IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre 2005 - relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il  decreto  legislativo del Presidente della Repubblica del
5 giugno  2001,  n.  328  contenente «Modifiche ed integrazioni della
disciplina  dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle
relative  prove  per l'esercizio di talune professioni, nonche' della
disciplina dei relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Perathoner  Armin,  nato  a Bolzano il
28 agosto  1981,  cittadino  italiano,  diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   16   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento  del  proprio  titolo  tedesco  di «Ingenieur» ai fini
dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;
  Considerato   che  l'istante  ha  conseguito  il  «Diplom-Ingenieur
Univ.», presso la «Technische Universitat Munchen» in data 19 ottobre
2006;
  Rilevato che da informazioni assunte presso la competente Autorita'
tedesca  il  titolo accademico-professionale di cui e' in possesso il
sig.  Perathoner  nel Lander della Baviera e' condizione necessaria e
sufficiente per l'esercizio della professione di ingegnere;
  Preso  atto  che  l'istante  ha  documentato  attivita' di tutorato
presso  il «Dipartimento sviluppo dei prodotti Universita' Tecnica di
Monaco» dall'ottobre 2004 al luglio 2005;
  Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi del 23 maggio
2008;
  Considerato  il  conforme  parere  del  rappresentante di categoria
nella conferenza sopra citata;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere - sez. A, settore industriale - e quella di
cui  e'  in  possesso  l'istante,  e  che  risulta pertanto opportuno
richiedere  misure  compensative, nelle seguenti materie: 1) impianti
industriali   (scritta   e   orale);  2)  ordinamento  e  deontologia
professionale   (solo  orale),  oppure,  a  scelta  dell'istante  nel
superamento di un tirocinio di sei mesi;
  Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig.  Perathoner  Armin,  nato  a  Bolzano  il  28 agosto 1981,
cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa,  quale titolo valido per l'accesso all'albo degli ingegneri
-  sez.  A, settore industriale - e per l'esercizio della professione
in Italia.