LA COMMISSIONE

  Su proposta del commissario prof.ssa Mariella Magnani, delegato per
il settore;
  Premesso:
    1.  che  l'accordo  stipulato  in  data 13 marzo 2002 dall'ARAN e
dalle  Confederazioni  sindacali  CGIL, CISL, UIL, CSA di CISAL/FIALP
con  le  organizzazioni  sindacali  CGIL/FP, CISL/FPS, UIL/PA e CISAL
(valutato  idoneo  dalla  Commissione  con  deliberazione n. 02/115 e
pubblicato  in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2002) applicato
agli  enti pubblici non economici non disciplina in maniera specifica
lo  sciopero  del  personale della Croce rossa italiana, che ha tra i
compiti istituzionali la tutela di diritti fondamentali dei cittadini
quale quello relativo alla salute;
    2. che,  in  particolare,  il  predetto  accordo non individua in
maniera adeguata i servizi essenziali e le prestazioni indispensabili
che  devono essere garantiti in caso di sciopero del personale di cui
sopra;
    3. che,  per  tale  motivo,  questa Commissione ha sollecitato le
parti  stipulanti  l'accordo  succitato  ad  adottare  una  specifica
disciplina  applicabile in caso di sciopero del personale della Croce
rossa italiana;
    4. che,  in  data  6 giugno  2008,  la  Croce  rossa  italiana ha
trasmesso  a  questa Commissione il protocollo di intesa stipulato in
data  19 dicembre  2007  tra  la  stessa  Croce rossa e le segreterie
nazionali di CGIL FP, CISL FP-SINADI CRI, UIL PA e CSA di CISAL FIALP
(atto pervenuto in data 13 giugno 2008);
    5. che,  in  data  20 giugno  2008,  la Commissione ha inviato il
testo  del  suddetto  protocollo  di  intesa  alle associazioni degli
utenti,  al  fine di acquisirne il relativo parere ai sensi dell'art.
13,  lettera a)  della  legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata
dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;
    6. che   sul   protocollo   in   questione   non  sono  pervenute
osservazioni  da  parte  di  alcuna  delle  associazioni degli utenti
destinatarie dello stesso;
  Considerato:
    1.  che,  l'accordo in oggetto disciplina adeguatamente, all'art.
2,  l'obbligo  di  preavviso  in  caso  di  azioni  di  sciopero  che
coinvolgano   i   servizi   essenziali,  cosi'  come  individuati  al
successivo art. 3, prevedendone la comunicazione nel termine di dieci
giorni  all'ente  presso  la sede del comitato centrale o, in caso di
vertenze  a  livello  di struttura territoriale decentrata, presso la
sede regionale CRI interessata dalla vertenza;
    2. che,  egualmente  adeguata,  al fine di assicurare il rispetto
dei   valori   e   dei   diritti   costituzionalmente   tutelati,  e'
l'individuazione  quali  servizi  essenziali delle attivita' indicate
nell'art.  3,  cosi'  come  dei  criteri  per  la  determinazione dei
contingenti  dei  lavoratori  che  dovranno  garantire le prestazioni
indispensabili (art. 4) nonche' delle modalita' di individuazione del
personale da esonerare (art. 5);
    3. che, sebbene si rinvii, per la quantificazione dei contingenti
di  personale  che  dovranno garantire le prestazioni indispensabili,
alla  contrattazione  decentrata, le parti si impegnano espressamente
ad  assicurare,  nelle  more,  i servizi minimi essenziali (art. 7) e
comunque  prevedono  che  «detti  contingenti  non potranno... essere
inferiori al 50% del personale normalmente impiegato» (art. 4);
    4. che, ai sensi dell'art. 7 del protocollo, per tutto quanto non
espressamente  ivi  previsto  si  rinvia alla legge n. 146 del 1990 e
successive  modificazioni  ed al citato accordo nazionale sui servizi
pubblici  essenziali  per il personale del comparto enti pubblici non
economici  del 13 marzo 2002 e che cio' concerne, in particolare, sia
la   previsione  relativa  alle  procedure  di  raffreddamento  e  di
conciliazione, sia l'intervallo tra azioni di sciopero;

                            Valuta idoneo

il  protocollo  di  intesa  sottoscritto in data 19 dicembre 2007 tra
Croce  rossa  italiana e CGIL FP, CISL FP-SINADI CRI, UIL PA e CSA di
CISAL FIALP;

                               Dispone

la  trasmissione della presente delibera alla Croce rossa italiana ed
alle  organizzazioni  sindacali CGIL FP, CISL FP-SINADI CRI, UIL PA e
CSA   di  CISAL  FIALP,  la  trasmissione,  ai  sensi  dell'art.  13,
lettera n),   legge   n.  146/1990  e  successive  modificazioni,  ai
Presidenti  delle  Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri,
nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione;
                           Dispone inoltre

la  pubblicazione  della presente delibera e del protocollo di intesa
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 30 luglio 2008
                                               Il presidente: Martone