IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Vistoo  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n.   394,   recante   norme  di  attuazione  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e, norme
sulla  condizione  dello  straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
  Visto   il  decreto  9 novembre  2007,  n.  206  di  attuazione  n.
2005/36/CE   del   7 settembre,   relativa   a  riconoscimento  delle
qualifiche professionale;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/ 1998
come  modificato  dalla  legge 189/2002, che prevede l'applicabilita'
del  decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328  contenente  «Modifiche  ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza della sig.ra Iourganova Elena, nata a Komsomolsk-Na
Amure  (Russia)  il  7  gennaio  1973, cittadina italiana, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 16 del
decreto   legislativo   n.  206/2007  il  riconoscimento  del  titolo
professionale  russo  di  psicologa  ai  fini dell'accesso all'albo e
l'esercizio in Italia della professione di psicologa;
  Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di
psicologa,  presso  1'«Universita'  di Stato di Tomsk» il 17 febbraio
2001  e  del  Master  di  II  livello  in  psicoterapia  integrata in
orientamento  interpersonale in data 18 marzo 2008, conseguito presso
l'Universita' di Pisa;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 20 giugno 2008;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria, nella seduta sopra citata;
  Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione
accademica  e professionale della richiedente appare completa ai fini
dell'iscrizione  nella  Sezione  A  dell'albo  degli  psicologi e che
pertanto   non   sia   necessaria  l'applicazione  di  alcuna  misura
compensativa.
                              Decreta:

  Alla  sig.ra  Iourganova  Elena,  nata  a  Komsomolsk-Na Amure il 7
gennaio   1973,   cittadina   italiana,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  psicologi, sez. A e l'esercizio della professione in
Italia.
    Roma, 5 settembre 2008
                                       Il direttore generale: Frunzio