L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nelle   sue   riunioni  di  consiglio  del  21 maggio  2008  e  del
17 settembre 2008;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n.
197, supplemento ordinario, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 recante il
Codice   delle   comunicazioni  elettroniche,  di  seguito  «Codice»,
pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale
n. 214 del 15 settembre 2003, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle comunicazioni dell'8 luglio
2002, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze,
pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale
n. 169 del 20 luglio 2002, e successive modificazioni;
  Vista  la  delibera n. 286/02/CONS del 25 settembre 2002 «Procedure
per l'assegnazione di ulteriori frequenze nelle bande GSM» pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 9 ottobre 2002;
  Visto  l'accordo  procedimentale  tra  il  Ministero  ed  i gestori
radiomobili  in materia di assegnazione di frequenze trasmesso con la
nota  del  Ministro delle comunicazioni GMO/12445/10/03 del 7 ottobre
2003;
  Vista   la   determina  della  Direzione  generale  concessioni  ed
autorizzazioni  del Ministero delle comunicazioni del 20 ottobre 2003
che assegna frequenze in banda GSM;
  Vista  la  determina  della  Direzione  generale  per  i servizi di
comunicazione  elettronica  e  radiodiffusione  del  Ministero  delle
comunicazioni  del  29 dicembre  2004  che assegna frequenze in banda
GSM;
  Vista  la  determina  della  Direzione  generale  per  i servizi di
comunicazione  elettronica  e  radiodiffusione  del  Ministero  delle
comunicazioni  del  13 dicembre 2007 che modifica, in via temporanea,
le assegnazioni di frequenza in banda GSM all'operatore Wind;
  Vista  la  delibera n. 343/07/CONS, recante «Consultazione pubblica
sull'utilizzo  delle  bande  di  frequenza  a 900, 1800 e 2100 MHz da
parte  dei  sistemi radiomobili», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 185 del 10 agosto 2007;
  Vista  la  decisione della Commissione del maggio 2007 «Decision on
the  harmonisation  of  the  900 MHz and 1800 MHz frequency bands for
terrestrial  systems  capable  of  providing  pan-European electronic
communications  services in the Community» in attesa di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
  Vista la proposta per una «Directive of the European Parliament and
of  the  Council  of  repealing  Council  Directive 87/372/EEC on the
frequency  bands  to  be reserved for the coordinated introduction of
public pan-European cellular digital land-based mobile communications
in  the Community», inviata dalla Commissione con la comunicazione n.
COM(2007)367 del 25 luglio 2007;
  Visto   il   rapporto   della   CEPT   denominato  ECC  Report  082
«Compatibility  study  for  UMTS operating within the GSM 900 and GSM
1800 frequency bands» del maggio 2006;
  Visto   il   rapporto   della   CEPT   denominato  ECC  Report  096
«Compatibility   between  UMTS  900/1800  and  systems  operating  in
adjacent bands» del marzo 2007;
  Visto  il  documento di sintesi della consultazione pubblica di cui
alla   delibera   n.   343/07/CONS,   pubblicato  nel  sito  Internet
dell'Autorita',   e   tenuto   conto  dei  risultati  della  medesima
consultazione pubblica;
  Considerato quanto segue;
                            Introduzione.
  1.   In   sede  comunitaria,  nel  2007,  e'  stato  avviato  dalla
Commissione  europea  l'iter finalizzato al ritiro della direttiva(1)
GSM  del 1987, che disponeva, per le bande a 900 MHz (esclusa la c.d.
banda  estesa  o  ex  TACS)  e  a 1800 MHz l'utilizzo esclusivo della
tecnologia  GSM.  Si  prevede  che tale nuova direttiva, che sancira'
quindi il ritiro della direttiva GSM, entrera' in vigore nei prossimi
mesi, una volta approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo.
  2.  Inoltre la Commissione, nel mese di maggio 2007, ha ottenuto il
parere  favorevole del Comitato radio spettro per l'emanazione di una
decisione  circa  l'uso  flessibile  delle bande a 900 e 1800 MHz per
sistemi di comunicazione elettronica pan-europei, aperte quindi anche
all'uso  per sistemi UMTS ed altre eventuali tecnologie equivalenti e
compatibili.  Tale  decisione(2),  gia' adottata, dovrebbe entrare in
vigore  contestualmente  al  ritiro della direttiva GSM. Attualmente,
sulla  base  degli  studi  tecnici  effettuati  dalla  CEPT  e quanto
riportato  nella  predetta decisione, solo l'UMTS risulta compatibile
per l'utilizzo nella banda 900 MHz in coesistenza col GSM.
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              (1) Direttiva  87/372  CEE  del Consiglio del 25 giugno
          1987   sulle   bande   di   frequenza   da   assegnare  per
          l'introduzione  coordinata  del  servizio pubblico digitale
          cellulare  paneuropeo  di  radiotelefonia  mobile terrestre
          nella Comunita'.
              (2) Decision  on  the  harmonisation of the 900 MHz and
          1800  MHz frequency bands for terrestrial system capable of
          providing  pan-European  electronic communications services
          in the Community.

  3.  Entrambi  i  precedenti  atti  normativi sono supportati da una
serie  di  studi  di  compatibilita'  effettuati in ambito CEPT quali
l'ECC  Report  096  «Compatibility  between UMTS 900/1800 and systems
operating  in  adjacent  bands» e ECC Report 082 «Compatibility study
for  UMTS operating within the GSM 900 and GSM 1800 frequency bands».
Tali  studi forniscono le basi tecniche che consentiranno un utilizzo
ordinato  dello  spettro al momento in cui il refarming potra' essere
attuato  e  garantiscono  quindi  la  coesistenza,  all'interno della
stessa banda, di sistemi GSM e sistemi UMTS.
  4.  Alla  luce  delle predette iniziative comunitarie, l'Autorita',
avendo registrato un notevole interesse nel mercato nazionale ai fini
dell'utilizzo  piu' efficiente e flessibile delle bande radiomobili a
900  e  1800 MHz, e per la riutilizzazione delle bande UMTS a 2.1 GHz
che  potevano rientrare nella disponibilita' dello Stato, ha ritenuto
necessario  procedere ad una consultazione pubblica intesa, oltre che
ad acquisire elementi di informazione e documentazione in ordine alla
possibilita'  che  le  bande  di  frequenze  a 900 e 1800 MHz possano
essere  riorganizzate  e  riutilizzate  per  lo  sviluppo dei sistemi
mobili  di cosiddetta terza generazione (3G/IMT2000-UMTS) o eventuali
tecnologie equivalenti e compatibili secondo la normativa applicabile
(refarming),  anche  per  verificare  l'interesse  all'utilizzo delle
bande  a  2100  MHz  (IMT2000/UMTS),  ai  fini  della  verifica della
eventuale necessita' di limitare l'accesso alle bande in argomento.
