IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  il  decreto ministeriale 2 agosto 1996, recante disposizioni
integrative  dei  disciplinari  di produzione dei vini ad indicazione
geografica  tipica  prodotti  nelle  regioni  o province autonome del
territorio nazionale;
  Visto  il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari
e  forestali  del 27 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  160  del  10 luglio  2008,  con  il  quale e' stato modificato il
disciplinare  di  produzione dei vini a indicazione geografica tipica
«Colli Trevigiani»;
  Vista la nota della regione Veneto del 29 agosto 2008, con la quale
si   segnala   che  nella  modifica  di  che  trattasi  del  predetto
disciplinare  di  produzione,  all'art. 2 e' stata omessa rispetto al
preesistente disciplinare di produzione la tipologia di vino relativa
alla  varieta'  di  vite «Chardonnay», e con la quale ha richiesto la
relativa integrazione al disciplinare medesimo;
  Considerato  che  da  verifica  effettuata la predetta segnalazione
risulta pertinente;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi  procedere, in accoglimento
della  richiesta della regione Veneto, alla rettifica dell'art. 2 del
disciplinare  di  produzione  allegato al decreto del Ministero delle
politiche   agricole  alimentari  e  forestali  del  27 giugno  2008,
inserendo  in  detto  art.  2  la  varieta'  di  vite «Chardonnay» ed
all'integrazione  del  relativo  elenco  codici ai sensi dell'art. 7,
comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. Il testo dell'art. 2, comma 3 del disciplinare di produzione dei
vini  a indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani», allegato al
decreto  ministeriale  27 giugno  2008,  richiamato  in  premessa  e'
sostituito dal seguente testo:
  «La   indicazione  geografica  tipica  «Colli  Trevigiani»  con  la
specificazione  di tino dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo
il  cui  uso  in  etichetta  e'  consentito  dalla  vigente normativa
comunitaria  e  nazionale:  Bianchetta trevigiana, Chardonnay, I.M. 6
0.13,  Malvasia, (da Malvasia istriana), Muller Thurgau, Pinot bianco
Pinot  grigio  Prosecco, Riesling renano Riesling italico, Sauvignon,
Traminer,  Verdiso,  Verduzzo  (da  Verduzzo  friulano  e/o  Verduzzo
trevigiano),  Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, I.M. 2.15, Malbech,
Marzemino,  Merlot,  Pinot  nero (anche vinificato in bianco), Raboso
(da  Raboso  Piave e/o Raboso Veronese), Refosco dal peduncolo rosso,
Wildbacher,  Tai  (da  Tocai  friulano),  Boschera, Carmenere, Syrah,
Marzemina  bianca, Rebo, Petit Verdot, Prosecco lungo, Manzoni rosa e
Manzoni  moscato  e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da
vigneti   composti,  nell'ambito  aziendale,  per  almeno  1'85%  dai
corrispondenti vitigni.
  Nella   preparazione   del   vino   Cabernet   possono  concorrere,
disgiuntamente  o  congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc,
Cabernet sauvignon e Carmenere.