IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  21 dicembre  2001,  n.  443,  che, all'art. 1, ha
stabilito   che   le   infrastrutture   pubbliche  e  private  e  gli
insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale, da
realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano
individuati  dal  Governo attraverso un programma formulato secondo i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando   a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di  prima
applicazione  della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre
2001;
  Vista  la  legge  1° agosto  2002,  n.  166,  che, all'art. 13, tra
l'altro reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327,   recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  espropriazione per pubblica utilita',
come  modificato  -  da  ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre
2004, n. 330;
  Visto  l'art.  11  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  recante
«disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»,
secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di
investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di
progetto  (CUP),  e  viste  le  delibere attuative adottate da questo
Comitato;
  Visto  il  decreto  legislativo  12 aprile 2006, n. 163, intitolato
«codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in  attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive
modificazioni ed integrazioni, e visti in particolare:
    la  parte II, titolo III, capo IV, concernente «lavori relativi a
infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;
    l'art.  256,  che  ha  abrogato  il decreto legislativo 20 agosto
2002,  n. 190, concernente l'attuazione della legge n. 443/2001, come
modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni  dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha
modificato l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300,  operando  -  tra l'altro - la scissione del Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti in Ministero delle infrastrutture e
Ministero dei trasporti;
  Visto  il  decreto  legge  3 ottobre  2006, n. 262, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24 novembre  2006,  n.  286, e visto in
particolare l'art. 2 - commi 82 e seguenti, come modificati dall'art.
1,  comma 1030,  della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296 - che, con
riferimento  alle  concessioni  autostradali, prescrive la stipula di
una  convenzione  unica,  che  sostituisce  ad  ogni  effetto  quella
originaria,  in  occasione di eventi determinati (primo aggiornamento
del piano finanziario costituente parte della convenzione accessiva a
dette concessioni o prima revisione della convenzione medesima ovvero
aggiornamenti periodici del citato piano o revisioni periodiche della
convenzione);
  Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n.
51/2002  S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato
art.  1  della  legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle
opere  strategiche,  che  include,  nell'allegato  1,  nella  sezione
«corridoio plurimodale padano - sistemi stradali ed autostradali», la
voce  «completamento  stradale  corridoio  5»  con un costo di 136,86
milioni di euro»;
  Vista  la  delibera  25  luglio  2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n.
248/2003),  con  la  quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che  il Ministero delle infrastrutture e' chiamato a svolgere ai fini
della   vigilanza   sull'esecuzione   degli  interventi  inclusi  nel
Programma delle infrastrutture strategiche;
  Vista  la  delibera  18  marzo  2005,  n.  3 (Gazzetta Ufficiale n.
207/05),  con  la  quale  questo  Comitato  ha  integrato, secondo la
procedura delineata dall'art. 1 della legge n. 443/2001, il Programma
delle  infrastrutture  strategiche di cui alla menzionata delibera n.
121/2001,  prevedendo,  tra  l'altro,  dieci «aggiornamenti» di opere
gia'  incluse  nel Programma originario, tra i quali figura, sotto la
voce  «Corridoio  5  -  Asse est-ovest Lisbona-Kiev», nell'ambito del
citato   sistema  infrastrutturale  «corridoio  plurimodale  padano»,
l'asse  autostradale  Milano-Torino, con un costo aggiuntivo di 1.120
milioni di euro;
  Vista  la  delibera  6 aprile  2006,  n. 130 (Gazzetta Ufficiale n.
199/2006   S.O.),   che,   nel   rivisitare  il  1°  Programma  delle
infrastrutture   strategiche,   all'allegato   2   conferma,  tra  le
articolazioni    della   menzionata   voce   «corridoio   plurimodale
padano-sistemi stradali e autostradali», la «A4 Torino-Milano»;
  Vista  la  delibera 29 novembre 2007, n. 133 (Gazzetta Ufficiale n.
