IL RAGIONIERE GENERALE
                             DELLO STATO

    Vista   la   legge   4 dicembre   1956,   n.  1404  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge
15 giugno 2002, n. 112;
    Visti  i  commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Finanziaria 2005);
    Visti  i  commi 89,  90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Finanziaria  2006),  cosi'  come  sostituiti dall'art. 1, comma 486,
della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296  (Finanziaria  2007) che ha
disposto   la   soppressione   del-l'Ispettorato   generale   per  la
liquidazione  degli  enti  disciolti  (IGED),  e  l'attribuzione  con
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze
del  soppresso  Ispettorato  ad  uno  o piu' Ispettorati generali del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
    Visto  il  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
30 aprile  2007,  registrato  alla  Corte dei conti in data 22 maggio
2007,  col  quale,  nelle  more  della revisione organizzativa di cui
all'art.  1,  comma 427,  lettera b),  della  legge  n.  296/2006,  a
decorrere  dal  1° gennaio  2007  le  competenze atte a realizzare il
processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi
ai  sensi  della  legge  n.  1404/1956,  nonche' quelle necessarie ad
assicurare  la continuita' dell'azione amministrativa per la gestione
corrente  ed  il  compimento  di  atti  non  differibili  sono  state
attribuite all'Ispettorato generale di Finanza, nell'ambito del quale
sono  stati  istituiti, in via transitoria, cinque Uffici, ricompresi
in apposito Settore enti in liquidazione;
    Vista   la   direttiva   concernente   l'attuazione  del  decreto
legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29, e successive modificazioni ed
integrazioni,   in   ordine   alla   delimitazione   dell'ambito   di
responsabilita'  del  vertice  politico  e  di quello amministrativo,
emanata  dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in data 12 maggio 1999;
    Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
«Riforma  dell'organizzazione  del  Governo»  in  base  al  quale  il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero  dell'economia  e delle
finanze;
    Vista  la  Convenzione  tra  il  Ministero  dell'economia e delle
finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato e la
Fintecna  -  Finanziaria  per  i  settori  industriali  e dei servizi
S.p.A., sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei
conti  in  data  7 dicembre 2004 ed in virtu' della quale la gestione
della   liquidazione  degli  enti  disciolti,  nonche'  del  relativo
contenzioso,  e'  affidata  a detta Societa' alle condizioni indicate
nella  Convenzione medesima, ferma restando la titolarita' in capo al
Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi
e passivi;
    Visto   l'atto  aggiuntivo  alla  Convenzione,  sottoscritto  l'8
novembre  2005  e  registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre
2005;
    Visto   il  decreto  legislativo  capo  provvisorio  dello  Stato
15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni, che conferisce
al  Comitato  interministeriale prezzi la potesta' di istituire Casse
conguaglio  e  stabilire  le modalita' delle relative contribuzioni e
riconosce   ai   Comitati   provinciali   prezzi,  nell'ambito  delle
rispettive  circoscrizioni, i medesimi poteri e facolta' spettanti al
Comitato interministeriale prezzi;
    Vista  la deliberazione del Comitato provinciale prezzi di Genova
del  21 giugno 1982, n. 21/1982, che ha istituito la Cassa conguaglio
acquedotti  genovesi  con  il compito di provvedere alla perequazione
dei  costi  rapportati  alle  aziende  acquedottistiche  operanti nel
comune  di  Genova  al fine di mantenere l'unificazione delle tariffe
idriche della citta' di Genova;
    Vista   la   legge  5 gennaio  1994,  n.  36,  che  ha  istituito
l'Autorita'   d'ambito   territoriale,  assolvendo  all'attivita'  di
perequazione,  prima  di competenza della Cassa conguaglio acquedotti
genovesi;
    Visto  il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, concernente
la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;
    Visto  l'art.  11  del  citato  decreto legislativo n. 98/1948 il
quale   dispone   che   la   trasformazione,  la  soppressione  e  la
liquidazione  delle casse o dei fondi di conguaglio sono disposte dai
Ministeri  interessati  e  che  il  liquidatore  o i liquidatori sono
nominati dal Ministero del tesoro;
    Visto  il  verbale  n. 5/2006 del 4 dicembre 2006 con il quale il
Comitato  di  gestione  della  Cassa  conguaglio acquedotti genovesi,
atteso  il  venir  meno  delle  funzioni  della  Cassa, ha deliberato
all'unanimita' la messa in liquidazione della Cassa conguaglio, salvo
ratifica della giunta della Camera di commercio;
    Vista la deliberazione della Camera di commercio di Genova n. 302
del  21 dicembre  2006 che ha ratificato le decisioni del Comitato di
gestione della cassa conguaglio;
    Visto  il  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
5 ottobre  2007  con il quale la Cassa conguaglio acquedotti genovesi
e'  stata soppressa e posta in liquidazione e alle residue operazioni
liquidatorie  provvede  il  Ministero dell'economia e delle finanze a
mezzo  dell'Ispettorato generale di Finanza della Ragioneria generale
dello Stato;
    Accertato  che  le  operazioni  di liquidazione del predetto ente
sono  ultimate,  per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre
1956, n. 1404, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio
dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;
    Visti  il  bilancio  e  la  relazione illustrativa della gestione
liquidatoria  di  cui  trattasi dai quali risulta un avanzo finale di
liquidazione di Euro 79.246,55;
                              Decreta:

                               Art. 1.
    La  liquidazione del patrimonio della Cassa conguaglio acquedotti
genovesi e' chiusa a tutti gli effetti.