  5. La predetta consultazione pubblica e' stata avviata con delibera
n.  343/07/CONS del 28 giugno 2007. Il periodo di consultazione si e'
chiuso  il  9  ottobre  2007.  Nell'ambito  della  consultazione sono
pervenuti  all'Autorita' dieci contributi in rappresentanza di dodici
soggetti distinti.
  6.  Nel  corso della consultazione, su richiesta degli stessi, sono
stati  sentiti  quattro  dei  soggetti  che  hanno fornito un proprio
contributo e precisamente H3G il 1° ottobre 2007, Telecom Italia il 2
ottobre  2007, Wind e Vodafone l'8 ottobre 2007. Tali operatori hanno
potuto  illustrare,  nel  corso  delle  citate  audizioni, il proprio
contributo alla consultazione.
  7.  I gestori radiomobili GSM Telecom Italia, Vodafone e Wind hanno
anche redatto e sottoposto all'Autorita' ed al Ministero una proposta
per la riallocazione dei canali GSM nella banda a 900 MHz che prevede
a  regime  il  superamento  delle assegnazioni frammentate, a livello
geografico,  tra  i  gestori  e  l'assegnazione  ordinata  a  blocchi
contigui  di  cinque  MHz  nazionali.  La  proposta  riflette, in via
sostanziale,  l'ipotesi  A  proposta  dall'Autorita' nel documento di
consultazione sopra citato. A regime il piano proposto prevede, per i
tre  gestori,  il  consolidamento di una dotazione frequenziale di 10
MHz  ciascuno,  in  blocchi  contigui,  in  banda  900 MHz, e quindi,
assieme  a  15  MHz  di  banda  a  1800 MHz, tale piano realizzerebbe
l'obiettivo  gia'  proposto con la delibera n. 286/02/CONS. Il piano,
inoltre,  grazie  alla  razionalizzazione  della  banda  e  alla  sua
assegnazione  in  blocchi  contigui, sarebbe propedeutico a qualunque
ipotesi di refarming. Infine il piano proposto, grazie ai guadagni di
efficienza  risultanti  dal  riordino  delle assegnazioni, renderebbe
possibile  la liberazione, a regime, di un intero blocco nazionale di
5  MHz,  disponibile  per  una nuova assegnazione, che costituirebbe,
quindi, un dividendo digitale a 900 MHz.
  8. Tenuto conto pertanto dei risultati della consultazione pubblica
indetta  con  la  delibera  n.  343/07/CONS,  che  sono riportati nel
documento  di sintesi della consultazione stessa, pubblicato nel sito
Internet  dell'Autorita', l'Autorita', con il presente provvedimento,
stabilisce  le  procedure  per  la  riorganizzazione e l'assegnazione
della   banda  disponibile  a  900  e  2100  MHz  per  i  sistemi  di
comunicazione  elettronica,  ed  i principi per i successivi piani di
assegnazione  della  banda  a  1800  MHz. Sono riportate nel seguito,
secondo   l'ordine   degli  argomenti  presentati  nel  documento  di
consultazione,  le  valutazioni  dell'Autorita' e le motivazioni alla
base delle decisioni adottate nel provvedimento.
         Banda di frequenze a 900 MHz: quadro regolamentare.
  9.  Il  quadro  delle assegnazioni delle bande a 900 MHz e 1800 MHz
prevede  allo  stato  una suddivisione delle stesse tra tre operatori
GSM  (Telecom  Italia, Vodafone, Wind). In particolare, la porzione a
900  MHz  e' assegnata in maniera articolata, con differenze tra aree
territoriali delle grandi citta' e resto del territorio che conducono
ad   un  utilizzo  non  efficiente  dello  spettro,  nonche'  ad  una
frammentazione  a blocchi non omogenei della banda tra gli operatori.
Tale  situazione  deriva  dalla definizione dei piani di assegnazione
avvenuta progressivamente nel tempo, a partire dall'inizio degli anni
90,  per  rispondere  agli  sviluppi  tecnologici  ed  alle crescenti
richieste del mercato di servizi di comunicazione mobili e personali,
e sulla base di disponibilita' contingentate.
  10.   L'Autorita'   ha   definito   il   quadro   regolatorio   per
l'assegnazione delle frequenze radiomobili in banda 900 e 1800 MHz da
ultimo  con la delibera n. 286/02/CONS. Tale delibera stabilisce, tra
l'altro,  all'art.  2,  comma 3,  la  possibilita'  per gli operatori
radiomobili   GSM  di  ottenere,  previo  soddisfacimento  di  alcuni
requisiti  per  l'utilizzo efficiente dello spettro, un massimo di 25
MHz lordi ciascuno tra banda 900 e 1800 MHz, con al piu' 10 MHz a 900
MHz,  da  utilizzare  per  il  servizio  GSM,  compatibilmente con la
disponibilita'  di  idonea  banda assegnabile, introducendo quindi un
principio  tendenziale di spectrum parity tra i gestori. Il Ministero
delle   comunicazioni  ha  adottato  i  successivi  provvedimenti  di
assegnazione.
  11.  Il  13 dicembre  2007  il  Ministero  delle comunicazioni, con
propria   determina   del   giorno   13,   a   seguito  di  richiesta
dell'operatore  Wind,  motivata  anche  dal fatto che l'operatore non
aveva  raggiunto  il  tetto dei 25 MHz di banda complessiva tra 900 e
1800  MHz,  previsto  dalla  delibera  n.  286/02/CONS, provvedeva ad
assegnare   temporaneamente  allo  stesso  5  MHz  lordi  a  900  MHz
esclusivamente  nelle  sedici  principali  citta'.  Tale assegnazione
prevede  la liberazione, da parte di Wind, di una analoga porzione di
frequenze assegnata temporaneamente a 1800 MHz.
