IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Vista  la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del   16 febbraio  1998,  relativa  all'immissione  sul  mercato  dei
biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 febbraio  2000, n. 174, recante
«Attuazione  della  direttiva  98/8/CE  in  materia di immissione sul
mercato di biocidi»;
  Vista  la  direttiva  2007/69/CE della Commissione, del 29 novembre
2007  che  modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio  al  fine di includere il difetialone come principio attivo
nell'allegato I della direttiva 98/8/CE, e in particolare la versione
in lingua inglese;
  Considerato  che la data di iscrizione del difetialone, per il tipo
di  prodotto 14, rodenticidi, e' il 1° novembre 2009 e che, pertanto,
a  decorrere  da  tale  data l'immissione sul mercato dei rodenticidi
aventi  come  unica  sostanza attiva il difetialone e' subordinata al
rilascio   dell'autorizzazione  prevista  dall'art.  3,  del  decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;
  Considerato  che,  ai  sensi della direttiva 2007/69/CE, il termine
per  provvedere  al  rilascio,  alla  modifica  o  alla  revoca delle
autorizzazioni  per  i  rodenticidi  gia' presenti sul mercato aventi
come unica sostanza attiva il difetialone e' il 31 ottobre 2011;
  Considerato  che, pertanto, il Ministero del lavoro, della salute e
delle  politiche  sociali  deve  concludere  entro il 31 ottobre 2011
l'esame  delle  richieste  che  saranno  presentate  relativamente ai
prodotti  appartenenti  alla  categoria  dei  rodenticidi  contenenti
difetialone gia' presenti sul mercato come prodotti di libera vendita
o registrati come presidi medico-chirurgici;
  Ritenuto che per concludere entro il 31 ottobre 2011 la valutazione
dei  fascicoli  presentati  dai  titolari di registrazioni di presidi
medico-chirurgici  e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei
prodotti  sopra  descritti,  le  richieste  di  autorizzazione di cui
all'art.   9   del  decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n. 174,
dovrebbero  pervenire  al  Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali entro il 31 ottobre 2009;
  Considerato  che, dopo il 31 ottobre 2011, non possono in ogni caso
piu'  essere  mantenute  registrazioni  di  presidi medico-chirurgici
aventi  come  unica  sostanza  attiva il difetialone rientranti nella
categoria dei rodenticidi;
  Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che
rientrano nella categoria dei rodenticidi e che contengono come unica
sostanza  attiva  il  difetialone,  non  possono  essere  immessi sul
mercato  dopo  il  31 ottobre  2011  se non autorizzati come prodotti
biocidi;
  Ritenuto  di dover garantire un periodo di smaltimento delle scorte
per quei presidi medico-chirurgici o prodotti di libera vendita per i
quali  e' stata presentata una richiesta completa, ai sensi dell'art.
9   del   decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n. 174,  dopo  il
31 ottobre  2009,  ma  per  i quali non si e' conclusa la valutazione
entro il 31 ottobre 2011;
  Ritenuto, invece, di non dover garantire alcun ulteriore periodo di
permanenza  sul mercato per quei presidi medico-chirurgici o prodotti
di  libera  vendita  per  i  quali  al  31 ottobre  2011 non e' stata
presentata  una  richiesta  completa ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;
  Ritenuto  che  dalla data di entrata in vigore del presente decreto
non  possono  essere  piu'  accettate  domande  di  autorizzazione di
presidi   medico-chirurgici  contenenti  difetialone  impiegati  come
rodenticidi;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. Per  tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio
2000,   n. 174,   e'   riconosciuto   l'inserimento   della  sostanza
difetialone  nell'«Elenco  dei  principi  attivi  con indicazione dei
requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i
biocidi»,  di  cui  all'allegato I  della direttiva 98/8/CE, disposto
dalla direttiva 2007/69/CE della Commissione del 29 novembre 2007.
  2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni
con   le   quali   la   sostanza   difetialone   e'   stata  iscritta
nell'allegato I della direttiva 98/8/CE.
  3. Fatto  salvo  quanto  previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere
dal   1° novembre   2009   l'immissione   sul   mercato  di  prodotti
appartenenti   al   tipo   di   prodotto  14  «Rodenticidi»,  di  cui
all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che
contengono  il  principio  attivo  difetialone  come  unica  sostanza
attiva,  e'  subordinata  al  rilascio  dell'autorizzazione  prevista
dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.