IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1972
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata  del  vino  «Dolcetto  di Ovada» ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata dalla regione Piemonte in data 23 marzo
2006,  intesa  ad  ottenere  il riconoscimento della denominazione di
origine   controllata   e  garantita  del  vino  «Dolcetto  di  Ovada
Superiore»  o  «Ovada», gia' tipologia della denominazione di origine
controllata «Dolcetto di Ovada» ;
  Visti  i  lavori e la documentazione della Commissione delegata per
la regione Piemonte per l'accertamento del «particolare pregio»;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo  disciplinare  di  produzione  del  vino  a denominazione di
origine  controllata  e  garantita  «Dolcetto  di  Ovada Superiore» o
«Ovada»  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n 179
del 1° agosto 2008;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
relative al parere e alla proposta sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento
della  denominazione  di origine controllata e garantita «Dolcetto di
Ovada   Superiore»   o   «Ovada»  ed  all'approvazione  del  relativo
disciplinare  di  produzione del vino in argomento, in conformita' al
parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  La  denominazione  di origine controllata del vino «Dolcetto di
Ovada»  Superiore,  riconosciuta  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  1° settembre  1972, e' riconosciuta come denominazione di
origine  controllata  e  garantita  «Dolcetto  di  Ovada Superiore» o
«Ovada»  ed  e'  approvato, nel testo annesso al presente decreto, il
relativo disciplinare di produzione.
  2. La denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di
Ovada  Superiore»  o  «Ovada»  e' riservata al vino che risponde alle
condizioni  ed  ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione
di  cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano
in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008.
  3.  La  tipologia «Dolcetto di Ovada» Superiore facente parte della
denominazione  di  origine  controllata «Dolcetto di Ovada» di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1° settembre  1972  deve
intendersi  revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente
decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.