L'AUTORITA'

  Visto  l'art.  23  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modifiche  ed  integrazioni,  nella  parte  in  cui stabilisce che il
diritto  di  accesso  nei  confronti delle Autorita' di garanzia e di
vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo
quanto previsto dall'art. 24 della stessa legge;
  Visto l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
63;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
184;
  Visto  l'art.  7  del regolamento di organizzazione e funzionamento
dell'Autorita';
  Vista  la  deliberazione dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori
pubblici  31 agosto  2000 e seguenti modifiche e integrazioni recante
il  «Regolamento  concernente  le  categorie  di  documenti formati o
comunque  rientranti  nella disponibilita' della Autorita', sottratti
all'accesso»;
  Ritenuto  di dover provvedere, nell'ambito del proprio ordinamento,
all'emanazione  di  un regolamento concernente l'accesso ai documenti
amministrativi dell'Autorita';

                              Delibera
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di esercizio del
diritto  di  accesso  ai  documenti amministrativi formati o detenuti
stabilmente  dalla  Autorita',  individuando altresi' le categorie di
documenti sottratti all'accesso.
  2.  Ai  fini  del  presente regolamento si applicano le definizioni
elencate nell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modifiche ed integrazioni.
  3. Non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie
di  documenti, ovvero preordinate ad un controllo generalizzato della
attivita' della Autorita'.
  4.  L'esercizio  del  diritto di accesso non comporta l'obbligo per
l'Autorita'  di  elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare
le richieste.