IL DIRETTORE GENERALE
                    del controllo della qualita'
                      e dei sistemi di qualita'

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento (CE) n. 5 10/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n. 1 107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  2325 del 24 novembre 1997, con il
quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le
altre, della denominazione di origine protetta «Umbria»;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari;
  Visto  il  decreto  29 settembre  2005,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 247 del 22 ottobre 2005, con
il   quale   l'organismo   «3A  -  Parco  Tecnologico  agroalimentare
dell'Umbria - soc. cons. a r.l.» con sede in Frazione Pantalla - Todi
(Perugia),  e'  stato  autorizzato  ad  effettuare  i controlli sulla
denominazione di origine protetta «Umbria»;
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere  dal  29 settembre  2005, data di emanazione del decreto di
autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato  che  il  Consorzio di tutela dell'olio extravergine di
oliva DOP Umbria, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di
controllo  da  autorizzare  per  il  triennio successivo alla data di
scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la denominazione di origine protetta «Umbria»
anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della  predetta
autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa oppure l'autorizzazione
all'eventuale nuovo organismo di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto 29 settembre 2005, fino
all'emanazione     del     decreto     ministeriale     di    rinnovo
dell'autorizzazione   a   «3A   -  Parco  Tecnologico  Agroalimentare
dell'Umbria - soc. cons. a r.l.» oppure all'eventuale nuovo organismo
di controllo;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  denominato «3A - Parco
tecnologico  agroalimentare  dell'Umbria  -  soc.  cons.  a r.l.»  ad
effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta
«Umbria» registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 2325
del 24 novembre 1997, e' prorogata fino all'emanazione del decreto di
rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale
autorizzazione di altra struttura di controllo.