IL DIRETTORE GENERALE
       del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli;
  Visto il Regolamento (CE) n. 590/99 del 18 marzo 1999, con il quale
l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le altre,
della indicazione geografica protetta «Zampone Modena»;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari;
  Visto  il  decreto  1°  settembre  2005,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 12 settembre 2005, con
il quale l'organismo Istituto «Nord Est Qualita' - INEQ», con sede in
San  Daniele  del  Friuli  (Udine),  via  Rodeano  n.  71,  e'  stato
autorizzato  ad  effettuare  i controlli sulla indicazione geografica
protetta «Zampone Modena»;
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere  dal  1°  settembre 2005, data di emanazione del decreto di
autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato  che  il  Consorzio  Zampone Modena Cotechino Modena ha
comunicato  di confermare l'«Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» quale
organismo   di   controllo  e  di  certificazione  sulla  indicazione
geografica  protetta «Zampone Modena» ai sensi dei citati articoli 10
e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  indicazione  geografica protetta «Zampone
Modena» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta
autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa,  al fine di consentire
all'organismo  «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» la predisposizione
del piano di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella   autorizzazione   concessa   con   1°   settembre  2005,  fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ»;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione   rilasciata   all'organismo  «Istituto  Nord  Est
Qualita'  -  INEQ»,  con  sede in San Daniele del Friuli (Udine), via
Rodeano  n.  71,  con  decreto  1°  settembre  2005,  ad effettuare i
controlli  sulla  indicazione  geografica  protetta  «Zampone Modena»
registrata  con  il  Regolamento (CE) n. 590/99 del 18 marzo 1999, e'
prorogata    fino    all'emanazione    del    decreto    di   rinnovo
dell'autorizzazione all'organismo stesso.