  12.  Si riportano nel seguito le dotazioni frequenziali complessive
attuali dei gestori pubblici, inclusive degli ultimi provvedimenti di
assegnazione:

                  ---->   Vedere a pag. 31   <----

----
              (3) Le sedici maggiori citta' sono le aree territoriali
          e  periferiche  di : Milano, Roma, Napoli, Torino, Palermo,
          Padova,  Genova, Bologna, Firenze, Bari, Cagliari, Catania,
          Messina,  Taranto, Trieste, Verona. La popolazione in dette
          aree e' circa il 18% del totale nazionale.

  13. La dotazione frequenziale attualmente in uso agli operatori GSM
non  raggiunge,  nel  complesso,  il  tetto  massimo  previsto  dalla
delibera  n.  286/02/CONS,  ed anche a livello dei singoli operatori,
utilizzando  il criterio di ponderazione citato, si riscontra che due
di  essi non raggiungono i tetti (spectrum cap) individuali nazionali
fissati.  Nello  stesso  tempo  si osserva che il mercato radiomobile
nazionale  e'  tra  i  primi  al mondo in termini di utenti, traffico
gestito  ed  offerte innovative. Pertanto un intervento finalizzato a
rivedere   le   dotazioni  frequenziali  senza  tenere  in  conto  le
specificita'  del  mercato avrebbe immediate e negative ripercussioni
sulla  clientela  in  termini  di qualita' del servizio offerto e sul
mercato  in  generale  in  termini  di competitivita' ed innovazione.
Risulta pertanto necessario avviare un processo che garantisca un uso
maggiormente  efficiente  dello  spettro  in un'ottica di continuita'
rispetto alla situazione preesistente frutto, come sopra rilevato, di
una stratificazione progressiva di assegnazioni di risorse spettrali.
  14.   Le  assegnazioni  della  banda  radiomobile  successive  alla
delibera  n.  286/02/CONS  non  hanno consentito la razionalizzazione
dell'utilizzo  della  banda;  in  particolare non e' stata conseguita
l'efficienza spettrale ottenibile attraverso l'assegnazione a blocchi
da  5  MHz  su  tutto  il  territorio  nazionale.  I  motivi  di tale
situazione  possono ritrovarsi sia nel fatto che la banda disponibile
e' stata liberata progressivamente, nel corso della dismissione della
banda  TACS  e  CT1,  sia  nella circostanza che gia' il quadro delle
assegnazioni   precedente   la   delibera  citata  prevedeva  un  uso
frammentato.  Pertanto  la  razionalizzazione d'uso si sarebbe potuta
ottenere  solo  con una specifica attivita' di rilocazione dei canali
da    parte    degli   operatori   interessati.   Il   raggiungimento
dell'obiettivo  di  razionalizzazione avrebbe comportato investimenti
aggiuntivi  in  rilocazione  di  apparati  da  parte  degli operatori
proprio  in  un  periodo  in  cui iniziava lo sviluppo dei sistemi di
terza  generazione.  Inoltre,  occorre  considerare  che una porzione
della  banda,  la  c.d.  banda estesa, nella parte bassa della gamma,
presentava   un  interesse  minore  per  via  della,  allora,  minore
disponibilita'  di  terminali  in grado di sintonizzare tale porzione
dello spettro, e che una altra parte della banda, precisamente quella
ex  CT1, nella parte alta della gamma, essendo stata da poco liberata
dal  precedente uso dei sistemi telefonici cordless, presentava delle
condizioni  di  interferenza  lievemente  peggiori  rispetto al resto
della  banda.  Pertanto,  a  differenza  di  quanto  ora rilevato sul
mercato,  gli  operatori  nel  passato  erano  meno  incentivati alla
riorganizzazione della banda.
  15.  Allo stato si osserva, anche sulla base delle risultanze della
consultazione   pubblica   e  dello  sviluppo  del  mercato  e  delle
tecnologie,  che i motivi ostativi alla razionalizzazione della banda
possono considerarsi superati o in via di superamento. In particolare
lo sviluppo delle reti UMTS, la diffusione di terminali dual band che
sintonizzano  tutta la gamma a 900 MHz, la prevista disponibilita' di
apparati  e  terminali per l'uso a 900 MHz con tecnologie di tipo 3G,
la  maggiore  resilienza delle tecnologie con portanti piu' ampie del
GSM  rispetto  a  possibili  interferenze da parte di sistemi a banda
stretta,   il   definitivo  phasing  out  delle  tecnologie  cordless
interferenti  nella  parte  alta  della gamma, fanno ritenere che sia
possibile  nonche'  necessario procedere al definitivo riordino delle
assegnazioni  della  banda,  in  maniera razionalizzata e secondo gli
obiettivi gia' previsti dalla delibera n. 286/02/CONS.
  16. L'Autorita' rileva infatti un notevole sviluppo intervenuto nel
mercato  dei  servizi radiomobili, che ha visto una costante crescita
dell'utenza  GSM  ed  uno sviluppo notevole dei servizi su tali reti,
inclusi i servizi dati finalizzati allo sviluppo della larga banda in
mobilita',  obiettivo  prioritario  del  settore  delle comunicazioni
elettroniche.  Al fine di garantire quindi un equilibrato sviluppo al
mercato  e  vantaggi  agli  utenti,  l'Autorita'  intende ribadire il
principio  gia'  espresso  con la delibera n. 286/02/CONS secondo cui
gli operatori GSM esistenti possono richiedere ed ottenere al piu' 25
MHz  lordi  complessivi tra banda 900 e 1800 MHz, purche' detta banda
sia utilizzata in maniera effettiva ed efficiente. La possibilita' di
uso  di  25  MHz  complessivi e' quindi subordinata al rispetto di un
piano  di  assegnazione  in  banda  900  MHz  che  conduca  ad un uso
efficiente  e  razionalizzato  delle  risorse  e  sulla  base  di una
canalizzazione  a  blocchi da 5 MHz nazionali. La realizzazione di un
tale piano di razionalizzazione e riallocazione, debitamente valutato
ed  autorizzato,  consente  quindi,  in  primo  luogo,  di recuperare
margini di efficienza a vantaggio del sistema complessivo radiomobile
e  di recuperare banda assegnabile che potra' incrementare il livello
competitivo e, in secondo luogo, creera' le condizioni per consentire
agli operatori di poter avviare, previa autorizzazione, il refarming.
Anche  tale  attivita'  infatti,  da  realizzare  in una seconda fase
rispetto  all'implementazione del detto piano, potra' infatti portare
ulteriori   vantaggi   e   sviluppo   al  sistema  complessivo  delle
comunicazioni elettroniche e benefici ai clienti finali.
