IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio
1996  con la quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni
di   origine   protette  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
l'indicazione    geografica    protetta   «Radicchio   Variegato   di
Castelfranco»;
  Considerato  che  e'  stata  richiesta  ai  sensi  dell'art.  9 del
regolamento  (CE)  n.  510/2006  una  modifica  del  disciplinare  di
produzione dell'indicazione geografica protetta di cui sopra;
  Considerato  che,  con regolamento (C) n. 783 della Commissione del
5 agosto  2008,  e'  stata  accolta  la modifica di cui al precedente
capoverso;
  Ritenuto  che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  il disciplinare di produzione
attualmente   vigente,  a  seguito  della  modifica  richiesta  della
indicazione    geografica    protetta    «Radicchio    Variegato   di
Castelfranco»,  affinche'  le  disposizioni  contenute  nel  predetto
documento   siano   accessibili   per  informazione  erga  omnes  sul
territorio nazionale;
                              Provvede:

  Alla  pubblicazione  dell'allegato disciplinare di produzione della
indicazione    geografica    protetta    «Radicchio    Variegato   di
Castelfranco», registrata in sede comunitaria con Regolamento (CE) n.
783 del 5 agosto 2008.
  I   produttori  che  intendono  porre  in  commercio  l'indicazione
geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco» sono tenuti
al  rispetto  dell'allegato  disciplinare di produzione e di tutte le
condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
    Roma, 5 settembre 2008

                                       Il Capo Dipartimento: Ambrosio