IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto-legge  30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
  Visto  il  decreto-legge  9 ottobre  2006,  n. 263, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
  Visto  il  decreto-legge  11 maggio  2007,  n.  61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;
  Visto  il  decreto-legge  23 maggio  2008,  n.  90, convertito, con
modificazioni,  nella legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare
l'art.  19  del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale e' stato
prorogato  fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore
dei rifiuti nella regione Campania;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3682  del  10 giugno  2008,  n.  3686 del 1° luglio 2008, n. 3693 del
16 luglio  2008,  n. 3695 del 31 luglio 2008, e n. 3697 del 29 agosto
2008;
  Ravvisata   la   necessita'   di   apportare  alcune  modifiche  ed
integrazioni  alle  ordinanze di protezione civile emanate al fine di
fronteggiare all'emergenza rifiuti nella regione Campania;
  Tenuto  conto,  in particolare, del mutato quadro normativo, con il
subentro  nella  gestione  degli impianti, nel ruolo di commissari ad
acta,   di   soggetti   non   esercenti   in  modo  professionale  ed
istituzionale  l'attivita'  di  gestione  dei rifiuti, trattandosi di
alti  ufficiali dell'esercito, che impone, onde evitare insostenibili
interruzioni  del  servizio  di  gestione  dei rifiuti con pericolose
ripercussioni  sulla  salute pubblica e la salubrita' ambientale, una
deroga alle procedure per l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori
di  cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i
cui  tempi  ordinari  sarebbero  assolutamente  incompatibili  con la
continuita' del servizio;
  Tenuto  conto,  altresi', in ragione della particolare gravita' del
contesto  emergenziale  e della peculiare qualifica delle aree di cui
sopra  quali  siti  di  interesse  strategico  nazionale, tra l'altro
presidiati  dall'esercito,  della  necessita'  di  adottare misure di
salvaguardia  particolarmente  pregnanti, consentendo la possibilita'
di procedere ad una sostituzione del personale impegnato nei cantieri
delle  opere  realizzande  e  nelle  aree  connesse alla gestione dei
rifiuti,  nonche'  di  disporre  di  provvedimenti di allontanamento,
comunque  motivati,  nei  confronti  di  soggetti  autori di condotte
incompatibili   con   la   delicatezza   delle   opere   in  fase  di
realizzazione,  con  particolare riferimento al termovalorizzatore di
Acerra,  che costituisce opera di fondamentale e di improcrastinabile
realizzazione  per  il superamento della grave crisi in atto, per cui
e' preminente la necessita' di intervenire per evitare ogni eventuale
azione,  anche  omissiva,  tale  da  poter pregiudicare la tempestiva
realizzazione delle opere necessarie;
  Ravvisata,  infine, l'esigenza di garantire continuita' al servizio
di  gestione dei rifiuti che impone la necessita' di doversi avvalere
di  tutte  le risorse umane disponibili, con conseguente possibilita'
di  procedere  alla  assegnazione  del  personale  impiegato  anche a
strutture   diverse   da   quella  di  appartenenza  sia  pur  sempre
nell'ambito del territorio regionale;
  Su  proposta  del  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza del
Consiglio  dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio
2008,  n.  90,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Per garantire la necessaria celerita' all'attivita' di gestione
dei  rifiuti solidi urbani e di quelli differenziati, i Commissari ad
acta  di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3693 del 16 luglio
2008  citata  in  premessa,  sono  autorizzati  a  svolgere quanto di
competenza,  evitando  soluzioni di continuita', anche in deroga alle
disposizioni  di  cui  all'art.  212 del decreto legislativo 3 aprile
2006,   n.  152,  nelle  more  del  perfezionamento  delle  procedure
necessarie  all'iscrizione  nell'albo nazionale gestori ambientali di
cui al citato articolo.
  2.  Allo  scopo  di  consentire  al Sottosegretario di Stato di cui
all'art.  1  del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  14 luglio  2008,  n.  123,  il compiuto
esercizio delle competenze di cui all'art. 2, commi 2 e 4, del citato
decreto-legge,  la  Missione  tecnica  operativa impiantistica di cui
all'art.  4  dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n.  3682  del  10 giugno  2008,  e'  autorizzata  allo svolgimento di
attivita'  di  tutela  e  bonifica  dei  siti  e  delle aree comunque
afferenti alla gestione dei rifiuti in Campania.
  3.  Per  garantire  condizioni  di  adeguata sicurezza nei cantieri
delle  opere  realizzande inerenti allo smaltimento dei rifiuti nella
regione  Campania, nonche' nei siti, nelle aree e presso gli impianti
di  interesse,  la  Missione coordinamento gestione emergenziale puo'
disporre   nei   confronti   delle   imprese  operanti  la  immediata
sostituzione  del  personale  impiegato nelle aree citate che risulti
aver  tenuto  condotte, anche omissive, incompatibili con le esigenze
connesse  alla realizzazione delle opere, nonche' con l'esercizio dei
siti,  delle  aree  e  degli impianti, ovvero del personale sulla cui
condotta  siano pervenute informazioni, dalla competente Prefettura -
Ufficio  territoriale  del  Governo  o  dalle  Forze dell'ordine, che
rendano  la  presenza  del  predetto  personale  incompatibile con le
medesime esigenze.