LA COMMISSIONE Su proposta del commissario prof.ssa Mariella Magnani, delegato per il settore; Premesso: 1. che l'accordo stipulato in data 13 marzo 2002 dall'ARAN e dalle Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CSA di CISAL/FIALP con le organizzazioni sindacali CGIL/FP, CISL/FPS, UIL/PA e CISAL (valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 02/115 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2002) applicato agli enti pubblici non economici non disciplina in maniera specifica lo sciopero del personale della Croce rossa italiana, che ha tra i compiti istituzionali la tutela di diritti fondamentali dei cittadini quale quello relativo alla salute; 2. che, in particolare, il predetto accordo non individua in maniera adeguata i servizi essenziali e le prestazioni indispensabili che devono essere garantiti in caso di sciopero del personale di cui sopra; 3. che, per tale motivo, questa Commissione ha sollecitato le parti stipulanti l'accordo succitato ad adottare una specifica disciplina applicabile in caso di sciopero del personale della Croce rossa italiana; 4. che, in data 6 giugno 2008, la Croce rossa italiana ha trasmesso a questa Commissione il protocollo di intesa stipulato in data 19 dicembre 2007 tra la stessa Croce rossa e le segreterie nazionali di CGIL FP, CISL FP-SINADI CRI, UIL PA e CSA di CISAL FIALP (atto pervenuto in data 13 giugno 2008); 5. che, in data 20 giugno 2008, la Commissione ha inviato il testo del suddetto protocollo di intesa alle associazioni degli utenti, al fine di acquisirne il relativo parere ai sensi dell'art. 13, lettera a) della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83; 6. che sul protocollo in questione non sono pervenute osservazioni da parte di alcuna delle associazioni degli utenti destinatarie dello stesso; Considerato: 1. che, l'accordo in oggetto disciplina adeguatamente, all'art. 2, l'obbligo di preavviso in caso di azioni di sciopero che coinvolgano i servizi essenziali, cosi' come individuati al successivo art. 3, prevedendone la comunicazione nel termine di dieci giorni all'ente presso la sede del comitato centrale o, in caso di vertenze a livello di struttura territoriale decentrata, presso la sede regionale CRI interessata dalla vertenza; 2. che, egualmente adeguata, al fine di assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati, e' l'individuazione quali servizi essenziali delle attivita' indicate nell'art. 3, cosi' come dei criteri per la determinazione dei contingenti dei lavoratori che dovranno garantire le prestazioni indispensabili (art. 4) nonche' delle modalita' di individuazione del personale da esonerare (art. 5); 3. che, sebbene si rinvii, per la quantificazione dei contingenti di personale che dovranno garantire le prestazioni indispensabili, alla contrattazione decentrata, le parti si impegnano espressamente ad assicurare, nelle more, i servizi minimi essenziali (art. 7) e comunque prevedono che «detti contingenti non potranno... essere inferiori al 50% del personale normalmente impiegato» (art. 4); 4. che, ai sensi dell'art. 7 del protocollo, per tutto quanto non espressamente ivi previsto si rinvia alla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni ed al citato accordo nazionale sui servizi pubblici essenziali per il personale del comparto enti pubblici non economici del 13 marzo 2002 e che cio' concerne, in particolare, sia la previsione relativa alle procedure di raffreddamento e di conciliazione, sia l'intervallo tra azioni di sciopero; Valuta idoneo il protocollo di intesa sottoscritto in data 19 dicembre 2007 tra Croce rossa italiana e CGIL FP, CISL FP-SINADI CRI, UIL PA e CSA di CISAL FIALP; Dispone la trasmissione della presente delibera alla Croce rossa italiana ed alle organizzazioni sindacali CGIL FP, CISL FP-SINADI CRI, UIL PA e CSA di CISAL FIALP, la trasmissione, ai sensi dell'art. 13, lettera n), legge n. 146/1990 e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione; Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera e del protocollo di intesa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 luglio 2008 Il presidente: Martone