IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che all'art. 14 ha istituito il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; Visto l'art. 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha demandato al decreto di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, la determinazione della tipologia e le misure delle agevolazioni, le modalita' ed i criteri per la concessione e l'erogazione dei benefici del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante: «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno alle imprese a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la direttiva 16 gennaio 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato recante direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi; Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione n. 2006/C 323/01 (nel seguito «Disciplina comunitaria»); Considerato che e' necessario adeguare la direttiva 16 gennaio 2001 a tale disciplina comunitaria; Sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e dell'economia e finanze; E m a n a le seguenti direttive: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le agevolazioni previste dal presente decreto sono destinate al sostegno di programmi relativi ad attivita' di sviluppo sperimentale. I programmi possono comprendere anche attivita' connesse e comunque non preponderanti di ricerca industriale. Al coordinamento con le competenze in materia del Ministero dell'universita' e della ricerca si provvede ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e dell'art. 1, comma 886 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Per attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale s'intendono, ai sensi della Disciplina comunitaria, quelle rivolte rispettivamente: a) ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera b); b) alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonche' di prototipi, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti e processi produttivi purche' tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi, cosi' generati, dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.