72/2008  S.O.),  con  la quale questo Comitato ha espresso - ai sensi
del citato art. 2, comma 82 e seguenti, del decreto-legge n. 262/2006
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  e con prescrizioni da
ottemperare  in  sede  di  redazione  della  stesura definitiva e con
raccomandazioni  -  valutazione  positiva sullo schema di convenzione
unica  tra  l'ANAS  S.p.A.  e  Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza
S.p.A.  (di seguito SATAP S.p.A.) che disciplina la progettazione, la
costruzione  e l'esercizio della tratta autostradale A4 Torino-Milano
e  che  e'  corredato,  tra  l'altro, dal piano economico-finanziario
riferito a tutti gli investimenti previsti in convenzione;
  Visto  il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con
il  Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti   il   14 marzo   2003,   e   successive  modificazioni  ed
integrazioni,  con  il quale - in relazione al disposto dell'art. 15,
comma 2,  del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2,
del  decreto  legislativo  n.  163/2006)  -  e'  stato  costituito il
Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
  Vista  la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte
costituzionale,   nell'esaminare  le  censure  mosse  alla  legge  n.
443/2001   ed   ai   decreti   legislativi   attuativi,  si  richiama
all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola regione ai
fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche
interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa
possa   anche   essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata
unilateralmente  dal  Governo  e  precisando che l'attivita' posta in
essere  non  vincola  la  regione  fino  a  quando l'intesa non venga
raggiunta   e   che   i  finanziamenti  concessi  all'opera  sono  da
considerare inefficaci finche' l'intesa stessa non si perfezioni;
  Vista  la  nota  5 novembre  2004,  n.  COM/3001/1, con la quale il
coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta
sorveglianza  delle  grandi  opere  espone  le linee guida varate dal
Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
  Vista  la  nota  6 dicembre 2007, n. 531, con la quale il Ministero
delle   infrastrutture   ha  trasmesso,  tra  l'altro,  la  relazione
istruttoria  concernente  l'intervento  «autostrada  A4,  adeguamento
quarta   corsia  tratta  Novara-Milano»,  che  reca  la  proposta  di
approvazione, con prescrizioni, del relativo progetto definitivo;
  Viste le note 10 dicembre 2007, n. 537, e 20 dicembre 2007, n. 558,
con le quali il Ministero delle infrastrutture - rispettivamente - ha
trasmesso  documentazione integrativa ed ha comunicato chiarimenti in
ordine  al  progetto in esame, con riferimento ad alcune osservazioni
formulate nel corso della riunione preparatoria all'odierna seduta;
  Vista  la  nota 20 dicembre 2007, n. 1940/U.C./TRP, con la quale il
presidente  della  regione  Piemonte  conferma il parere espresso, in
ordine  al progetto all'esame, con le delibere di giunta citate nella
«presa d'atto» di cui appresso;
  Considerato    che   questo   Comitato   ha   conferito   carattere
programmatico  al  quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della
suddetta  delibera  n.  121/2001,  come  aggiornato  con  delibera n.
130/2006, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione
delle   diverse   fonti  di  finanziamento  disponibili  per  ciascun
intervento;
  Considerato      che     il     documento     di     programmazione
economico-finanziaria  (DPEF) 2008-2012, sul quale questo Comitato ha
espresso  parere  favorevole  con  delibera  28 giugno  2007,  n. 45,
include - nella tabella B.4, relativa alle «opere da avviare entro il
2012»   -  l'intervento  «autostrada  A4  Torino-Milano:  adeguamento
Novara-Milano  e  variante di Bernate-Ticino», con un costo di 372,95
milioni di euro;
  Considerato  che  l'adeguamento  del  tronco 2 Novara Est-Milano e'
ricompreso  nell'allegato  K  al  citato  schema di convenzione unica
ANAS-SATAP,  contenente  l'«elenco e descrizione delle opere», con un
costo  di 459.716.000 euro, di cui 220.058.000 riferiti alla variante
di Bernate non considerata nel progetto all'esame;
  Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443, come modificato
dall'art.  13  della  legge  n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto n.
