IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
  Visto   il  decreto  9 novembre  2007,  n.  206  di  attuazione  n.
2005/36/CE   del   7 settembre  -  relativa  a  riconoscimento  delle
qualifiche professionali;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286  e  successive  integrazioni,  che  prevede  l'applicabilita' del
decreto  legislativo  stesso  anche  ai  cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328  contenente  «Modifiche  ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Nebiolo Carola, nata a Torino il 3
novembre  1976,  cittadina  italiana,  diretta  ad ottenere, ai sensi
dell'art.  49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999
in  combinato  disposto  con  l'art.  12  del  decreto legislativo n.
115/1992,  il  riconoscimento dei titoli professionali di psicologo e
psicoterapeuta,   conseguiti   in  Argentina,  ai  fini  dell'accesso
all'albo  ed  esercizio  in  Italia  della professione di psicologo e
dell'attivita' di psicoterapeuta;
  Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di
«Licenciatura  en  Psicologia» presso l'«Universidad de Buenos Aires»
il 19 luglio 2006;
  Considerato  che  l'istante  ha  portato  a termine il «Posgrado en
Clinica Analiticas 2006/2007»;
  Considerato  che la richiedente e' in possesso della «matricula» n.
40495 dal 4 ottobre 2006;
  Viste  le conformi determinazioni delle Conferenze di servizi nelle
sedute del 18 aprile 2008 e del 23 maggio 2008;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria nelle sedute sopra citate;
  Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione
accademica  e professionale della richiedente appare completa ai fini
dell'iscrizione  nella  sezione  A  dell'albo  degli  psicologi e che
pertanto   non   sia   necessaria  l'applicazione  di  alcuna  misura
compensativa;
  Ritenuto   altresi'  che,  per  quanto  riguarda  la  psicoterapia,
sussistono  differenze  tra  la formazione professionale richiesta in
Italia  per  l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta e quella di
cui  e'  in  possesso  l'istante,  e  che  risulta pertanto opportuno
richiedere  misure compensative consistente in un tirocinio di dodici
mesi,  articolato  nel  modo seguente: sei mesi presso un consultorio
familiare  o  un servizio di psicologia dell'eta' evolutiva, sei mesi
presso    un    centro    di    salute    mentale   o   un   servizio
tossicodipendenze-alcologia;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Nebiolo  Carola,  nata  a  Torino il 3 novembre 1976,
cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
psicologi, sez. A e l'esercizio della professione in Italia.
  Per la psicoterapia la domanda e' accolta con l'applicazione di una
misura compensativa consistente in un tirocinio di dodici mesi.