IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  il  decreto  ministeriale 2 agosto 1996 recante disposizioni
integrative  dei  disciplinari  di produzione dei vini ad indicazione
geografica  tipica  prodotti  nelle  regioni  o province autonome del
territorio nazionale;
  Visto  il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali del 27 giugno 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
158  dell'8  luglio  2008,  con  il  quale  e'  stato  modificato  il
disciplinare  di  produzione dei vini a indicazione geografica tipica
dei vini «Veneto»;
  Vista  la nota della Regione Veneto del 6 agosto 2008, con la quale
si   segnala   che  nella  modifica  di  che  trattasi  del  predetto
disciplinare  di produzione, all'art. 2 sono state omesse rispetto al
preesistente disciplinare di produzione le tipologie di vino relative
alle varieta' di vite «Moscato Giallo» e «Groppello"», e con la quale
ha richiesto la relativa integrazione al disciplinare medesimo;
  Considerato  che  da  verifica  effettuata la predetta segnalazione
risulta pertinente;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi  procedere, in accoglimento
della  richiesta della Regione Veneto, alla rettifica dell'art. 2 del
disciplinare  di  produzione  allegato al decreto del Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  del  27  giugno  2008,
inserendo  in  detto  art.  2  le varieta' di vite «Moscato Giallo» e
«Groppello»  ed  all'integrazione del relativo elenco codici ai sensi
dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. Il testo dell'art. 2, comma 3 del disciplinare di produzione dei
vini  a  indicazione geografica tipica «Veneto»", allegato al decreto
ministeriale 27 giugno 2008, richiamato in premessa e' sostituito dal
seguente  testo:  «L'indicazione  geografica  tipica  "Veneto" con la
specificazione  di  uno dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo
il  cui  uso  in  etichetta  e'  consentito  dalla  vigente normativa
comunitaria  e  nazionale: Chardonnay, Durella, Garganega, Groppello,
I.M. 6.0.13, Malvasia (da Malvasia istriana), Moscato bianco, Moscato
Giallo,   Muller   Thurgau,  Pinella,  Pinot  bianco,  Pinot  grigio,
Prosecco, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Tai (da Tocai
friulano), Traminer, Trebbiano (da Trebbiano toscano e/o Trebbiano di
Soave),   Verdiso,   Verduzzo  (da  Verduzzo  friulano  e/o  Verduzzo
trevigiano),  Vespaiola, Barbera, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon,
Corvina, Franconia, I.M. 2.15., Malbech, Marzemino, Merlot, Molinara,
Pinot  nero (anche vinificato in bianco), Raboso (da Raboso Piave e/o
Raboso   Veronese),   Refosco   dal   peduncolo   rosso,  Rondinella,
Sangiovese,   Corvinone,   Oseleta,   Pedevenda,   Marzemina  bianca,
Carmenere,  Rebo,  Syrah,  Tai  rosso (da Tocai rosso), Petit Verdot,
Prosecco  lungo,  Manzoni rosa e Manzoni moscato e' riservata ai vini
ottenuti   da   uve   provenienti  da  vigneti  composti  nell'ambito
aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
  Nella   preparazione   del   vino   Cabernet   possono  concorrere,
disgiuntamente  o  congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc,
Cabernet sauvignon e Carmenere».