetto del presente
provvedimento  saranno  sottoposti alle procedure di adeguamento alle
decisioni   comunitarie   che  verranno  definite  al  termine  della
revisione  di  ciascuna  delle  sostanze  attive  componenti, secondo
modalita'   e   nei   tempi   stabiliti  dai  relativi  provvedimenti
comunitari;
  Ritenuto   pertanto   di   prorogare   al   31 dicembre   2010   le
autorizzazioni  dei  prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive
che non hanno ancora concluso la revisione comunitaria o per le quali
comunque,  alla data del presente decreto, non sono ancora entrate in
vigore  le  direttive  di  iscrizione nell'Allegato I della direttiva
91/414/CEE;
  Ritenuto di applicare per ciascun prodotto fitosanitario la tariffa
di  258,23  euro, prevista dal decreto ministeriale 8 luglio 1999, da
versare  sul  conto  corrente  postale  n.  52744570,  intestato alla
Tesoreria provinciale della Stato di Viterbo;
                              Decreta:

  1. Sono   prorogate   al   31 dicembre   2010   le   autorizzazioni
all'immissione  al  commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari
autorizzati  aventi  scadenza  compresa  tra  il 1° gennaio 2008 e il
31 dicembre  2010  e  contenenti sostanze attive presenti sul mercato
comunitario  alla  data  del  26 luglio  1993  che  non  hanno ancora
concluso  l'iter  di  revisione  comunitaria  o  la cui iscrizione in
Allegato I della direttiva 91/414/CEE non e' ancora entrata in vigore
alla data del presente decreto.
  2.  Le  tariffe  dovute dalle imprese titolari delle autorizzazioni
che  vengono  prorogate  al  31 dicembre  2010  saranno versate dalle
aziende  stesse  entro  il 31 marzo dell'anno solare della scadenza a
suo tempo attribuita a ciascuna autorizzazione.
  3. Le tariffe relative ai prodotti fitosanitari gia' prorogati fino
al 31 dicembre 2008 con decreto 14 marzo 2005 dovranno essere versate
al piu' tardi entro il 31 marzo 2009.
  4.   Restano   invariate   le  condizioni  d'impiego  dei  prodotti
fitosanitari  di  cui trattasi, fatto comunque salvo l'adeguamento di
tali  prodotti  alle  conclusioni  della  revisione comunitaria delle
sostanze  attive  in  essi  contenute,  la  loro riclassificazione in
attuazione  del  decreto  ministeriale 3 aprile 2007, nonche' al loro
adeguamento in ottemperanza del Regolamento 396/2005/CE.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana  ed  avra'  valore  di  notifica  alle  imprese
interessate.
    Roma, 13 agosto 2008
                                        p. Il direttore generale: Noe