IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21; Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290; Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87; Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, n. 3686 del 1° luglio 2008, n. 3693 del 16 luglio 2008, n. 3695 del 31 luglio 2008, e n. 3697 del 29 agosto 2008; Ravvisata la necessita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle ordinanze di protezione civile emanate al fine di fronteggiare all'emergenza rifiuti nella regione Campania; Tenuto conto, in particolare, del mutato quadro normativo, con il subentro nella gestione degli impianti, nel ruolo di commissari ad acta, di soggetti non esercenti in modo professionale ed istituzionale l'attivita' di gestione dei rifiuti, trattandosi di alti ufficiali dell'esercito, che impone, onde evitare insostenibili interruzioni del servizio di gestione dei rifiuti con pericolose ripercussioni sulla salute pubblica e la salubrita' ambientale, una deroga alle procedure per l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i cui tempi ordinari sarebbero assolutamente incompatibili con la continuita' del servizio; Tenuto conto, altresi', in ragione della particolare gravita' del contesto emergenziale e della peculiare qualifica delle aree di cui sopra quali siti di interesse strategico nazionale, tra l'altro presidiati dall'esercito, della necessita' di adottare misure di salvaguardia particolarmente pregnanti, consentendo la possibilita' di procedere ad una sostituzione del personale impegnato nei cantieri delle opere realizzande e nelle aree connesse alla gestione dei rifiuti, nonche' di disporre di provvedimenti di allontanamento, comunque motivati, nei confronti di soggetti autori di condotte incompatibili con la delicatezza delle opere in fase di realizzazione, con particolare riferimento al termovalorizzatore di Acerra, che costituisce opera di fondamentale e di improcrastinabile realizzazione per il superamento della grave crisi in atto, per cui e' preminente la necessita' di intervenire per evitare ogni eventuale azione, anche omissiva, tale da poter pregiudicare la tempestiva realizzazione delle opere necessarie; Ravvisata, infine, l'esigenza di garantire continuita' al servizio di gestione dei rifiuti che impone la necessita' di doversi avvalere di tutte le risorse umane disponibili, con conseguente possibilita' di procedere alla assegnazione del personale impiegato anche a strutture diverse da quella di appartenenza sia pur sempre nell'ambito del territorio regionale; Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123; Dispone: Art. 1. 1. Per garantire la necessaria celerita' all'attivita' di gestione dei rifiuti solidi urbani e di quelli differenziati, i Commissari ad acta di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3693 del 16 luglio 2008 citata in premessa, sono autorizzati a svolgere quanto di competenza, evitando soluzioni di continuita', anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie all'iscrizione nell'albo nazionale gestori ambientali di cui al citato articolo. 2. Allo scopo di consentire al Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il compiuto esercizio delle competenze di cui all'art. 2, commi 2 e 4, del citato decreto-legge, la Missione tecnica operativa impiantistica di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, e' autorizzata allo svolgimento di attivita' di tutela e bonifica dei siti e delle aree comunque afferenti alla gestione dei rifiuti in Campania. 3. Per garantire condizioni di adeguata sicurezza nei cantieri delle opere realizzande inerenti allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche' nei siti, nelle aree e presso gli impianti di interesse, la Missione coordinamento gestione emergenziale puo' disporre nei confronti delle imprese operanti la immediata sostituzione del personale impiegato nelle aree citate che risulti aver tenuto condotte, anche omissive, incompatibili con le esigenze connesse alla realizzazione delle opere, nonche' con l'esercizio dei siti, delle aree e degli impianti, ovvero del personale sulla cui condotta siano pervenute informazioni, dalla competente Prefettura - Ufficio territoriale del Governo o dalle Forze dell'ordine, che rendano la presenza del predetto personale incompatibile con le medesime esigenze.