L'AUTORITA' Visto l'art. 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui stabilisce che il diritto di accesso nei confronti delle Autorita' di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'art. 24 della stessa legge; Visto l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 63; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184; Visto l'art. 7 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita'; Vista la deliberazione dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici 31 agosto 2000 e seguenti modifiche e integrazioni recante il «Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita' della Autorita', sottratti all'accesso»; Ritenuto di dover provvedere, nell'ambito del proprio ordinamento, all'emanazione di un regolamento concernente l'accesso ai documenti amministrativi dell'Autorita'; Delibera il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti stabilmente dalla Autorita', individuando altresi' le categorie di documenti sottratti all'accesso. 2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni. 3. Non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti, ovvero preordinate ad un controllo generalizzato della attivita' della Autorita'. 4. L'esercizio del diritto di accesso non comporta l'obbligo per l'Autorita' di elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste.