IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Panarina Alla, nata a Petropavlovski (Russia) il 14 maggio 1967, cittadina russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato, il riconoscimento del titolo accademico professionale russo di ingegnere edile, specializzazione costruzione civile e industriale, conseguito in data 28 giugno 1989 presso l'istituto statale Politecnico di Khabarovsk (Russia) ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale per l'esercizio in Italia della omonima professione; Considerato che ha documentato di essere in possesso di ampia esperienza professionale; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 gennaio 2008; Preso atto del conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria; Rilevato che sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari rinnovato dalla questura di Roma in data 28 febbraio 2006 valido fino al 28 febbraio 2008; Considerato che l'interessata ha richiesto il rinnovo del permesso scaduto, ed e' in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti connessi al possesso del titolo di soggiorno; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Panarina Alla, nata a Petropavlovski (Russia) il 14 maggio 1967, cittadina russa, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.