  17.  Poiche'  a  900  MHz  possono essere canalizzati al piu' sette
blocchi  da  5  MHz  accoppiati  e'  opportuno  stabilire, al fine di
definire  un  piano  di  assegnazione  equo  e  non discriminatorio e
secondo  quanto  gia'  previsto dalla delibera n. 286/02/CONS nonche'
ipotizzato  nella  consultazione  pubblica  di  cui  alla delibera n.
343/07/CONS,  che  nessun operatore possa disporre, a regime, di piu'
di  due  blocchi.  Le  assegnazioni  di  ciascun operatore dovrebbero
essere,  di  norma,  contigue  al  fine  di  migliorare ulteriormente
l'efficienza d'uso e limitare le eventuali interferenze reciproche.
  18.  Tali  previsioni  assicurano  l'uso  piu' efficiente possibile
dello spettro, stante l'attuale grado e le previsioni di sviluppo dei
sistemi e delle tecnologie rilevanti per l'utilizzo di tale banda. Il
Ministero dello sviluppo economico, che ha nel frattempo acquisito le
competenze  del  Ministero  delle  comunicazioni,  su  richiesta  dei
gestori  GSM  potra'  quindi  definire  ed  autorizzare  un  piano di
riorganizzazione  della  banda  a  900  MHz  che  realizzi i predetti
obiettivi, anche eventualmente sulla scorta delle proposte effettuate
dai gestori stessi.
  19.  Nella  proposta di riallocazione della banda a 900 MHz inviata
dai gestori GSM all'Autorita' ed al Ministero, gli stessi hanno fatto
notare che il perseguimento completo dell'ipotesi A in consultazione,
e  cioe'  la liberazione immediata di due blocchi da 5 MHz ai fini di
riassegnazione,  non sia praticabile. Innanzitutto tale soluzione non
consentirebbe  a  tutti  i  gestori GSM la possibilita' di gestire il
traffico  stesso  GSM,  peraltro come detto ancora in crescita stante
l'attuale  sviluppo  dei  servizi  dati.  Inoltre non tutti i gestori
sarebbero  nelle condizioni certe di poter effettuare successivamente
ed in maniera non discriminatoria il refarming su almeno una portante
UMTS.   Infatti,   elevate   criticita'  si  presenterebbero  quando,
all'eventuale  accensione  (switch  over) della prima portante UMTS a
900  MHz  la  banda  utilizzabile  per  il GSM diminuirebbe di 5 MHz,
dovendo  in  ogni  caso  gestire  un  traffico  ancora elevato con la
garanzia  di  un  adeguato  livello  di  qualita' di servizio. Infine
sarebbe  discriminatorio  e  non  giustificato  da esigenze tecniche,
nonche'  non  in  linea  con  gli obiettivi del quadro regolatorio in
quanto provocherebbe immediate ripercussioni negative sull'utenza, il
ritiro  forzato  di  banda ad operatori che ne abbiano ottenuto l'uso
sulla base di norme gia' fissate con la delibera n. 286/02/CONS o con
il quadro regolatorio precedente.
  20.  Con  riferimento alle assegnazioni esistenti si osserva anche,
come  evidenziato  nelle  tabelle  riepilogative precedenti, che gia'
allo stato due operatori dispongono di banda eccedente i 10 MHz a 900
MHz   sulle   porzioni  considerate  piu'  appetibili  di  territorio
nazionale   (le   sedici   citta)   e   quindi   anche  un  piano  di
riorganizzazione   della   banda   secondo   i   principi   descritti
comporterebbe  per  essi  una  diminuzione  della  banda in tali aree
geografiche.  Inoltre,  per  quanto riguarda l'operatore Wind, la sua
disponibilita'   di   banda,  prima  dell'assegnazione  di  cui  alla
determina  del  13 dicembre 2007, prevedeva gia' l'uso di 7.8 MHz sul
territorio  nazionale  ad  eccezione  delle  sedici  grandi citta', e
quindi sostanzialmente di oltre un blocco e mezzo.
  21.  Sulla  base di quanto osservato l'Autorita' pertanto condivide
le  osservazioni  riportate  ritenendo non in linea con gli obiettivi
del quadro regolatorio e pregiudizievole per la qualita' del servizio
fornito  agli  utenti  finali sia il ritiro di porzioni di banda agli
operatori   assegnatari   in   assenza   di  un  esplicito  piano  di
riorganizzazione,  che  la mera messa a gara delle esigue porzioni di
spettro allo stato libere che potrebbero essere individuate, peraltro
in    configurazione   frammentata,   in   quanto   comprometterebbe,
presumibilmente   in   maniera   definitiva,   la   possibilita'   di
razionalizzare l'uso della banda e lo sviluppo dei servizi, e ritiene
quindi che occorra perseguire gli obiettivi enunciati.
  22.  A  maggior  ragione,  la  mancata  attuazione  di  un piano di
razionalizzazione  della  banda  GSM,  e  quindi  sostanzialmente  la
necessita'   del  mantenimento  dello  status  quo  per  lungo  tempo
(sostanzialmente    secondo    l'ipotesi    B    in   consultazione),
comporterebbe,  oltre  al  gia'  citato  uso  poco  efficiente  dello
spettro,  una  situazione  competitiva potenzialmente sbilanciata. In
tali  condizioni  infatti  solo due operatori potrebbero, in teoria e
con  elevate  criticita', attivare in futuro una portante 3G in banda
900 MHz. Residuerebbe inoltre una porzione di spettro sostanzialmente
insufficiente  per  una  nuova assegnazione per servizi 3G, a meno di
procedere,  anche  in  tale  ipotesi, al ritiro forzato di banda agli
operatori  esistenti,  con ripercussioni sui loro piani di business e
sull'utenza GSM.
  23.  I  gestori  radiomobili GSM hanno anche fatto presente di aver
necessita' di una dotazione limitata e temporanea aggiuntiva, tale da
permettere  la  complessa  opera di rilocazione dei canali al fine di
arrivare  ad  una  dotazione  di  banda  razionalizzata  e  contigua,
mantenendo  l'attuale  grado  di  qualita'  del  servizio  ai  propri
clienti.  L'Autorita'  condivide  tali  esigenze ed, al fine di poter
realizzare  sia  la  razionalizzazione  della  banda  a  900 MHz, sia
mettere gli operatori nelle condizioni di poter essere autorizzati ad
avviare  in  futuro  il  refarming, ritiene opportuno consentire, nel
corso  di  attuazione  del  piano  predetto, di poter accedere ad una
dotazione  frequenziale temporaneamente eccedente in misura ridotta i
limiti fissati, utilizzando la limitata porzione di banda attualmente
ancora libera.