163/2006  attribuiscono  la  responsabilita'  dell'istruttoria  e  la
funzione  di  supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero
delle  infrastrutture  (gia'  Ministero  delle  infrastrutture  e dei
trasporti),  che  puo'  in proposito avvalersi di apposita «struttura
tecnica di missione»;
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture;
  Acquisita  in  seduta  l'intesa  del  Ministro  dell'economia delle
finanze;

                            Prende atto:

    1.  delle  risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle
infrastrutture ed in particolare:
Sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
  che   il  progetto,  come  evidenziato  in  premessa,  si  inquadra
nell'ambito  del  Corridoio  5  Lisbona-Kiev  e  concerne  lavori  di
adeguamento  dell'autostrada  A4 Torino-Milano nel tratto tra il nodo
di  Novara  Est  e Milano; lavori motivati con la consistente valenza
paesistico-ambientale  e con la straordinaria valenza commerciale del
territorio  attraversato  in  relazione  alla  presenza di vaste aree
agricole  a  forte  produttivita', nonche' con la conseguente entita'
dei  flussi  di  traffico  -  rispetto alle altre tratte autostradali
dell'area  -  che  porta,  nelle  ore di punta e soprattutto lungo la
sottotratta  Greggio-Boffalora,  al superamento dei valori di massima
portata  per  il livello di servizio connesso alle attuali tre corsie
per senso di marcia;
  che  l'intervento  e' suddiviso in tre lotti, in parte intervallati
da tratte che, stante la necessita' di eseguire contestualmente opere
interferenti  con la linea ferroviaria A.C. Milano-Torino, sulla base
di un accordo a suo tempo intercorso con la precedente concessionaria
la  TAV  si  e'  impegnata a progettare e costruire direttamente ed a
cedere a fine lavori alla concessionaria stessa;
    che   il  tracciato  interessa  la  regione  Piemonte  fino  alla
progressiva km 99+300 e la regione Lombardia fino alla progressiva km
127+000;
  che  i  lavori  sono  principalmente  di  adeguamento  di struttura
esistente,  anche se sono previsti varianti comportanti l'inserimento
di opere di arte anche di notevole importanza;
  che  l'andamento planimetrico segue sostanzialmente quello attuale,
discostandosene  in  corrispondenza con le interferenze con la citata
linea  A.C. Milano-Torino e con le varianti causate dalla presenza di
detta linea;
  che  sono  altresi'  previsti  lo  spostamento e la riprogettazione
delle   strade   che   interferiscono  con  il  progetto  e  che,  in
particolare,  per la strada provinciale Rho-Figino e' stata prescelta
una  soluzione  intermedia,  rispetto  all'adeguamento  completo, con
l'avvertenza  che,  qualora  la  provincia  non ritenga di adottare i
provvedimenti   proposti  per  superare  alcune  difformita'  residue
rilevate,  sara'  possibile  addivenire,  in  sede  di  redazione del
progetto   esecutivo,   all'allargamento  della  sezione  nei  tratti
indicati in relazione;
  che  il  progetto  preliminare  dell'opera  e'  stato  redatto  tra
il luglio  1997  ed  il gennaio 1998 dalla concessionaria dell'epoca,
l'Autostrada  Torino-Milano  S.p.A.  (di  seguito  ASTM), ed e' stato
allegato  alla  convenzione  novativa stipulata il 28 luglio 1999 tra
ANAS e ASTM;
  che   detto   progetto   e'   stato   approvato  dal  consiglio  di
amministrazione ANAS;
  che  il  progetto definitivo, redatto nel 2003 e corredato dal SIA,
e'  stato  approvato  dal  suddetto  consiglio  di amministrazione il
6 novembre 2003;
  che  l'ANAS,  nella  qualita'  di  soggetto aggiudicatore, con nota
30 aprile  2004,  prot.  n.  3771,  ha  trasmesso  al Ministero delle
infrastrutture  il citato progetto definitivo, corredato dal SIA, per
l'avvio  delle procedure della «legge obiettivo» ed ha demandato alla
concessionaria  di  inoltrare  il  progetto  stesso  a tutte le altre
amministrazioni   ed  enti  interessati,  al  che  la  concessionaria
medesima  ha  provveduto nel periodo tra il 28 aprile ed il 23 giugno
2004,  procedendo  altresi'  a far pubblicare, in data 3 maggio 2004,
l'avviso di avvio del procedimento su 2 quotidiani;
  che,  con  l'atto convenzionale 3 dicembre 2004 intercorso tra ANAS
S.p.A.,  la  ASTM  e  la  SATAP,  quest'ultima  e'  subentrata, senza
soluzione  di  continuita',  alla  ASTM  nel  rapporto  di  cui  alla
menzionata   convenzione   28 luglio   1999  ed  all'atto  aggiuntivo
11 giugno 2003;
  che  la regione Lombardia, con delibera di giunta 5 agosto 2004, n.
