IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 con la quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette l'indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco»; Considerato che e' stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 una modifica del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta di cui sopra; Considerato che, con regolamento (C) n. 783 della Commissione del 5 agosto 2008, e' stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della modifica richiesta della indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale; Provvede: Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco», registrata in sede comunitaria con Regolamento (CE) n. 783 del 5 agosto 2008. I produttori che intendono porre in commercio l'indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco» sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 5 settembre 2008 Il Capo Dipartimento: Ambrosio