  24. Dalla realizzazione di un tale piano di razionalizzazione della
banda   consegue   quindi   una  situazione  competitiva  molto  piu'
bilanciata  ed  un  utilizzo  molto piu' efficiente dello spettro che
consentira',  a  regime,  anche  la  liberazione  di un intero blocco
nazionale  aggiuntivo  da  5  MHz,  che  potra'  essere  assegnato ad
operatori  diversi  dagli  operatori  GSM  esistenti,  e  che  quindi
assicura   anche   vantaggi  in  termini  di  aumento  del  grado  di
concorrenza  ed  il  maggior  riequilibrio  possibile della dotazione
frequenziale.
  25. Il piano di riorganizzazione dovra' necessariamente prescrivere
il momento in cui la dotazione in eccedenza sara' liberata e definire
le  scadenze  intermedie  della  liberazione e le modalita' attuative
della  procedura.  In  particolare  l'Autorita'  ritiene che il piano
debba  presentare una liberazione progressiva del blocco da 5 MHz sul
territorio,  con milestone di verifica prefissati, ed una data ultima
certa entro cui i gestori GSM renderanno disponibile il citato blocco
da 5 MHz su base nazionale per la nuova assegnazione. Il piano dovra'
essere  approvato,  sentita l'Autorita', dal Ministero dello sviluppo
economico,  all'esito di un procedimento di definizione e valutazione
della congruita' in contraddittorio con i soggetti interessati, anche
eventualmente all'esito di una procedura di due diligence.
  26.  Il  piano  di  riorganizzazione  della  banda  a  900 MHz e di
progressiva  liberazione di un blocco da 5 MHz su base nazionale, una
volta  approvato  dovra'  essere  reso pubblico. La pubblicazione del
calendario  di  attuazione  del  piano  consente  di  procedere  alla
assegnazione  dei diritti d'uso del blocco a 900 MHz, che l'Autorita'
ritiene   doversi   attuare  esclusivamente  e  direttamente  per  le
tecnologie di tipo 3G.
  27.  In  merito  all'assegnazione  del blocco a 900 MHz, si osserva
che,  poiche'  il  solo  blocco  da  5  MHz,  peraltro soggetto ad un
calendario  di  disponibilita'  progressiva sul territorio nazionale,
non   e'   adeguato   allo   sviluppo   di   una   rete   radiomobile
infrastrutturata  nazionale,  tenuto anche conto del quadro normativo
vigente  e  delle  previsioni di sviluppo delle rilevanti tecnologie,
l'Autorita'   ritiene  opportuno  che  lo  stesso  sia  contendibile,
nell'ambito   di   una   procedura   complessivamente   unitaria   di
assegnazione,  oltre  che  dagli operatori esistenti privi di banda a
900  MHz, anche da un eventuale nuovo entrante che si sia aggiudicato
una   dotazione   sufficiente,   fra   le   frequenze  immediatamente
disponibili,  per la realizzazione di una rete radiomobile nazionale.
Cio'  consentira'  quindi  di  ottenere  le  garanzie  minime  per un
coerente  livello  di  competizione  sul  mercato.  Da tale procedura
dovranno  quindi essere esclusi i tre operatori GSM che hanno gia' la
garanzia di una assegnazione di spettro a 900 MHz.
  28.  L'Autorita'  ritiene quindi che la selezione competitiva della
banda  a  900  MHz  possa essere avviata a valle della aggiudicazione
della  banda disponibile a 2100 MHz. A tale proposito, l'Autorita' si
riserva  di  definire,  ove necessario, le condizioni della procedura
competitiva  in  un  successivo  provvedimento.  Tuttavia, al fine di
fornire le necessarie certezze agli operatori interessati all'accesso
al  mercato, l'Autorita' ritiene opportuno determinare, sin da ora, i
criteri  secondo  i  quali  dovranno  essere  fissate  le  condizioni
economiche della procedura di assegnazione.
  29.  Al  riguardo,  si ritiene innanzitutto di fissare un prezzo di
riserva,  cioe'  un  valore  al  di sotto del quale non si procedera'
all'assegnazione,  e  che  tale  prezzo  sia  basato  sui  contributi
attualmente  previsti  dal  Codice  per  i  sistemi  GSM,  modificati
eliminando   il  fattore  riduttivo  che,  nella  determinazione  dei
predetti  contributi,  teneva  conto della ridotta efficienza del GSM
rispetto  all'UMTS.  Il  Ministero puo' introdurre inoltre un fattore
incrementale  del  detto  prezzo  di  riserva,  individuato  entro un
massimo  del  30%,  che  tiene  conto  delle  migliori  capacita'  di
copertura  della banda a 900 MHz rispetto a quella a 2100 MHz, su cui
erano  inizialmente  parametrati i contributi. Tale prezzo di riserva
potra'  essere  utilizzato  qualora  vi  fosse  un  solo partecipante
interessato.  Nel  caso invece di avvio di una procedura competitiva,
fermo  restando  il  predetto  prezzo di riserva, l'Autorita' ritiene
appropriato   fissare  un  valore  minimo  iniziale,  ai  fini  della
formazione  di una graduatoria, eventualmente non superiore al valore
minimo  utilizzato  nella  tornata  aggiudicataria della procedura di
selezione  della banda a 2100 MHz di cui al presente provvedimento, a
parita'  di  quantita' di banda e durata dei diritti d'uso. Il valore
dell'offerta  aggiudicataria assolve il contributo per la concessione
di  diritti  d'uso  delle  frequenze  radio  secondo  quanto previsto
all'art.  35, comma 1, del Codice, per la durata fissata nel presente
provvedimento  per  il  diritto  d'uso.  L'Autorita'  ritiene inoltre
giustificata  la  fissazione  del  principio  secondo  cui  tutti gli
assegnatari  della  banda  a  900  MHz  siano  soggetti  ai  medesimi
contributi,  pari  al  predetto  valore dell'offerta aggiudicataria a
parita' di tecnologie d'uso, durata e quantita' di banda. Tali misure
assicurano  condizioni economiche di accesso non discriminatorie alle
varie   frequenze   disponibili  ed  equita'  nel  trattamento  degli
operatori.
