IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali
  Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della
direttiva   n.   2005/36/CE   del   7 settembre   2005,  relativa  al
riconoscimento della qualifiche professionali ;
  Visto  il  decreto  legislativo del presidente della Repubblica del
5 giugno  2001,  n.  328, contenente «Modifiche ed integrazioni della
disciplina  dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle
relative  prove  per l'esercizio di talune professioni, nonche' della
disciplina dei relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Molitor  Guido Arnold, nato a Duisburg
(Germania) il 18 luglio 1962, cittadino tedesco, diretta ad ottenere,
ai  sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,
modificato  dal  decreto  legislativo 277/2003, il riconoscimento del
proprio titolo tedesco di «Ingenieur» ai fini dell'accesso all'albo e
l'esercizio della professione di ingegnere;
  Considerato      che      l'istante      ha      conseguito      il
«Diplom-Bauingenieurwesen»,   presso   la   «Technische   Universitat
Munchen» in data 20 giugno 1989;
  Rilevato che da informazioni assunte presso la competente autorita'
tedesca  il  titolo accademico-professionale di cui e' in possesso il
sig.  Molitor  in Germania e' condizione necessaria e sufficiente per
l'esercizio della professione di ingegnere;
  Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi del 23 maggio
2008;
  Considerato  il  conforme  parere  del  rappresentante di categoria
nella Conferenza sopra citata;
  Ritenuto   che  il  richiedente  ha  una  formazione  accademica  e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  ingegnere  -  sez A, settore civile ambientale e che
pertanto non appare necessario applicare misure compensative;
                              Decreta:

  Al  sig.  Molitor  Guido  Arnold,  nato a Duisburg (Germania) il 18
luglio   1962,   cittadino   tedesco,   e'   riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo   degli  ingegneri  sez.  A,  settore  civile  ambientale  e
l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 28 agosto 2008
                                    p. Il direttore generale: Laudati