VII/18610,  ha espresso parere favorevole sul progetto anche sotto il
profilo   della   compatibilita'   ambientale   per   il  tronco  II,
condizionandolo   al  recepimento  delle  prescrizioni  e  condizioni
esplicitate  in  allegati  alla  delibera  stessa,  ed ha manifestato
favorevole   volonta'   di   intesa  in  ordine  alla  localizzazione
dell'opera;
  che  il  Ministero  istruttore  ha  indetto,  il 30 giugno 2005, la
Conferenza  di  servizi,  i  cui lavori si sono conclusi il 30 agosto
successivo;
  che la regione Piemonte, con delibera 3 aprile 2006, n. 63-2535, ha
espresso  parere  favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, sul
progetto e poi, con delibera 2 ottobre 2006, n. 17-3930, ha formulato
positiva  volonta' d'intesa sulla localizzazione dell'opera, del pari
con condizioni e prescrizioni;
  che  il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con
nota  27 aprile  2006,  n.  GAB/2006/3426/B05, ha trasmesso il parere
della  Commissione  speciale  VIA, che si e' espressa favorevolmente,
con  prescrizioni  e  raccomandazioni,  in  ordine  al  progetto, con
particolare  riferimento  al  tronco II (dal km 105 + 522 al km 121 +
000), ove e' prevista la realizzazione della quarta corsia;
  che  il  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali, con nota
8 novembre   2006,   n.  BAP.S02/34.19.04/20411,  si  e'  pronunziato
positivamente,  con  prescrizioni,  sul  progetto,  analogamente  con
specifico riferimento al tronco II;
  che  il  Ministero  istruttore  specifica  che  la  VIA  si e' resa
necessaria  per  i  lotti  non interessati dal quadruplicamento della
corsia e non per gli altri per i quali sono previsti solo adeguamenti
in sede;
  che e' stato redatto il programma di risoluzione delle interferenze
e  che  il  Ministero delle infrastrutture, in apposito allegato alla
relazione  istruttoria,  propone le prescrizioni e raccomandazioni da
formulare   in  sede  di  approvazione  del  progetto  definitivo  in
questione,  ritenendo  accoglibili  quelle  espresse nei pareri sopra
citati  e  prevedendo  tra  l'altro - al fine di garantire la massima
coerenza progettuale, realizzativa e gestionale tra l'opera all'esame
e   la   citata   tratta  ferroviaria  AC/AV  della  Milano/Torino  -
l'istituzione  di  un  tavolo  tecnico  cui  partecipino  le  regioni
Lombardia  e  Piemonte,  tutti  gli  enti  territoriali e enti parchi
interessati  dall'affiancamento  tra  le  due infrastrutture, SATAP e
TAV;
Sotto l'aspetto attuativo:
  che, come sopra esposto, il soggetto aggiudicatore e' ANAS S.p.A.;
  che  il  cronoprogramma evidenzia - per le attivita' progettuali ed
autorizzative  residue, per l'espletamento della gara per l'appalto e
per  la  realizzazione dei lavori sino alla messa in esercizio - 62,3
mesi per il lotto II.2 e 51,3 per i lotti II.1 e II.3;
Sotto l'aspetto finanziario:
  il  costo  del  progetto,  nella  stesura  originaria approvata dal
consiglio  di  amministrazione  dell'ANAS  nella  citata  seduta  del
6 novembre  2003,  ammontava  a  180.924.828,36  euro e corrisponde a
quello  riportato  nel DPEF 2008-2012, considerato al netto del costo
originario della variante di Bernate;
  che,  come si deduce dal quadro economico allegato alla citata nota
del  Ministero  istruttore in data 20 dicembre 2007 ed in particolare
dalla  colonna  A  della  parte  contenente  «elementi  di variazione
rispetto  al  progetto  definitivo  2003»,  la  quantificazione delle
prescrizioni  richieste  da  amministrazioni  ed enti interessati nel
corso  dell'istruttoria ha comportato un onere aggiuntivo di circa 38
