IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Vista  la  legge  17 febbraio  1982,  n.  46,  che  all'art.  14 ha
istituito il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
  Visto l'art. 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che
ha  demandato  al  decreto  di  cui all'art. 10, comma 2, del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, la determinazione della tipologia
e  le  misure  delle  agevolazioni,  le modalita' ed i criteri per la
concessione  e l'erogazione dei benefici del fondo di cui all'art. 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
  Visto  il  decreto  legislativo  27 luglio  1999,  n. 297, recante:
«Riordino  della  disciplina  e  snellimento  delle  procedure per il
sostegno  della  ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  123, recante:
«Disposizioni  per  la razionalizzazione degli interventi di sostegno
alle  imprese  a  norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge
15 marzo 1997, n. 59»;
  Vista la direttiva 16 gennaio 2001 del Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  recante  direttive per la concessione
delle  agevolazioni  del  fondo  speciale  rotativo per l'innovazione
tecnologica;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia
di  procedimento  amministrativo  e di diritto d'accesso ai documenti
amministrativi;
  Vista  la  disciplina  comunitaria  in  materia di aiuti di Stato a
favore  di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione  n. 2006/C 323/01 (nel
seguito «Disciplina comunitaria»);
  Considerato che e' necessario adeguare la direttiva 16 gennaio 2001
a tale disciplina comunitaria;
  Sentiti   i  Ministri  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e dell'economia e finanze;
                              E m a n a
                       le seguenti direttive:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1.  Le agevolazioni previste dal presente decreto sono destinate al
sostegno di programmi relativi ad attivita' di sviluppo sperimentale.
I  programmi  possono comprendere anche attivita' connesse e comunque
non  preponderanti  di  ricerca  industriale. Al coordinamento con le
competenze  in materia del Ministero dell'universita' e della ricerca
si  provvede  ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo
27 luglio   1999,  n.  297  e  dell'art.  1,  comma 886  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296.
  2.  Per attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale
s'intendono,  ai  sensi  della Disciplina comunitaria, quelle rivolte
rispettivamente:
    a) ad  acquisire  nuove  conoscenze,  da utilizzare per mettere a
punto  nuovi  prodotti,  processi  o servizi o permettere un notevole
miglioramento  dei  prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende
la  creazione  di  componenti di sistemi complessi, necessaria per la
ricerca  industriale, in particolare per la validazione di tecnologie
generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera b);
    b) alla  concretizzazione dei risultati della ricerca industriale
mediante  le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota
e  dimostrativi,  nonche' di prototipi, finalizzate a nuovi prodotti,
processi  o  servizi  ovvero  ad  apportare  modifiche  sostanziali a
prodotti  e  processi  produttivi  purche' tali interventi comportino
sensibili  miglioramenti  delle  tecnologie  esistenti; rientra nello
sviluppo  sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per
scopi  commerciali  e  di  progetti  pilota  destinati  a esperimenti
tecnologici  e/o  commerciali, quando il prototipo e' necessariamente
il  prodotto  commerciale  finale  e il suo costo di fabbricazione e'
troppo  elevato  per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e
di  convalida.  L'eventuale,  ulteriore  sfruttamento  di progetti di
dimostrazione  o  di  progetti pilota a scopo commerciale comporta la
deduzione  dei  redditi,  cosi'  generati,  dai costi ammissibili. Lo
sviluppo  sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine
o   le   modifiche  periodiche  apportate  a  prodotti,  processi  di
fabbricazione,  servizi  esistenti e altre operazioni in corso, anche
quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.