  30. Misure pro competitive devono essere introdotte nella procedura
per  l'assegnazione  e  riorganizzazione  della  banda  a 900 MHz per
favorire  l'ingresso  del  nuovo entrante nell'uso delle tecnologie a
900 MHz, al fine di limitare i possibili vantaggi competitivi per gli
altri operatori derivanti dalla futura autorizzazione al refarming, e
consistenti  nella  diversa  tempistica  con  cui  i  vari  operatori
potranno  avviare  l'offerta  con tecnologie di tipo 3G con frequenze
proprie.   Tali   misure   sono   quelle   dell'offerta  del  roaming
obbligatorio  3G  sulle reti degli operatori esistenti GSM al momento
dell'autorizzazione  del  refarming.  Il  roaming  3G dovrebbe essere
quindi   offerto,   secondo  quanto  permesso  dalla  tecnologia,  di
preferenza sulle reti a 900 MHz.
  31.  Successivamente  all'approvazione  ed  all'avvio  del piano di
razionalizzazione  delle  frequenze  della  banda  a  900  MHz, sara'
possibile  valutare ed eventualmente autorizzare anche il processo di
refarming.  L'autorizzazione  a tale processo e' comunque subordinata
all'entrata   in  vigore  della  direttiva  europea  (c.d.  direttiva
«repealing»)  che abroga la direttiva GSM riguardante l'uso esclusivo
della  banda in questione al GSM, nonche' all'entrata in vigore della
decisione  della Commissione europea sull'uso flessibile delle bande.
Tale  decisione,  all'art.  3, comma 2, prevede che gli Stati membri,
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  direttiva  che ritira la
direttiva  GSM,  designino  le  bande  a  900  e 1800 MHz per sistemi
terrestri   che   forniscano  servizi  di  comunicazione  elettronica
pan-europei,   e   successivamente   la   rendano  disponibile,  alle
condizioni  ivi  previste.  Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore
dei  predetti  provvedimenti  comunitari, dovra' essere aggiornato il
Piano  nazionale  di  ripartizione  delle  frequenze,  che allo stato
prevede   l'uso   delle   frequenze   in  argomento  per  servizi  di
comunicazione  mobili  in  tecnologia  GSM.  Il processo di refarming
potra'  quindi essere autorizzato solo successivamente all'entrata in
vigore   dei   predetti  provvedimenti,  mentre  l'autorizzazione  ed
attuazione  del  piano di riorganizzazione della banda a 900 MHz puo'
essere antecedente.
  32.  L'Autorita'  ritiene  che  l'autorizzazione al refarming, che,
sulla  base  di quanto previsto dal Codice, spetta al Ministero dello
sviluppo  economico,  dovrebbe  essere concessa, sentita l'Autorita',
nel  momento  in  cui  tutti gli operatori che abbiano l'accesso allo
spettro  a  900  MHz  siano  in  grado di «accendere» (switch on) una
portante  3G  su  una porzione significativa del territorio nazionale
ovvero siano in grado di accedere attraverso il roaming alle medesime
coperture.  Cio'  al  fine di favorire una equa competizione anche in
termini   di   accesso   alle   risorse   scarse.  Ai  fini  di  tale
autorizzazione,  risultera'  necessario  abrogare il vincolo d'uso al
GSM  per  la  banda  assegnata  sulla  base  delle  norme di cui alla
delibera  n. 286/02/CONS, tenuto anche conto degli sviluppi normativi
comunitari che nel frattempo saranno intervenuti.
  33.   Gli   operatori  GSM  devono  in  ogni  caso,  anche  qualora
autorizzati al refarming, garantire la tutela dell'utenza che dispone
di  soli  terminali  GSM, assicurando l'idoneo supporto e la qualita'
del servizio almeno fino al termine delle attuali licenze GSM, tenuto
anche conto che il refarming e' una possibilita' e non un obbligo per
gli  operatori interessati. In tal senso la cessazione definitiva del
servizio  GSM mediante il refarming dovra' essere oggetto di apposita
ulteriore valutazione.
  34.  Al  fine  di garantire una appropriata gestione amministrativa
dei  titoli autorizzatori nella transizione dell'utilizzo della banda
da  GSM  a  tecnologie  di  tipo  3G,  l'Autorita' ritiene necessario
stabilire  comunque che i gestori interessati dovranno rispettare gli
obblighi,  ivi  inclusi quelli di copertura, delle rispettive licenze
GSM,  anche  utilizzando  la  tecnologia  UMTS.  Il  Ministero  dello
sviluppo   economico  dovra',  pertanto,  definire  le  procedure  di
transizione  ed integrazione degli obblighi delle licenze GSM ed UMTS
con l'obiettivo di unificare, a regime, il titolo autorizzatorio.
  35.  I  costi  per l'attuazione del piano di riorganizzazione della
banda  a  900 MHz sono a carico degli operatori interessati, e non e'
prevista alcuna forma di compensazione.
  36.   Le   decisioni  CEPT  citate  in  premessa  costituiscono  il
presupposto  tecnico  al  fine  dell'avvio,  in  prima  istanza,  del
refarming,  nonche'  dell'ingresso  del  nuovo operatore in banda 900
MHz,  in quanto dettano le regole tecniche di coesistenza fra sistemi
GSM  ed  UMTS.  Di norma pertanto la coesistenza tra i sistemi dovra'
essere basata su tali regole tecniche. Esse privilegiano la modalita'
di  coordinamento  interno fra i sistemi, che consente di minimizzare
le  bande di guardia e quindi conduce ad un uso piu' efficiente dello
spettro.  Ove  tuttavia  il  coordinamento  interno  non possa essere
perseguito,  si  rileva  che  la  coesistenza  tra  i due sistemi non
coordinati  richieda  una  distanza  interportante di almeno 2.8 MHz.
Questo  significa  che al fine dell'uso piu' efficiente dello spettro
e'  necessario  che  gli operatori interessati negozino in buona fede
gli  accordi  di coordinamento esterno al fine di minimizzare l'onere
reciproco.  L'Autorita'  ritiene  che, laddove necessario l'onere del
coordinamento  reciproco  debba  essere  condiviso  e  bilanciato nel
territorio  fra  i  due  operatori dei due sistemi diversi, potendosi
arrivare alla necessita' per l'operatore GSM di spegnere un canale da
200  KHz  e  per  l'operatore  UMTS  alla necessita' di effettuare un
filtraggio  maggiormente  selettivo  o  adottare  altre  tecniche  di
mitigazione delle interferenze.
