IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;.
  Visto  il  regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio
1996  con la quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni
di   origine   protette  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
l'indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso»;
  Considerato  che  e'  stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del Reg.
(CE)   n.  510/2006  una  modifica  del  disciplinare  di  produzione
dell'indicazione geografica protetta di cui sopra;
  Considerato  che,  con regolamento (C) n. 784 della Commissione del
5 agosto  2008,  e'  stata  accolta  la modifica di cui al precedente
capoverso;
  Ritenuto  che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  il disciplinare di produzione
attualmente   vigente,  a  seguito  della  modifica  richiesta  della
indicazione   geografica   protetta  «Radicchio  Rosso  di  Treviso»,
affinche'  le  disposizioni  contenute  nel  predetto documento siano
accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
                              Provvede

alla  pubblicazione  dell'allegato  disciplinare  di produzione della
indicazione   geografica   protetta  «Radicchio  Rosso  di  Treviso»,
registrata  in  sede  comunitaria  con  regolamento  (CE)  n. 784 del
5 agosto 2008.
  I   produttori  che  intendono  porre  in  commercio  l'indicazione
geografica  protetta  «Radicchio  Rosso  di  Treviso»  sono tenuti al
rispetto  dell'allegato  disciplinare  di  produzione  e  di tutte le
condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
    Roma, 5 settembre 2008
                                       Il Capo Dipartimento: Ambrosio