IL DIRETTORE GENERALE
                    del controllo della qualita'
                      e dei sistemi di qualita'

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»";
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 737 del 13 maggio 2005, con il quale
l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le altre,
della denominazione di origine protetta « Ricotta Romana»;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - Legge comunitaria 1999, ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari;
  Visto  il  decreto  21  settembre  2005,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 29 settembre 2005, con
il  quale  l'organismo «Certiprodop Srl»," con sede in Crema, via del
Macello  n.  26, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla
denominazione di origine protetta «Ricotta Romana»;
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere  dal  21  settembre 2005, data di emanazione del decreto di
autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato  che  il  comitato  promotore  delle  denominazioni  di
origine  protetta «Caseus Romae», «Ricotta Romana», «Caciotta Romana»
e  della  indicazione  geografica protetta «Abbacchio Romano», non ha
ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare
per  il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione
sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la denominazione di origine protetta «Ricotta
Romana» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta
autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa oppure l'autorizzazione
all'eventuale nuovo organismo di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto 21 settembre 2005, fino
all'emanazione     del     decreto     ministeriale     di    rinnovo
dell'autorizzazione  a  «Certiprodop  Srl» oppure all'eventuale nuovo
organismo di controllo;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo denominato «Certiprodop
Srl»  ad  effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine
protetta   «Ricotta  Romana»  registrata  con  il  regolamento  della
Commissione  (CE)  n.  737  del  13  maggio  2005,  e' prorogata fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo  stesso  oppure  all'eventuale  autorizzazione di altra
struttura di controllo.