  37.  In  sede  della  consultazione  pubblica  un  partecipante  ha
sostenuto   che   la   banda  a  900  MHz,  in  considerazione  della
possibilita'  di  effettuare  il refarming e quindi di trasformarla a
tutti  gli  effetti  in  una banda per tecnologie di tipo 3G, dovesse
essere  assegnata  o riassegnata ponendo a regime tutti gli operatori
attualmente   esistenti   sullo  stesso  piano,  ed  anzi  proponendo
immediatamente  per  se'  l'assegnazione  diretta  e  gratuita di una
porzione  da  almeno  5.4  MHz, ottenuta limitando quella degli altri
operatori,  ed  altre misure di compensazione. Infatti come sostenuto
dal  citato  partecipante  l'utilizzo  della  banda GSM a 900 MHz con
tecnologie  3G  porterebbe  gli  operatori GSM esistenti, per i quali
verrebbe   eventualmente   approvato   il  cambio  di  tecnologia,  a
beneficiare  di  risparmi in investimenti rispetto a quegli operatori
che  per  raggiungere  lo  stesso  livello di copertura e qualita' di
servizio debbano utilizzare la sola banda a 2100 MHz.
  38.  Come  esposto  precedentemente,  l'Autorita'  ha affrontato la
presente  questione in un ottica di sistema e tenendo conto di quanto
prospettato  da  tutti  i soggetti partecipanti alla consultazione, e
dell'attuale situazione di mercato che vede la presenza storica degli
operatori nella banda a 900 MHz e l'esistenza di decine di milioni di
clienti  che  attualmente  utilizzano  la  rete  GSM, e a cui occorre
garantire qualita' del servizio, anche nella fase di transizione alla
tecnologia  3G  a  900  MHz.  In  tal  senso l'Autorita' prevede, nel
presente  provvedimento,  la  possibilita'  di realizzare un piano di
riorganizzazione  della  banda  a  900  MHz che consegua un obiettivo
generale  di maggiore efficienza d'uso della banda, solo propedeutico
al  futuro  refarming.  Il  detto piano, come visto, e' nel complesso
vantaggioso  per  tutto  il  mercato  in  quanto non solo consente di
equiparare  tra loro la dotazione degli operatori GSM esistenti, come
gia' previsto negli obiettivi della delibera n. 286/07/CONS, ma anche
di  realizzare  un  utilizzo  maggiormente  efficiente dello spettro,
fatto che tra l'altro il partecipante suddetto citato auspica, e, non
secondariamente,  di  liberare  una porzione significativa di spettro
che  potra'  consentire, anche ad operatori non dotati di frequenze a
900  MHz  l'accesso a tale banda e l'utilizzo della stessa in maniera
ordinata  e  senza  interferenze con gli altri utilizzatori. Va anche
osservato   che   il   Codice  non  prevede  forme  di  compensazione
finanziaria  ad  operatori di mercato per presunti vantaggi derivanti
ad  altri  soggetti da misure regolamentari. Il Codice prescrive, tra
l'altro,  disposizioni  per un equo accesso alle risorse che, essendo
scarse,  non  possono  per  definizione essere assegnate nella misura
desiderata  da  tutti  i pretendenti, e consente eventualmente misure
regolamentari correttive temporanee, come il roaming obbligatorio, al
fine di limitare possibili svantaggi iniziali derivanti da un ritardo
di ingresso dei nuovi soggetti, come per l'appunto previsto nel caso.
L'alternativa  alle  presenti  disposizioni,  tenuto  anche  conto di
quanto  emerso in consultazione, sarebbe il mantenimento dello status
quo  riguardo  i  piani  di assegnazione della banda ancora per lungo
tempo,  con  il  perdurare  del  suo uso meno efficiente e il ritardo
nell'introduzione  delle  nuove tecnologie e servizi in questa banda.
Cio'  comporterebbe sia un minor reddito per lo Stato per l'uso della
banda sia un ostacolo allo sviluppo del mercato.
   Riassegnazione dei blocchi di frequenza nella banda a 2.1 GHz.
    39.  Si riporta la situazione attuale di assegnazione della banda
IMT-2000/UMTS a 2.1 GHz (c.d. core-band).

                  ---->   Vedere a pag. 36   <----

  40.  Con riferimento in particolare alla banda a 2100 MHz, nel mese
di gennaio  2006 il Ministero delle comunicazioni aveva provveduto al
formale  ritiro  della  licenza del quinto operatore UMTS, cioe' IPSE
2000,  che  prevedeva  una  dotazione  di banda nella gamma a 2.1 GHz
(precisamente  15  MHz  accoppiati per uso FDD e 5 MHz non accoppiati
per   uso   TDD).   A   seguito  dell'opposizione  di  IPSE  2000  al
provvedimento,  si e' svolto un contenzioso giurisdizionale che si e'
concluso  in  data  13 maggio  2008,  con  il  rigetto  delle istanze
dell'operatore.  Pertanto le frequenze sono ritornate definitivamente
nella  disponibilita'  dell'Amministrazione,  che  puo'  procedere ad
ulteriore assegnazione.
  41.  In  merito alle frequenze rientrate nella disponibilita' dello
Stato  dopo  il ritiro della licenza di IPSE 2000, stante l'interesse
manifestato,  in  particolare  dagli  operatori  esistenti,  circa la
possibilita'  di  aver  accesso  a  spettro  aggiuntivo,  l'Autorita'
ritiene che occorra procedere alla loro assegnazione, e a predisporre
le  idonee  procedure  di  selezione  competitiva, tenuto conto della
necessita' di assicurare un uso effettivo ed efficiente dello spettro
disponibile.  Infatti  cio'  consentira',  da un lato, agli operatori
esistenti  di  avere  una  possibilita'  di fronteggiare l'aumento di
traffico   che   si   sta   manifestando   sulle  reti  UMTS,  dovuto
all'evoluzione  dell'offerta  e  allo  sviluppo  dei  servizi dati, e
dall'altro  di corrispondere alla, pur ridotta, richiesta da parte di
societa' potenzialmente nuove entranti nel settore.
