IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Visto  il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni urgenti
per   l'adeguamento   delle  strutture  di  Governo  in  applicazione
dell'art.  1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
  Visto  il  decreto  ministeriale 15 luglio 2008, recante «Delega di
attribuzioni  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  al  Sottosegretario  di  Stato  prof.  Ferruccio Fazio, per
taluni atti di competenza dell'amministrazione»;
  Vista  la  legge  21 ottobre 2005, n. 219 recante «Nuova disciplina
delle  attivita'  trasfusionali  e  della  produzione nazionale degli
emoderivati»,  e  successive  modificazioni,  ed  in  particolare  il
secondo  periodo  del comma 1 che esclude l'obbligo di autorizzazione
per   gli   intermedi   destinati  alla  produzione  di  emoderivati,
individuati  con  decreto  del  Ministro  della  salute  su  proposta
dell'Agenzia italiana del farmaco - AIFA;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 aprile  2006,  n.  219, recante
«Attuazione  della  direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di
modifica)  relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE»;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 dicembre  2007, n. 261, recante
«Revisione  del  decreto  legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante
attuazione   della  direttiva  2002/98/CE  che  stabilisce  norme  di
qualita'   e   di   sicurezza  per  la  raccolta,  il  controllo,  la
lavorazione,  la  conservazione e la distribuzione del sangue umano e
dei  suoi componenti», e in particolare il suo art. 26 (Produzione di
medicinali  derivati dal sangue o dal plasma), ove e' prescritto, tra
l'altro,  che  il  plasma  raccolto  in  Paesi  esteri  ed i relativi
intermedi,  destinati alla produzione di prodotti finiti emoderivati,
rispondano  ai  requisiti previsti dalla Farmacopea europea, versione
vigente,   ed   alle   direttive   europee   applicabili,   anche  in
considerazione di quanto previsto dall'art. 135, comma 2, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
  Visto  il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione  e  la  sorveglianza  dei medicinali per uso umano e
veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;
  Visto  il  decreto  ministeriale 7 settembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  248  del 23 ottobre 2000,
recante  «Disposizioni  sull'importazione  ed esportazione del sangue
umano  e  dei  suoi  prodotti,  per  uso  terapeutico, profilattico e
diagnostico»;
  Vista la proposta dell'AIFA formulata in data 25 luglio 2008;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  sensi dell'art. 16, comma 1 della legge 21 ottobre 2005, n.
219  e  successive  modificazioni non sono soggetti ad autorizzazione
all'esportazione,   gli   intermedi  costituiti  da  semilavorati  di
produzione di medicinali emoderivati destinati alle ulteriori fasi di
completamento  del  processo  di  produzione  per  l'ottenimento  dei
prodotti  finiti  e  originati da plasma raccolto in Paesi esteri, le
cui caratteristiche rispondono ai requisiti previsti dalla Farmacopea
europea, versione vigente ed alle direttive europee applicabili.
  2.  Gli  intermedi  di cui al comma 1 e il plasma di origine devono
essere   conformi   a   quanto   documentato  in  una  autorizzazione
all'immissione   in   commercio   rilasciata  ai  sensi  del  decreto
legislativo  24 aprile  2006,  n.  219  e successive modifiche ovvero
della  direttiva  2001/83/CE  e  successive modifiche ed integrazioni
ovvero del regolamento (CE) n. 726/2004.
  3.  Gli  intermedi  di  cui  al  comma  1,  quando  siano destinati
all'esportazione  verso  Paesi  terzi,  devono  risultare,  comunque,
prodotti  in  accordo  ai  requisiti di qualita' e sicurezza previsti
dalla  normativa  in  vigore  in  materia  di  sangue e di medicinali
emoderivati.
  4. L'azienda che esporta deve documentare con rapporto trimestrale,
da  notificare  all'AIFA  e al Centro nazionale sangue, l'origine, la
tipologia,  la  quantita' e la destinazione degli intermedi esportati
secondo  lo  schema  consultabile sul sito web dell'AIFA. Il rapporto
trimestrale deve essere accompagnato da una dichiarazione, rilasciata
dalla   Persona   Qualificata  del  sito  produttivo,  attestante  la
conformita'  del  plasma di origine alla Farmacopea europea, versione
vigente,  e  alle  direttive  europee applicabili e che gli intermedi
ottenuti sono conformi a quanto previsto dalla normativa in vigore in
materia  di  sangue  e  medicinali  emoderivati  anche  se  destinati
all'esclusiva esportazione.