IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visti  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il
quale  e'  stato  prorogato,  fino  al  31 dicembre 2008, lo stato di
emergenza  socio  economico  ambientale  nella  laguna  di Venezia in
ordine  alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di
grande  navigazione,  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  n.  3383  del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed
integrazioni,  nonche'  le  note del 29 luglio e 4 settembre 2008 del
Commissario  delegato  per  tale  emergenza e del 5 agosto 2008 della
Direzione   generale   per  la  qualita'  della  vita  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
22 settembre  2006,  con  il  quale  e'  stato dichiarato lo stato di
emergenza  in  relazione  alle  eccezionali  avversita'  atmosferiche
verificatesi  nei  giorni  dal  14 al 17 settembre 2006 nei territori
delle regioni Marche, Liguria e Veneto;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
4 luglio  2008, concernente la dichiarazione, fino al 30 giugno 2009,
in  relazione  alla  situazione  di  grave pericolo in atto nell'area
archeologica di Pompei;
  Visto  il  decreto-legge  23 maggio  2008,  n.  90, convertito, con
modificazioni,  nella legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare
l'art.  19  del citato decreto-legge n. 90/2007 con il quale e' stato
prorogato  fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore
dei rifiuti nella regione Campania;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
30 maggio 2008 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
nella  regione  Piemonte  e  nella  regione  autonoma Valle d'Aosta a
seguito  degli  eventi  meteorologici  dei giorni 29 e 30 maggio e la
successiva  ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri n.
3683 del 13 giugno 2008;
  Vista  la  nota del Presidente della regione Piemonte - Commissario
delegato del 21 luglio 2008;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
30 agosto  2007,  concernente  la  dichiarazione dell'EXPO universale
2015 quale «grande evento»;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il
quale  si  e' proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001,
n.  343,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n.  401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle
iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150°
Anniversario dell'Unita' d'Italia;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
28 marzo  2003  concernente la dichiarazione di stato di emergenza in
relazione  al  grave  rischio  per la pubblica e privata incolumita',
derivante da possibili azioni di natura terroristica;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275
del 23 marzo 2003 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile
per   fronteggiare   l'emergenza  derivante  dall'attuale  situazione
internazionale»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285
del   30 aprile  2003  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti  di
protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale
situazione internazionale»;
  Visto  l'art.  7  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3631 del 23 novembre 2007 e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
2 dicembre  2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel
territorio  della  provincia di Varese per i «Campionati del Mondo di
ciclismo  su  strada  2008», l'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 e successive modificazioni ed
integrazioni e la nota del 22 agosto 2008 del comune di Varese;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 dicembre  2007  recante  la  dichiarazione dello stato d'emergenza
socio-economico-sanitaria nel territorio della regione Calabria, fino
al 31 dicembre 2009;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635
del  21 dicembre  2007,  recante  «Disposizioni urgenti di protezione
civile  dirette  a fronteggiare l'emergenza socio-economico-sanitaria
nel territorio della regione Calabria».
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 agosto  2008  recante  la proroga, fino al 28 febbraio 2009, degli
stati   d'emergenza   in   conseguenza   degli   eventi   alluvionali
verificatisi  sull'intero  territorio  regionale  nei mesi di ottobre
e novembre  2002,  nonche'  la  nota  del 31 marzo 2008 della regione
Emilia-Romagna;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3258  del  20 dicembre  2002,  n. 3292 del 6 giugno 2003, n. 3579 del
30 marzo   2007,   nonche'  la  nota  del  Presidente  della  regione
Emilia-Romagna del 1° agosto 2008;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 gennaio 2008 con cui e' stato prorogato lo stato d'emergenza, fino
al 31 dicembre 2008, nel territorio delle isole Eolie;
  Vista  l'ordinanza  di protezione civile del 2 luglio 2002, n. 3225
recante:   «Disposizioni   urgenti   per  fronteggiare  l'eccezionale
afflusso  turistico  nelle  isole  del comune di Lipari» e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  nonche', da ultimo, le ordinanze n.
