IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto  il  regolamento (CE) n. 2200/96 del consiglio del 28 ottobre
1996,  e  successive  modificazioni,  relativo all'organizzazione del
mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;
  Visto   il   regolamento   (CE)   n. 1182/2007  del  consiglio  del
26 settembre   2007,   recante   norme   specifiche  per  il  settore
ortofrutticolo,    modifica    delle    direttive   2001/112/(CE)   e
2001/113/(CE)  e  dei  regolamenti  (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96,
(CE)   n. 2201/96,   (CE)  n. 2826/2000,  (CE)  n. 1782/2003  e  (CE)
n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 1580/2007  della  commissione  del
21 dicembre  2007  e  successive  modificazioni, recante modalita' di
applicazione  dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE)
n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n. 292/2008  della  commissione  del
1° aprile  2008,  che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 ed in
particolare  l'art.  1, paragrafo 3, che prevede che gli Stati membri
possono riconoscere a determinate condizioni, talune spese effettuate
dalle  organizzazioni  di  produttori,  prima  di  aver  apportato la
modifica ai programmi operativi in corso di realizzazione nel 2008;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 361/2008 del consiglio del 14 aprile
2008,   che   modifica  il  regolamento  (CE)  n. 1234/2007,  recante
organizzazione  comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alla  Comunita'  europea  ed in particolare l'art. 4, che consente di
adottare   con  decreto,  provvedimenti  amministrativi  direttamente
conseguenti a norme comunitarie di settore;
  Visto  il decreto ministeriale prot. n. 166/TRAV del 28 marzo 2008,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122
del  26  maggio  2008,  applicativo  delle  disposizioni  di  cui  ai
regolamenti  (CE)  n. 1182/07 del consiglio e (CE) n. 1580/2007 della
commissione,  per  quanto  riguarda  il riconoscimento e il controllo
delle   organizzazioni   dei   produttori  e  delle  associazioni  di
organizzazioni dei produttori del settore ortofrutticolo;
  Visto  il decreto ministeriale prot. n. 167/TRAV del 28 marzo 2008,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 121
del  24  maggio  2008,  applicativo  delle  disposizioni  di  cui  ai
regolamenti  (CE)  n. 1182/07 del consiglio e (CE) n. 1580/2007 della
commissione,  per quanto riguarda le misure di prevenzione e gestione
delle crisi previste nei programmi operativi delle organizzazioni dei
produttori  e  delle associazioni di organizzazioni di produttori del
settore ortofrutticolo;
  Vista  la  strategia  nazionale  anno 2008, in materia di programmi
operativi   sostenibili   sul   mercato  ortofrutticolo,  di  cui  ai
regolamenti  (CE)  n. 1182/07 del consiglio e (CE) n. 1580/2007 della
commissione, adottata con l'intesa del 20 marzo 2008 della conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni e province
autonome di Trento e Bolzano e trasmessa alla Commissione europea;
  Considerato  che e' opportuno riconoscere per l'anno in corso, alle
condizioni   previste   dal   regolamento   (CE)   n. 292/2008  della
commissione,  le  spese  relative  all'attuazione di talune misure di
prevenzione  e  gestione  delle  crisi,  attuate da organizzazioni di
produttori  e relative associazioni prima della relativa modifica del
programma  operativo, nonche' le spese relative a modifiche apportate
a  misure  incluse nel programma operativo in vigore, sostenute prima
della  modifica  del programma operativo apportata ai sensi dell'art.
55, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 1182/2007;
  Ritenuto,  altresi',  necessario  consentire  il riconoscimento dei
gruppi   di  produttori,  prossimi  al  completamento  del  piano  di
riconoscimento  quali  organizzazioni  di  produttori, sulla base del
parametro  per il riconoscimento previsto dal piano di riconoscimento
stesso,  indicando  la  data del 31 dicembre 2010, ai sensi dell'art.
55,  paragrafo 4  del  regolamento  (CE)  n. 1182/2007, quale termine
ultimo  entro  il  quale  le  organizzazioni  dovranno  adeguarsi  ai
requisiti   previsti   dai   nuovi  regolamenti  comunitari  e  dalle
disposizioni nazionali di attuazione;
  Ritenuto  necessario  assicurare  un'adeguata  attuazione nazionale
delle nuove disposizioni comunitarie;
  Acquisita  l'intesa  della conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano,
nella seduta del 31 luglio 2008.
                              Decreta:

                               Art. 1.
                  Modifica dei programmi operativi

  1.   Le   spese  sostenute  a  decorrere  dal  1° gennaio  2008  da
un'organizzazione  di  produttori  (OP)  e/o  da  un'associazione  di
organizzazioni  di  produttori  (AOP)  per le misure di prevenzione e
gestione  delle crisi concernenti i ritiri dal mercato, la promozione
e  la  comunicazione,  prima  che  la relativa modifica del programma
operativo  sia  stata  approvata,  sono  ammissibili al finanziamento
comunitario alle seguenti condizioni:
    a) le  misure  e  le  relative azioni devono essere conformi alle
disposizioni  del  decreto  ministeriale  protocollo  n. 167/TRAV del
28 marzo  2008, recante disposizioni per l'attuazione delle misure di
prevenzione  e  gestione  delle  crisi  nell'ambito  della  strategia
nazionale,  adottata  ai  sensi  dell'art.  12  del  regolamento (CE)
n. 1182/2007 del consiglio;
    b) le  misure  e  le relative azioni devono essere inserite nella
domanda di modifica del programma operativo, prima che sia introdotta
una  domanda  per  il  pagamento  dell'aiuto  relativa alle misure di
prevenzione e gestione delle crisi;
    c) le  misure  e  le  relative azioni, nonche' i controlli svolti
dagli  organismi  competenti, siano conformi alle disposizioni recate
dal regolamento (CE) n. 1580/2007.
  2.   Le   spese  sostenute  a  decorrere  dal  1° gennaio  2008  da
un'organizzazione  di  produttori  (OP)  e/o  da  un'associazione  di
organizzazioni  di produttori (AOP) per le modifiche apportate ad una
misura  inclusa  nel  programma  operativo  in  vigore,  prima che la
relativa  modifica  del programma operativo sia stata approvata, sono
ammissibili al finanziamento comunitario alle seguenti condizioni:
    a) le  misure  e  le  relative  azioni oggetto di modifica devono
essere conformi alla strategia nazionale, adottata ai sensi dell'art.
12 del regolamento (CE) n. 1182/2007 del consiglio;
    b) le  misure  e  le relative azioni devono essere inserite nella
domanda di modifica del programma operativo;
    c) le  misure  e  le  relative azioni, nonche' i controlli svolti
dagli  organismi  competenti, siano conformi alle disposizioni recate
dal regolamento (CE) n. 1580/2007.