milioni di euro e che si e' registrato altresi' un incremento di euro
46.606.323,06  a  seguito  dell'aggiornamento  dei prezzi del listino
ANAS  rispetto  a quello relativo all'anno 1998 ed assunto a base del
computo del costo originario;
  che  pertanto il costo e' lievitato a 265.319.000 euro, di cui euro
70.182.250 riferiti al lotto II.1; euro 155.387.500 riferiti al lotto
II.2 ed euro 39.749.250 riferiti al lotto II.3;
  che  piu'  specificatamente  -  secondo  il  nuovo quadro economico
redatto  in  conformita'  alle  prescrizioni  del decreto legislativo
31 luglio  2007, n. 113, recante modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo  n. 163/2006 - il costo e' articolato in 184.450.000 euro
quale  importo  a  base  d'appalto  e in euro 80.869.000 per «somme a
disposizione»;
  che  il  costo stesso - computato al netto delle economie derivanti
dai presumibili ribassi d'asta, stimate nella misura del 15%, come da
citata  convenzione  ANAS-SATAP  e  come  riportato  nella  scheda ex
delibera   n.  63/2003  -  viene  quantificato  in  complessivi  euro
240.794.000, cosi' articolati:
    lotto  II.1  (da  progr.  km  91+000  a  progr.  km 98+000): euro
63.694.000;
    lotto  II.2  (da  progr.  km  105+522  a progr. km 121+000): euro
140.842.000;
    lotto  II.3  (da  progr.  km  121+000  a progr. km 127+000): euro
36.258.000;
    che  il  costo  viene  assunto  a  proprio  totale  carico  dalla
concessionaria;

                              Delibera:

1. Approvazione progetto definitivo
  1.1  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto
legislativo  n. 163/2006, nonche' ai sensi degli articoli 10 e 12 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 327/2001, e successive
modificazioni  ed  integrazioni, e' approvato - con le prescrizioni e
le  raccomandazioni  proposte  dal  Ministero  delle infrastrutture -
anche  ai  fini  dell'attestazione  di  compatibilita' ambientale, di
apposizione   del   vincolo   preordinato   all'esproprio   e   della
dichiarazione di pubblica utilita' il progetto definitivo «Autostrada
A4 - Adeguamento quarta corsia tratta Novara-Milano».
  Si  e'  quindi  perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio,
l'intesa  tra  lo Stato e le regioni interessate sulla localizzazione
dell'opera.
  L'approvazione  sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione
e  parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le
opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato.
  1.2  L'importo  di  euro  240.794.000  -  pari  al costo aggiornato
dell'opera, come quantificato nel quadro economico sintetizzato nella
precedente  «presa  d'atto»,  e  giusta  quanto  precisato nella nota
20 dicembre  2007  -  costituisce  il  «limite di spesa» del progetto
approvato  al  punto  precedente  e  viene fronteggiato, in regime di
autofinanziamento, dalla concessionaria.
  Qualora,  a  seguito  di ulteriori approfondimenti, la provincia di
Milano  non  ritenga esauriente la soluzione prospettata nel progetto
definitivo  per l'adeguamento della strada provinciale Rho-Figino (km
120+782)  e  la progettazione esecutiva preveda quindi l'allargamento
della sezione in corrispondenza delle curve planimetriche specificate
nella  relazione  istruttoria  in  modo  da garantire una visibilita'
compatibile  alla  velocita'  di  90  km/h, il soggetto aggiudicatore
provvedera',  d'intesa con la suddetta provincia e con gli altri enti
interessati, a individuare le fonti di copertura dell'eventuale costo
aggiuntivo, fermo restando che nessun onere al riguardo potra' essere
imputato al bilancio dello Stato.
