IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Visti  i  decreti ministeriali in data 1° luglio 2008, con cui sono
stati  definiti  il  numero dei posti disponibili a livello nazionale
per  le immatricolazioni, nell'anno accademico 2008-2009, al corso di
laurea  specialistica/magistrale  in medicina e chirurgia ed ai corsi
di   laurea   delle   professioni   sanitarie   nonche'  disposta  la
ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;
  Viste,  in  particolare,  le  tabelle  parte  integrante dei citati
decreti,  che definiscono il numero dei posti riservati agli studenti
comunitari  e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio
2002, n. 189;
  Visto  il  decreto  ministeriale 28 luglio 2008, con cui sono stati
modificati  i predetti decreti e tra l'altro, rideterminato il numero
dei  posti  disponibili  per  le immatricolazioni' al corso di laurea
specialistica/magistrale in medicina e chirurgia e ad alcuni corsi di
laurea delle professioni sanitarie;
  Viste  le  nuove  richieste  di  ampliamento  del numero dei posti,
definiti  con  il richiamato decreto ministeriale 28 luglio 2008, per
il  corso  di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia
presentate  dalle  Universita' degli studi di Ferrara, di Messina, di
Modena  e  Reggio  Emilia,  dell'Universita'  «Bicocca»  di  Milano e
dell'universita' «Vita-Salute San Raffaele» di Milano alla luce della
rilevazione  del  fabbisogno  nazionale. relativo alla professione di
medico  chirurgo  per  l'anno  accademico  2008-2009,  effettuata dal
Ministero  del  lavoro, salute e politiche sociali ai sensi dell'art.
6-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche;
  Ritenuto,  peraltro,  di confermare il criterio, gia' applicato con
il  citato  decreto  ministeriale  28 luglio  2008, di fissare per il
corso  di  laurea  specialistica/magistrale  in  medicina e chirurgia
l'incremento  richiesto  nel  limite  del dieci per cento rispetto ai
posti definiti a suo tempo per l'anno accademico 2007-2008;
  Ritenuto  conseguentemente  di  procedere  alla  ridefinizione  del
numero   dei  posti  per  le  immatricolazioni  al  corso  di  laurea
specialistica/magistrale   in   medicina   e   chirurgia  per  l'anno
accademico 2008-2009;
  Viste  le  note  dell'Universita' degli studi di Verona e di Genova
con   le   quali  viene  richiesto  di  autorizzare  ulteriori  posti
rispettivamente  per  il  corso di laurea in infermieristica e per il
corso di laurea in infermieristica pediatrica;
  Considerato  che  la  programmazione  dei  posti,  definita  con il
richiamato  decreto  1° luglio  2008  e  successive  modifiche, per i
predetti  corsi  di laurea e' insufficiente a colmare le esigenze del
fabbisogno  delle professioni sanitarie cosi come rilevate per l'anno
accademico  2008-2009  dal  Ministero  del lavoro, salute e politiche
sociali  ai sensi dell'art. 6-ter del decreto legislativo n. 502/1992
e successive modifiche;
  Ritenuto  conseguentemente di procedere alla definizione del numero
dei   posti   per   le   immatricolazioni   al  corso  di  laurea  in
infermieristica e in infermieristica pediatrica per l'anno accademico
2008-2009;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'art.  1,  comma 1,  del decreto ministeriale 1° luglio 2002 e
successive  modifiche con cui sono stati definiti il numero dei posti
disponibili  a  livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di
laurea  specialistica  a  ciclo unico in medicina e chirurgia per gli
studenti  comunitari  e  non  comunitari  residenti in Italia, di cui
all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e per gli studenti non
comunitari  residenti  all'estero,  e'  modificato  nel  senso che il
numero   dei   posti   disponibili   a   livello   nazionale  per  le
immatricolazioni  al  corso  di  laurea  specialistica/magistrale  in
medicina chirurgia e' rideterminato da 8.122 a 8.184.
  2.  Conseguentemente,  nella  tabella  parte  integrante del citato
decreto,  relativamente  al  numero dei posti riservati agli studenti
comunitari  e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio
2002, n. 189, e' apportata la modifica seguente:
    Universita' degli studi di Ferrara: da 150 a 159;
    Universita' degli studi di Messina: da 200 a 220;
    Universita' degli studi «Bicocca» di Milano: da 100 a 110;
    Universita'  degli studi «Vita e Salute S. Raffaele» di Milano da
90 a 100;
    Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia da 134 a 149.