3643 del 23 gennaio 2008 e n. 3691 del 10 luglio 2008;
  Considerato  che  il  molo  sito  in  localita' Ginostra - isola di
Stromboli  riveste  preminenti  finalita'  di  protezione  civile, di
mobilita'  e  di  servizio  in  favore  dei cittadini ivi residenti o
domiciliati  ed il relativo utilizzo e' consentito unicamente a mezzi
pubblici o di interesse pubblico;
  Considerato, pertanto, che la realizzazione, la messa in sicurezza,
la manutenzione nonche' ogni ulteriore intervento volto ad assicurare
la  piena  operativita'  della  detta struttura portuale assolvono al
precipuo       scopo      di      salvaguardare      gli      aspetti
socio-economico-ambientali   del  territorio  sul  quale  l'opera  in
questione insiste;
  Ritenuto  che la realizzazione del molo in localita' Ginostra e' in
corso  di  ultimazione e che l'approssimarsi della stagione invernale
rende  oltremodo  necessario  provvedere  alla conclusione dei lavori
nell'immediato;
  Ritenuto che la celere conclusione dei lavori garantisce, altresi',
che  le  mareggiate  proprie  del  periodo  invernale  non precludano
l'attracco  dei  mezzi  di  navigazione salvaguardando in tal modo la
popolazione ivi esistente;
  Considerato,  pertanto,  che  il  reperimento urgente delle risorse
finanziarie  atte  ad assicurare il corretto proseguimento dei lavori
in  corso  assuma, nel contesto emergenziale di cui trattasi, valenza
assolutamente prioritaria;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598
del  15 giugno  2006,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni,
recante   disposizioni   urgenti   di  protezione  civile  dirette  a
fronteggiare  lo  stato  di  emergenza  in  atto  nei territori delle
regioni  dell'Italia  centro-settentrionale  interessati  dalla crisi
idrica  che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli
interessi  nazionali,  nonche'  l'art. 5 dell'ordinanza di protezione
civile n. 3603 del 30 luglio 2007;
  Visti  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 settembre  2007  concernente  la  dichiarazione di «grande evento»
relativa   alla  Presidenza  italiana  del  G8  e  le  ordinanze  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007,
n. 3642 del 2008 art. 15, n. 3652 del 2008 art. 6, n. 3663 del 2008 e
n. 3669 del 17 aprile art. 1;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3268  del  12 marzo  2003,  n.  3315  del 2 ottobre 2003, n. 3414 del
18 marzo  2005,  n. 3491 del 25 gennaio 2006, n. 3559 del 27 dicembre
2006 e n. 3622 del 2007;
  Vista  la  nota  n.  4730  del  29 agosto 2008 del Presidente della
regione Molise - Commissario delegato;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 dicembre   2007,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al
31 dicembre  2008,  lo  stato  di emergenza in ordine ai gravi eventi
sismici   verificatisi   il  31 ottobre  2002  nel  territorio  della
provincia  di  Campobasso, la successiva ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  del  29 novembre 2002, n. 3253 e successive
modificazioni  ed  integrazioni  nonche' la nota del 9 settembre 2008
del sindaco di San Giuliano di Puglia;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3323  del  5 novembre  2003,  n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3492 del
30 gennaio  2006,  n. 3552 del 17 novembre 2006, n. 3602 del 9 luglio
2007  e n. 3669 del 17 aprile 2008, adottate per fronteggiare i danni
conseguenti  agli  eccezionali  eventi  atmosferici  verificatisi  il
giorno  8 settembre 2003 nel territorio della Provincia di Taranto, e
la  nota  del  30 luglio  2008  del Presidente della regione Puglia -
Commissario delegato;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 ottobre  2005  recante  la  dichiarazione  di grande evento per lo
svolgimento  dei  mondiali  di nuoto «Roma 2009» nel territorio della
provincia  di  Roma  nonche' il successivo decreto del Presidente del
Consiglio  dei Ministri concernente l'estensione, al territorio della
regione Lazio, della predetta dichiarazione di grande evento;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489
del   29 dicembre   2005,   recante   «Disposizioni  urgenti  per  lo
svolgimento  nel  territorio  della provincia di Roma dei mondiali di
nuoto «Roma 2009», e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  11  dell'ordinanza  di protezione civile n. 3555 del
5 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:

                               Art. 1.

