IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  5-bis, comma 5, del decreto-legge
7 settembre  2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre  2001,  n.  401, che stabilisce che le disposizioni di cui
all'art.  5  della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche
con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella
competenza  del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 luglio  2008,  concernente  la dichiarazione di «grande evento» in
relazione alla visita nella citta' di Cagliari di Papa Benedetto XVI;
  Considerato  che  il  giorno 7 settembre 2008, in conclusione della
celebrazione  per  il Centenario della proclamazione della madonna di
Bonaria  a patrona massima della Sardegna, si svolgera' la visita del
Papa  Benedetto  XVI  a  Cagliari,  nel  corso  della  quale  saranno
coinvolte  tutte  le  parrocchie,  le  diocesi  italiane,  le regioni
ecclesiastiche,   nonche'  associazioni,  movimenti  ed  aggregazioni
religiose;
  Considerato,   quindi,   che   la   visita  pastorale  in  rassegna
richiamera'   nei   predetti  territori  una  notevole  affluenza  di
pellegrini e che si rendera' necessario adottare specifici interventi
volti  a  garantire  un  regolare  afflusso  e deflusso delle persone
nell'area   interessata   dall'evento  ed  in  quelle  limitrofe,  in
condizioni di massima sicurezza;
  Ravvisata,  quindi,  la necessita' di attuare con urgenza tutti gli
interventi  strutturali ed infrastrutturali necessari per il regolare
svolgimento  della  visita pastorale, nonche' di definire gli aspetti
organizzativi  connessi  al  grande evento, in particolare per quanto
riguarda gli aspetti della mobilita', della ricettivita' alberghiera,
dell'accoglienza e dell'assistenza sanitaria;
  Acquisita l'intesa della Regione Autonoma della Sardegna;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:

                               Art. 1.

  1.  Il  sindaco di Cagliari e' nominato Commissario delegato per il
«grande  evento»  di  cui in premessa, e provvede alla definizione ed
all'attuazione   delle   iniziative  dirette  alla  realizzazione  di
interventi   infrastrutturali,   strutturali   e   delle   opere   di
adeguamento, nonche' al conseguimento urgente della disponibilita' di
beni,  forniture  e  servizi, comunque necessari e strumentali per la
funzionale  organizzazione della visita pastorale che si terra' nella
citta'  di Cagliari, assicurando condizioni di adeguata accoglienza e
mobilita' ai partecipanti all'evento, nei giorni del suo svolgimento.
  2.  Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di
cui  al comma 1, puo' avvalersi di uno o piu' soggetti attuatori, cui
affidare  specifici  settori di intervento sulla base di direttive di
volta in volta impartite dal Commissario medesimo.