IL DIRETTORE GENERALE

    Visti  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300;
    Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che  istituisce  l'Agenzia  italiana  del  farmaco,  con  particolare
riferimento al comma 5, lettera c);
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della salute di concerto con i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del
20 settembre   2004,   recante   norme   sull'organizzazione   e   il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
    Visto  il  decreto  del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali  del 16 luglio 2008, recante la nomina a direttore
generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  del prof. Guido Rasi,
registrato  dall'Ufficio  centrale  del  bilancio  al  registro visti
semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008;
    Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
    Visto  il  regolamento  CE  n.  1084/2003  della  Commissione del
3 giugno    2003,    relativo   alle   modifiche   dei   termini   di
un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali;
    Vista  la  propria  determinazione 3 luglio 2006 pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  156  del 7 luglio 2006 recante il Prontuario
farmaceutico nazionale 2006;
    Visto  il  decreto  legislativo  29 maggio  2001,  n.  283  e, in
particolare,  l'art.  14  relativo  alla  redazione  in italiano e in
tedesco del foglio illustrativo e delle etichettature dei medicinali;
    Viste   le  raccomandazioni  dell'Organizzazione  mondiale  della
sanita'  relative  alla  composizione  del vaccino influenzale per la
stagione 2008-2009;
    Viste  le  raccomandazioni  del  Committee  for  Human  Medicinal
Products  (CHMP)  dell'EMEA (European Medicines Agency) relative alla
composizione del vaccino influenzale per la stagione 2008-2009;
    Vista  la  linea guida del CPMP sull'armonizzazione dei requisiti
per i vaccini influenzali;
    Vista  la  circolare  «Prevenzione  e  controllo  dell'influenza:
raccomandazioni  per  la stagione 2008-2009» pubblicata dal Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
    Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio dei
vaccini   influenzali   e  le  relative  domande  di  modifica  della
composizione per aggiornamento stagionale dei ceppi virali;
    Preso  atto  della  positiva conclusione della procedura di mutuo
riconoscimento relativa ad alcuni dei suddetti vaccini influenzali;
    Visto il parere espresso dalla commissione tecnico-scientifica in
merito   all'aggiornamento  annuale  dei  ceppi  virali  dei  vaccini
influenzali  per  la stagione 2008-2009 ed alle domande di variazione
della composizione dei singoli vaccini;

                             Determina:

                               Art. 1.
Autorizzazione  dell'aggiornamento  annuale  della  composizione  dei
vaccini  influenzali  per  la stagione 2008-2009 e divieto di vendita
                    della formulazione 2007-2008

    1.  E'  autorizzata la modifica della composizione specificata al
successivo  comma 2 dei vaccini influenzali elencati nell'allegato 1,
parte integrante della presente determinazione.
    2.  I  vaccini  influenzali  sono  costituiti,  per  la  stagione
2008-2009, da antigeni virali preparati dai seguenti ceppi:
      un ceppo simile al A/Brisbane/59/2007 (H1N1);
      un ceppo simile al A/Brisbane/10/2007 (H3N2);
      un ceppo simile al B/Florida/4/2006.
    3.  Ogni  vaccino  rispetta i requisiti previsti dalla Farmacopea
europea  e  contiene  15  &greco;mg di emoagglutinina per ceppo e per
dose.
    4.  Il  limite inferiore dell'intervallo di confidenza al 95% del
controllo  di attivita' indica un contenuto di almeno 12 &greco;mg di
emoagglutinina per ceppo e per dose.
    5.  I  lotti  di  tutti  i  vaccini  influenzali  prodotti con la
composizione  precedentemente  autorizzata  e  recanti  in  etichetta
l'indicazione  della  stagione 2007-2008, sono ritirati dal commercio
e, comunque, non sono piu' venduti al pubblico ne' utilizzati.