  1.   I  materiali  di  dragaggio  dei  canali  portuali  di  grande
navigazione della laguna di Venezia, classificati «oltre C Protocollo
1993»,  possono  essere  refluiti  nella  cassa di colmata denominata
«Molo  Sali»,  ad  esclusione di quelli definiti pericolosi in quanto
presentano  valori  superiori  a quelli indicati in Allegato D, parte
quarta  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006.  Ai fini della
classificazione  come  pericoloso  del  materiale di dragaggio per il
parametro    «idrocarburi»,   si   applicano   i   criteri   indicati
dall'Istituto superiore di sanita' nella nota n. 0036565 del 5 luglio
2006.
  2. Agli effetti della classificazione del materiale di dragaggio di
cui  trattasi,  fanno  fede  i  risultati  ottenuti  a  seguito della
realizzazione  del  «Piano di caratterizzazione ambientale dei canali
industriali  inclusi  nella  perimetrazione  del  Sito di bonifica di
interesse   nazionale   di  Venezia  -  Porto  Marghera»  predisposto
dall'Istituto  centrale  per  la  ricerca  scientifica  e tecnologica
applicata  al  mare e dal Magistrato alle acque di Venezia, approvato
dalla Conferenza di servizi del 6 agosto 2004 e validati dall'Agenzia
regionale per la protezione e prevenzione ambientale del Veneto.
  3.  Qualora  al  termine delle attivita' di refluimento in cassa di
colmata  i materiali di dragaggio presentino valori di concentrazione
superiori  ai  limiti  fissati  dalla vigente normativa in materia di
bonifica  per  la  specifica  destinazione  d'uso  della struttura di
contenimento,   devono   essere  adottate  misure  di  sicurezza  che
garantiscano la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilita'
delle  concentrazioni  residue  degli  inquinanti  eccedenti i valori
limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di
rischio con procedura diretta, riconosciuta a livello internazionale,
che  assicuri,  per  la  parte  di  interesse, il soddisfacimento dei
«Criteri  metodologici  per  l'applicazione  dell'analisi  di rischio
sanitaria   ai   siti  contaminati»  elaborati  dall'Agenzia  per  la
protezione  dell'ambiente  e  per  i  servizi  tecnici, dall'Istituto
superiore  di  sanita'  e  dalle  Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente.
  4.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare  concorre  al  finanziamento  degli interventi di competenza del
Commissario  delegato  attraverso il trasferimento dell'importo di 13
milioni  di  euro,  a valere sul capitolo 7503, esercizio finanziario
anno  2008,  da  trasferire  sulla contabilita' speciale intestata al
medesimo Commissario delegato.
  5. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n. 3383 del 3 dicembre 2004, e successive modifiche ed
integrazioni,  e'  aggiunto  il seguente periodo «Il personale di cui
sopra    puo'   essere   reperito   anche   mediante   contratti   di
collaborazione,  il  cui  compenso  viene determinato dal Commissario
delegato, tenendo conto delle competenze professionali, nonche' della
tipologia dell'attivita' da svolgersi».
  6.  All'art.  3  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  n.  3383  del  3 dicembre  2004,  e successive modifiche ed
integrazioni,  dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma: «3.bis.
Il  Commissario  delegato e' autorizzato a corrispondere al personale
della   propria   struttura,   incaricato   a  svolgere  funzioni  di
responsabile  del  procedimento, redazione di progetti, coordinamento
per  la  sicurezza, direzione lavori, collaudi od attivita' connesse,
compensi  in  deroga  all'art.  92,  comma 5  del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni».