IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

  Visto   il   decreto   legislativo  1° settembre  1993,  n. 385,  e
successive  modificazioni, recante Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia (TUB), e in particolare:
    l'art.    1,    comma 2,   lett. h-quater,   che   definisce   le
partecipazioni  come  le  azioni,  le  quote  e  gli  altri strumenti
finanziari  che  attribuiscono  diritti  amministrativi  o comunque i
diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;
    l'art.   53,   comma 1,   lettera a), b), c), d)  e  d-bis),  che
attribuisce alla Banca d'Italia il compito di emanare, in conformita'
delle  deliberazioni  del  CICR,  disposizioni  di carattere generale
aventi  a  oggetto  l'adeguatezza  patrimoniale,  il contenimento del
rischio   nelle   sue   diverse   configurazioni,  le  partecipazioni
detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli
interni,  nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette
materie;
    l'art.  53,  comma 2, in base al quale le disposizioni emanate ai
sensi  del  comma  1  del  medesimo  articolo  possono  prevedere che
determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca
d'Italia;
    l'art. 67, comma 1, lettera a), b), c), d) ed e), che, al fine di
esercitare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia,
in conformita' delle deliberazioni del CICR, la facolta' di impartire
alla   capogruppo,   con   provvedimenti   di  carattere  generale  o
particolare,    disposizioni    concernenti    il   gruppo   bancario
complessivamente  considerato  o  suoi  componenti,  aventi a oggetto
l'adeguatezza  patrimoniale,  il  contenimento  del rischio nelle sue
diverse     configurazioni,     le     partecipazioni     detenibili,
l'organizzazione  amministrativa  e  contabile e i controlli interni,
nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie;
    l'art.  67,  comma 2, in base al quale le disposizioni emanate ai
sensi  del  comma 1  del  medesimo  articolo  possono  prevedere  che
determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca
d'Italia;
  Visto  l'art.  13  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante  la  «Disciplina  dell'attivita'  di  garanzia collettiva dei
fidi»,  e  in  particolare i commi 29, 30 e 31, concernenti le banche
costituite   in  forma  di  societa'  cooperativa  a  responsabilita'
limitata  che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente
l'attivita'  di  garanzia  collettiva  dei  fidi  a  favore  dei soci
(«banche di garanzia collettiva dei fidi»);
  Visto  il  decreto  ministeriale 22 giugno 1993, n. 242632, assunto
dal  Ministro  del  tesoro  -  Presidente  del  CICR,  in  materia di
partecipazioni detenibili dagli enti e gruppi creditizi;
  Vista   la  direttiva  2006/48/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  14 giugno  2006,  relativa  all'accesso all'attivita'
degli   enti   creditizi  e  al  suo  esercizio  (rifusione),  e,  in
particolare,  il Titolo V, Capo 2, Sezione 1 (Fondi propri) e Sezione
6 (Partecipazioni qualificate al di fuori del campo finanziario);
  Vista   la  direttiva  2006/49/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale
delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione);
  Considerato  che  l'esperienza  maturata  dalle banche e dai gruppi
bancari  nel  comparto  e  lo sviluppo di strumenti e tecniche per la
gestione   dei  rischi,  nel  quadro  anche  della  nuova  disciplina
prudenziale   di   vigilanza,   consentono   una  maggiore  autonomia
nell'assunzione di partecipazioni in imprese non finanziarie;
  Ritenuta   la   necessita'   di   modificare  la  disciplina  delle
partecipazioni  detenibili dalle banche e dai gruppi bancari, al fine
di semplificare il quadro normativo e di promuovere la competitivita'
interna e internazionale del sistema bancario;
  Su proposta della Banca d'Italia;
                              Delibera:

                               Art. 1.
Partecipazioni  in  soggetti  aventi  natura finanziaria e in imprese
                             ausiliarie

  1.  Le banche e i gruppi bancari possono assumere partecipazioni in
banche,  in  imprese  dei  settori  finanziario  e  assicurativo e in
imprese che esercitano attivita' ausiliaria a quella bancaria.
  2. A fini di stabilita', la Banca d'Italia puo' prevedere che siano
sottoposte  ad  autorizzazione  le  acquisizioni di partecipazioni in
banche   e   in  imprese  dei  settori  finanziario  e  assicurativo,
individuando soglie di autorizzazione delle partecipazioni rapportate
al patrimonio di vigilanza a livello consolidato.
  3.  Al  fine  di  evitare ostacoli all'esercizio della vigilanza su
base  consolidata,  la Banca d'Italia puo' prevedere l'autorizzazione
per acquisizioni comportanti il controllo ovvero l'influenza notevole
sui  soggetti  di  cui  al  comma 2 nonche' su imprese ausiliarie, se
insediati in Paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione europea.
Le    disposizioni    della    Banca   d'Italia   possono   escludere
l'autorizzazione  per  le  acquisizioni  in  Paesi  non  appartenenti
all'Unione  europea,  purche'  dotati  di  ordinamenti  e  sistemi di
vigilanza equivalenti e tenendo conto dei rapporti di reciprocita'.