IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le note del 29 luglio e 4 settembre 2008 del Commissario delegato per tale emergenza e del 5 agosto 2008 della Direzione generale per la qualita' della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2008, concernente la dichiarazione, fino al 30 giugno 2009, in relazione alla situazione di grave pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei; Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2007 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione Piemonte e nella regione autonoma Valle d'Aosta a seguito degli eventi meteorologici dei giorni 29 e 30 maggio e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008; Vista la nota del Presidente della regione Piemonte - Commissario delegato del 21 luglio 2008; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2007, concernente la dichiarazione dell'EXPO universale 2015 quale «grande evento»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si e' proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003 concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione al grave rischio per la pubblica e privata incolumita', derivante da possibili azioni di natura terroristica; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 23 marzo 2003 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale»; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003 recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale»; Visto l'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3631 del 23 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese per i «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008», l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni e la nota del 22 agosto 2008 del comune di Varese; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2007 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza socio-economico-sanitaria nel territorio della regione Calabria, fino al 31 dicembre 2009; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635 del 21 dicembre 2007, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare l'emergenza socio-economico-sanitaria nel territorio della regione Calabria». Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 agosto 2008 recante la proroga, fino al 28 febbraio 2009, degli stati d'emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi sull'intero territorio regionale nei mesi di ottobre e novembre 2002, nonche' la nota del 31 marzo 2008 della regione Emilia-Romagna; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002, n. 3292 del 6 giugno 2003, n. 3579 del 30 marzo 2007, nonche' la nota del Presidente della regione Emilia-Romagna del 1° agosto 2008; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008 con cui e' stato prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2008, nel territorio delle isole Eolie; Vista l'ordinanza di protezione civile del 2 luglio 2002, n. 3225 recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso turistico nelle isole del comune di Lipari» e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', da ultimo, le ordinanze n. 3643 del 23 gennaio 2008 e n. 3691 del 10 luglio 2008; Considerato che il molo sito in localita' Ginostra - isola di Stromboli riveste preminenti finalita' di protezione civile, di mobilita' e di servizio in favore dei cittadini ivi residenti o domiciliati ed il relativo utilizzo e' consentito unicamente a mezzi pubblici o di interesse pubblico; Considerato, pertanto, che la realizzazione, la messa in sicurezza, la manutenzione nonche' ogni ulteriore intervento volto ad assicurare la piena operativita' della detta struttura portuale assolvono al precipuo scopo di salvaguardare gli aspetti socio-economico-ambientali del territorio sul quale l'opera in questione insiste; Ritenuto che la realizzazione del molo in localita' Ginostra e' in corso di ultimazione e che l'approssimarsi della stagione invernale rende oltremodo necessario provvedere alla conclusione dei lavori nell'immediato; Ritenuto che la celere conclusione dei lavori garantisce, altresi', che le mareggiate proprie del periodo invernale non precludano l'attracco dei mezzi di navigazione salvaguardando in tal modo la popolazione ivi esistente; Considerato, pertanto, che il reperimento urgente delle risorse finanziarie atte ad assicurare il corretto proseguimento dei lavori in corso assuma, nel contesto emergenziale di cui trattasi, valenza assolutamente prioritaria; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598 del 15 giugno 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali, nonche' l'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3603 del 30 luglio 2007; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, n. 3642 del 2008 art. 15, n. 3652 del 2008 art. 6, n. 3663 del 2008 e n. 3669 del 17 aprile art. 1; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3414 del 18 marzo 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006 e n. 3622 del 2007; Vista la nota n. 4730 del 29 agosto 2008 del Presidente della regione Molise - Commissario delegato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso, la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3253 e successive modificazioni ed integrazioni nonche' la nota del 9 settembre 2008 del sindaco di San Giuliano di Puglia; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3323 del 5 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3492 del 30 gennaio 2006, n. 3552 del 17 novembre 2006, n. 3602 del 9 luglio 2007 e n. 3669 del 17 aprile 2008, adottate per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della Provincia di Taranto, e la nota del 30 luglio 2008 del Presidente della regione Puglia - Commissario delegato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005 recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento dei mondiali di nuoto «Roma 2009» nel territorio della provincia di Roma nonche' il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'estensione, al territorio della regione Lazio, della predetta dichiarazione di grande evento; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento nel territorio della provincia di Roma dei mondiali di nuoto «Roma 2009», e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 11 dell'ordinanza di protezione civile n. 3555 del 5 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. I materiali di dragaggio dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, classificati «oltre C Protocollo 1993», possono essere refluiti nella cassa di colmata denominata «Molo Sali», ad esclusione di quelli definiti pericolosi in quanto presentano valori superiori a quelli indicati in Allegato D, parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ai fini della classificazione come pericoloso del materiale di dragaggio per il parametro «idrocarburi», si applicano i criteri indicati dall'Istituto superiore di sanita' nella nota n. 0036565 del 5 luglio 2006. 2. Agli effetti della classificazione del materiale di dragaggio di cui trattasi, fanno fede i risultati ottenuti a seguito della realizzazione del «Piano di caratterizzazione ambientale dei canali industriali inclusi nella perimetrazione del Sito di bonifica di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera» predisposto dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare e dal Magistrato alle acque di Venezia, approvato dalla Conferenza di servizi del 6 agosto 2004 e validati dall'Agenzia regionale per la protezione e prevenzione ambientale del Veneto. 3. Qualora al termine delle attivita' di refluimento in cassa di colmata i materiali di dragaggio presentino valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa in materia di bonifica per la specifica destinazione d'uso della struttura di contenimento, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscano la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilita' delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta, riconosciuta a livello internazionale, che assicuri, per la parte di interesse, il soddisfacimento dei «Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati» elaborati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dall'Istituto superiore di sanita' e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. 4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concorre al finanziamento degli interventi di competenza del Commissario delegato attraverso il trasferimento dell'importo di 13 milioni di euro, a valere sul capitolo 7503, esercizio finanziario anno 2008, da trasferire sulla contabilita' speciale intestata al medesimo Commissario delegato. 5. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, e successive modifiche ed integrazioni, e' aggiunto il seguente periodo «Il personale di cui sopra puo' essere reperito anche mediante contratti di collaborazione, il cui compenso viene determinato dal Commissario delegato, tenendo conto delle competenze professionali, nonche' della tipologia dell'attivita' da svolgersi». 6. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma: «3.bis. Il Commissario delegato e' autorizzato a corrispondere al personale della propria struttura, incaricato a svolgere funzioni di responsabile del procedimento, redazione di progetti, coordinamento per la sicurezza, direzione lavori, collaudi od attivita' connesse, compensi in deroga all'art. 92, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni».