IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  a  norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del
citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre  2005,  relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della sig.ra Panarina Alla, nata a Petropavlovski
(Russia)  il 14 maggio 1967, cittadina russa, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  49  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
31 agosto  1999,  n.  394,  e  successive  integrazioni, in combinato
disposto  con  l'art.  12  del  decreto legislativo n. 115/1992, come
sopra   modificato,   il   riconoscimento   del   titolo   accademico
professionale  russo di ingegnere edile, specializzazione costruzione
civile  e  industriale,  conseguito  in  data  28 giugno  1989 presso
l'istituto   statale  Politecnico  di  Khabarovsk  (Russia)  ai  fini
dell'accesso  all'albo  degli  ingegneri  -  sezione A settore civile
ambientale per l'esercizio in Italia della omonima professione;
  Considerato  che  ha  documentato  di  essere  in possesso di ampia
esperienza professionale;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
dell'11 gennaio 2008;
  Preso  atto  del  conforme  parere del rappresentante del consiglio
nazionale di categoria;
  Rilevato  che  sono  emerse  delle  differenze  tra  la  formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
medesima  professione  e  quella di cui e' in possesso l'istante, per
cui appare necessario applicare delle misure compensative;
  Visto   l'art.   49,  comma 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  6,  n.  1  del decreto legislativo n. 115/1992, come
sopra modificato;
  Visti  gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998,  e
successive  modificazioni,  e  14  e  39,  comma 7  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni,
per  cui  la  verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, non e' richiesta
per  i  cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno
per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
per  motivi  familiari  rinnovato  dalla  questura  di  Roma  in data
28 febbraio 2006 valido fino al 28 febbraio 2008;
  Considerato  che l'interessata ha richiesto il rinnovo del permesso
scaduto,  ed  e'  in  possesso  della  ricevuta  che assume la stessa
valenza  del  modulo tradizionale e consente allo straniero di godere
dei diritti connessi al possesso del titolo di soggiorno;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Panarina  Alla,  nata  a  Petropavlovski  (Russia) il
14 maggio   1967,   cittadina   russa,   e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  ingegneri  -  sezione A settore civile ambientale, e
l'esercizio  della  professione  in  Italia fatta salva la perdurante
validita'  del  permesso  di  soggiorno e il rispetto delle quote dei
flussi migratori.