IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni; Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione n. 2005/36/CE del 7 settembre - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Nebiolo Carola, nata a Torino il 3 novembre 1976, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento dei titoli professionali di psicologo e psicoterapeuta, conseguiti in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo e dell'attivita' di psicoterapeuta; Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciatura en Psicologia» presso l'«Universidad de Buenos Aires» il 19 luglio 2006; Considerato che l'istante ha portato a termine il «Posgrado en Clinica Analiticas 2006/2007»; Considerato che la richiedente e' in possesso della «matricula» n. 40495 dal 4 ottobre 2006; Viste le conformi determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 18 aprile 2008 e del 23 maggio 2008; Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra citate; Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa; Ritenuto altresi' che, per quanto riguarda la psicoterapia, sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistente in un tirocinio di dodici mesi, articolato nel modo seguente: sei mesi presso un consultorio familiare o un servizio di psicologia dell'eta' evolutiva, sei mesi presso un centro di salute mentale o un servizio tossicodipendenze-alcologia; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Nebiolo Carola, nata a Torino il 3 novembre 1976, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A e l'esercizio della professione in Italia. Per la psicoterapia la domanda e' accolta con l'applicazione di una misura compensativa consistente in un tirocinio di dodici mesi.