IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 348,  con  il  quale  e'  stato  emanato il regolamento recante la
disciplina  del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di
origine dei vini;
  Vista   la   legge  27 marzo  2001,  n. 122,  recante  disposizioni
modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971 e
successive   modifiche   con   il  quale  e'  stata  riconosciuta  la
denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave» ed e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Vista  la  domanda  presentata  dal Consorzio tutela vini del Piave
D.O.C.  per  il  tramite  della regione Veneto con il relativo parere
favorevole;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda e sulla proposta
del  relativo  disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine  controllata  «Vini  del  Piave»  o «Piave», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 176 del 29 luglio 2008;
  Vista  la  nota  della  regione Veneto datata 17 luglio 2007 con la
quale  viene  trasmessa a questa amministrazione la nota sottoscritta
dal  Consorzio  tutela vini del Piave D.O.C. indirizzata alla regione
stessa,  contenente la scrittura privata tra il Consorzio tutela vini
del Piave D.O.C. e la cantina sociale di Tezze di Piave, con la quale
si  concorda  che la citata cantina sociale, titolare del marchio «Il
Malanotte»,  cede  il  predetto  marchio al Consorzio tutela vini del
Piave  D.O.C.  al fine di consentire l'uso della menzione «Malanotte»
introdotta nel disciplinare di produzione dei vini a D.O.C. «Vini del
Piave»  o  «Piave»  allegato al presente decreto ministeriale, per la
relativa tipologia di vino;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
  Ritenuta  la  necessita'  di  dover  procedere  alla  modifica  del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  «Vini  del  Piave»  o  «Piave», in conformita' al parere
espresso dal sopra citato del Comitato;
  Ritenuto  altresi' di dover procedere all'aggiornamento dell'elenco
dei  codici  delle  tipologie  dei vini della D.O.C. in questione, ai
sensi  dell'art.  7,  comma 2,  del  decreto ministeriale 28 dicembre
2006;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Il  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine  controllata  «Vini  del  Piave»  o  «Piave» riconosciuta con
decreto  del  Presidente della Repubblica 11 agosto 1971 e successive
modifiche,  e'  sostituito  per  intero dal testo annesso al presente
decreto  le  cui  disposizioni  entrano  in  vigore a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2008/2009.