IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la  legge 5 giugno 2003, n. 131 contenente «Disposizioni per
l'adeguamento    dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
  Visto  il  decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 istitutivo del
Ministero per le politiche agricole;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante
riforma  a  norma  dell'art.  11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59 e
successive modifiche e integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni,  nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare
il comma 23 dell'art. 1;
  Visto  il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni
urgenti  per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione
dell'art.  1,  commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n.
18,  recante  Regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
  Visto  il  decreto ministeriale del 7 marzo 2008 del Ministro delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  recante individuazione
degli uffici dirigenziali non generali;
  Visto  il  reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999,
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visto  il  reg.  (CE)  n.  423/2008 della Commissione dell'8 maggio
2008,  che  istituisce  un  codice  comunitario  delle pratiche e dei
trattamenti enologici;
  Visto  il  reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008,
relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato  vitivinicolo, che
modifica  i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005
e  n.  3/2008  e  abroga  i  regolamenti  (CEE)  n. 2392/86 e (CE) n.
1493/1999;
  Visto  il  reg.  (CE)  n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno
2008, recante modalita' di applicazione del reg. (CE) n. 479/2008 del
Consiglio    relativo    all'organizzazione    comune   del   mercato
vitivinicolo,  in  ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i
paesi  terzi,  al  potenziale  produttivo  e ai controlli nel settore
vitivinicolo;
  Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, concernente le disposizioni
di     attuazione    della    normativa    comunitaria    concernente
l'Organizzazione  comune  di mercato (OCM) del vino ed in particolare
l'art.  9  che  stabilisce  che le regioni e le province autonome con
proprio  provvedimento  autorizzano  annualmente l'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30 luglio  2003, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre
2003,  modificato  da ultimo dal decreto ministeriale 8 febbraio 2006
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79
del 4 aprile 2006, concernente un codice comunitario delle pratiche e
dei trattamenti enologici;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4 agosto  2006,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 184 del 9 agosto
2006,  concernente disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  ed  all'acidificazione dei
prodotti della vendemmia;
  Visto  il  programma  nazionale  di  sostegno  per  la viticoltura,
predisposto  sulla  base  dell'accordo  intervenuto  nel  corso della
riunione  della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo
2008, inviato alla Commissione UE il 30 giugno 2008;
  Ritenuta   la  necessita'  di  dare  attuazione  alle  disposizioni
comunitarie  previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n.
555/2008  per  quanto riguarda l'aumento del titolo alcolometrico dei
prodotti della vendemmia;
  Considerata la necessita' di avvalersi della facolta' concessa agli
Stati  membri  dall'art. 2 del reg. (CE) n. 555/2008 di attuare sotto
la propria responsabilita' il programma di sostegno, dando attuazione
agli articoli 32, 33 e 34 del citato regolamento;
  Considerata  l'opportunita'  di  prevedere che la concessione degli
aiuti  sia  effettuata dagli organismi pagatori dopo che il programma
e'  entrato  in applicazione ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, primo
comma, del citato reg. (CE) n. 479/2008;
  Ritenuta  la necessita' di emanare, in applicazione della normativa
comunitaria,   disposizioni   di   carattere   generale  per  rendere
applicabile   il   regime   dell'arricchimento  previsto  dai  citati
regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano
espresso nella seduta del 31 luglio 2008;
                              Decreta:
                              Art. 1.
                           Norme generali
  1.  Con  il presente decreto sono emanate le disposizioni nazionali
applicative  delle disposizioni comunitarie previste dall'allegato V,
lettere  c),  e)  ed  h)  e dall'allegato VI, lettere e), f) e k) del
regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 per la campagna 2008/2009
e  dall'allegato  V  del regolamento (CE) n. 479/2008 per le campagne
dal  2009/2010  al  2011/2012,  nonche'  dal  regolamento  (CE) della
Commissione  n.  423/2008,  in  materia  di  pratiche  e  trattamenti
enologici,  limitatamente all'arricchimento ed all'acidificazione dei
prodotti vitivinicoli.
  2. Ai sensi del presente decreto si intende per:
    «Ministero»:  il  Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali  -  Dipartimento delle politiche europee e internazionali -
Direzione  generale  per  l'attuazione  delle politiche comunitarie e
internazionali  di mercato - ATPO II - via XX settembre n. 20 - 00187
Roma;
    «Organismo  competente»:  l'Ispettorato centrale per il controllo
della qualita' dei prodotti agroalimentari - via Quintino Sella, 42 -
00187 Roma;
    «Ufficio  periferico»: l'Ufficio periferico dell'ispettore per il
controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari territorialmente
competente,  ai  sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale
7 marzo 2008;
    «Organismo pagatore»: l'Organismo pagatore competente.