IL DIRETTORE GENERALE
       del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/1996, sono automaticamente iscritte nel registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette";
  Visti  gli  articoli 10  e  11  del  predetto  regolamento  (CE) n.
510/2006, concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 2036/01 del 17 ottobre 2001, con il
quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le
altre,  della denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella,
Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa»;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari;
  Visto  il  decreto  1° settembre  2005,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 12 settembre 2005, con
il  quale l'organismo «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene
(Vicenza), via S. Gaetano n. 74, e' stato autorizzato ad effettuare i
controlli   sulla   denominazione   di   origine   protetta   «Veneto
Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa»;
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere  dal  1° settembre  2005, data di emanazione del decreto di
autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato  che  il Consorzio di tutela olio extravergine di oliva
«Veneto  Valpolicella,  Veneto  Euganei e Berici, Veneto del Grappa»,
pur  essendone  richiesto,  non  ha  ancora  provveduto  a  segnalare
l'organismo  di  controllo  da autorizzare per il triennio successivo
alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  denominazione di origine protetta «Veneto
Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» anche nella
fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il
rinnovo  della  stessa  oppure  l'autorizzazione  all'eventuale nuovo
organismo di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto 1° settembre 2005, fino
all'emanazione     del     decreto     ministeriale     di    rinnovo
dell'autorizzazione    a   «CSQA   -   Certificazioni   Srl»   oppure
all'eventuale nuovo organismo di controllo;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione   rilasciata   all'organismo  denominato  «CSQA  -
Certificazioni  Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n.
74,  con  decreto  1° settembre 2005, ad effettuare i controlli sulla
denominazione   di  origine  protetta  «Veneto  Valpolicella,  Veneto
Euganei  e  Berici,  Veneto del Grappa» registrata con il regolamento
della  Commissione  (CE) n. 2036/01 del 17 ottobre 2001, e' prorogata
fino   all'emanazione  del  decreto  di  rinnovo  dell'autorizzazione
all'organismo  stesso  oppure  all'eventuale  autorizzazione di altra
struttura di controllo.