  1.3  Le  prescrizioni  cui  resta  subordinata  l'approvazione  del
progetto   e   le   raccomandazioni   proposte  dal  Ministero  delle
infrastrutture  sono  riportate  nell'allegato  1,  che  forma  parte
integrante della presente delibera.
  Per   quanto  concerne  le  raccomandazioni,  qualora  il  soggetto
aggiudicatore  ritenga  di  non  poter dar seguito ad alcune di esse,
fornira'  al  riguardo  puntuali motivazioni in modo da consentire al
Ministero  istruttore  di  esprimere  le  proprie  valutazioni  e  di
proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.
  1.4   E'   approvato,  altresi',  il  Piano  di  risoluzione  delle
interferenze  proposto  dal  Ministero delle infrastrutture del quale
viene  riportato, in apposito allegato alla relazione istruttoria, il
cronoprogramma attuativo.
  1.5 L'efficacia dell'approvazione del progetto di cui al precedente
punto 1.1 e del programma di cui al punto 1.4 e' subordinata altresi'
alla   stipula  di  atti  integrativi  alle  Intese  generali  quadro
stipulate  tra  il Governo e, rispettivamente, la regione Lombardia e
la regione Piemonte, atti che ricomprendano esplicitamente l'opera in
questione  nel  novero  delle infrastrutture oggetto di dette intese,
come   previsto   nella  citata  sentenza  n.  303/2003  della  Corte
costituzionale:  copia  di  detti  atti  dovra' essere trasmessa alla
segreteria  di  questo  Comitato  entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.
  1.6 L'elenco degli elaborati progettuali contenenti gli estremi dei
piani particellari di esproprio e' riportato nell'allegato 2, che del
pari forma parte integrante della presente delibera.
2. Altre clausole
  2.1  Il  Ministero  delle infrastrutture provvedera' ad assicurare,
per   conto  di  questo  Comitato,  la  conservazione  dei  documenti
componenti il progetto approvato con la presente delibera.
  2.2  Il  Ministero  delle  infrastrutture provvedera' a svolgere le
attivita'  di  supporto  intese  a  consentire  a  questo Comitato di
espletare  i  compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad
esso  assegnati  dalla  normativa  citata  in premessa, tenendo conto
delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
  2.3  Il  soggetto  aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei
lavori,  a  fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto
recepimento,   nel   progetto   esecutivo,   delle   prescrizioni   e
raccomandazioni   riportate   nel   menzionato  allegato:  il  citato
Ministero  procedera',  a sua volta, a dare comunicazione al riguardo
alla segreteria di questo Comitato.
  2.4  In  relazione  alle  linee guida esposte nella citata nota del
coordinatore  del  Comitato  di coordinamento per l'alta sorveglianza
delle  grandi opere, il bando di gara per l'appalto dei lavori dovra'
contenere    una    clausola   che   -   fermo   restando   l'obbligo
dell'appaltatore  di  comunicare  alla  stazione  appaltante  i  dati
relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 118 del decreto
legislativo  n.  163/2006 - ponga adempimenti ulteriori rispetto alle
prescrizioni  di  cui  all'art.  10  del decreto del Presidente della
Repubblica  3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere piu' stringenti
le  verifiche  antimafia,  prevedendo  - tra l'altro - l'acquisizione
delle  informazioni  antimafia  anche  nei  confronti degli eventuali
sub-appaltatori   e   sub-affidatari   indipendentemente  dai  limiti
d'importo  fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica
n.  252/1998,  nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione
dei   lavori:   i   contenuti  di  detta  clausola  sono  specificati
nell'allegato  3  che  del pari forma parte integrante della presente
delibera.
  2.5  Ai  sensi  della  delibera  20 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta
Ufficiale n. 276/2004) il CUP relativo a ciascuna opera dovra' essere
evidenziato  in  tutta  la  documentazione amministrativa e contabile
riguardante l'opera stessa.
    Roma, 21 dicembre 2007
                                                 Il Presidente: Prodi

Registrata alla Corte dei conti il 27 agosto 2008
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  4
Economia e finanze, foglio n. 132