  42.  L'accesso  allo  spettro  disponibile  non puo' infatti essere
riservato,  in principio, ai soli operatori esistenti, ma deve essere
verificato  il  reale  interesse  degli  eventuali nuovi operatori ad
entrare nel mercato mobile nazionale, cosi' come previsto dalle norme
del  Codice. Tuttavia non appare, dall'esito della consultazione, che
vi sia una provata necessita' di riservare banda prioritariamente per
operatori  nuovi  entranti,  definiti  come  quei  soggetti  che  non
dispongono,  direttamente  o  indirettamente,  di  diritti  d'uso  di
frequenze   per  l'offerta  di  servizi  radiomobili.  Tale  riserva,
infatti,  oltre  a  introdurre  potenziali rischi di uso inefficiente
dello  spettro,  potrebbe  alimentare  possibili effetti speculativi,
cioe'   acquisizione   al   solo  scopo  di  trading  successivo.  La
contendibilita'  dello  spettro  tra  tutti  gli operatori di mercato
assicura invece che l'assegnazione avvenga al reale valore di mercato
e   quindi   garantisce   l'uso   efficiente   dello  spettro  ed  il
trasferimento dei vantaggi ai cittadini. Al fine comunque di limitare
fenomeni  di  accaparramento  l'Autorita'  ritiene  che gli operatori
esistenti   possano   concorrere,   al  piu',  per  due  dei  blocchi
disponibili,  mentre  un nuovo entrante potrebbe aggiudicarsi tutti i
blocchi.
  43. Poiche' un eventuale nuovo entrante potrebbe aver necessita' di
una  dotazione  minima,  per  attuare  gli  investimenti  su una rete
infrastrutturata   nazionale,   al   di  sotto  della  quale  non  e'
interessato  ad investire, dotazione che potrebbe comprendere tutti i
15 MHz disponibili, l'Autorita' ritiene opportuno che la procedura di
selezione competitiva preveda la possibilita' di offerte combinatorie
su piu' blocchi. Tali offerte vanno considerate nella loro interezza,
e  quindi  accolte  o rifiutate in blocco. In tal modo i partecipanti
possono  formulare  l'offerta in relazione alle proprie necessita' di
business. Tale possibilita' e' offerta anche agli operatori esistenti
nell'ambito dei blocchi da essi contendibili.
  44.  Per  quanto riguarda il progetto della procedura di selezione,
l'Autorita'  ritiene  adeguata  e proporzionata una procedura di asta
classica  ad  offerte  con  miglioramenti  competitivi  ascendenti, a
partire  da  un  valore  minimo  pari a quello previsto per i blocchi
aggiuntivi  nella procedura che ha condotto al rilascio delle licenze
per  gli  attuali  sistemi  UMTS nel 2000, rapportato alla durata del
diritto d'uso.
  45.  L'adeguatezza  di  tale valore minimo nella predetta selezione
sara'   evidentemente  valutata  dal  mercato.  Qualora  non  venisse
manifestato  interesse  da  parte  degli operatori sulla base di tale
valore,  poiche'  e'  necessario  non  lasciare inutilizzata una tale
importante  risorsa,  anche  alla  luce  della necessita' di ottenere
nuova  capacita'  prospettata dal mercato e di fornire prospettive di
sviluppo   al   sistema   e,  soprattutto,  di  garantire  l'utilizzo
efficiente,  anche  sotto  il profilo economico, di un bene pubblico,
l'Autorita'   ritiene  opportuno  che  siano  eventualmente  valutate
modalita'  successive  di gara per prevedere l'effettiva assegnazione
delle risorse.
  46.  L'Autorita'  pertanto  ritiene  che,  nella  evenienza  che la
procedura  prima  definita vada deserta, il Ministero possa procedere
ad  una  procedura di formazione di una graduatoria che preveda anche
offerte   a  partire  da  valori  minimi  inferiori,  secondo  quanto
stabilito  dal  bando  di gara. In ogni caso l'offerta aggiudicataria
finale  non potra' essere inferiore al valore di riserva fissato pari
a  quello  per  la procedura per il blocco a 900 MHz, rapportato alla
quantita'  di  banda ed alla durata, e privo del fattore incrementale
legato alla maggiore copertura della banda a 900 MHz.
  47.  Nell'ambito  della  fase  di offerta ciascun partecipante puo'
presentare  sia  offerte  combinatorie  che offerte singole in numero
pari  ai  blocchi  che intende aggiudicarsi. L'aggiudicazione avviene
sulla   base   della  graduatoria,  determinata  dall'amministrazione
aggiudicatrice,  che  massimizza  l'introito complessivo. L'ordine di
scelta  dei  blocchi  avviene  sulla base dell'ordine di graduatoria,
utilizzando  il  sorteggio  in  caso di eventuale parita'. In caso di
eventuale  presenza  di  parte  dei  blocchi  disponibili  ancora non
assegnati   all'esito   della   precedente  fase  di  aggiudicazione,
l'amministrazione  puo'  procedere ad una ulteriore e definitiva fase
di  offerta,  anche  prevedendo  una  deroga sulla quantita' di banda
assegnabile per gestore.
  48. L'eventuale assegnazione di un blocco ad un operatore esistente
non  modifica  la  durata  della  propria  licenza UMTS. Per un nuovo
entrante  la durata della licenza e' invece fissata con scadenza pari
a  quelle  delle  attuali  licenze  UMTS.  Essa  e'  rinnovabile alle
medesime condizioni delle altre licenze.
  49.  E' necessario stabilire, in analogia con le procedure adottate
dall'Autorita'   in   passato,   obblighi  minimi  di  copertura  che
garantiscano  l'amministrazione sia sulla reale solidita' finanziaria
dei  partecipanti nuovi entranti e sull'effettivo interesse a entrare
nel mercato, sia sull'uso effettivo dello spettro, a beneficio quindi
degli  utenti  finali  e  dei  cittadini in generale. Gli obblighi di
copertura  sono  equiparati  a  quelli  della precedente gara UMTS in
ossequio  al  principio  di  equita' e proporzionalita'. Tuttavia gli
utenti  ed  i  cittadini  avrebbero  scarso  vantaggio  da  una  mera
riproposizione  degli obblighi in questione (copertura dei capoluoghi
di regione entro 2 anni e mezzo e dei capoluoghi di provincia entro 5
anni),  in quanto esistono al momento ben quattro reti che realizzano
tale  obiettivo.  Pertanto  l'Autorita' ritiene congruo che l'obbligo
sia  basato  sulla  copertura  di  una  quota di popolazione analoga,
rapportata    al    medesimo   periodo   di   tempo,   ma   lasciando
all'aggiudicatario  il  compito  di  stabilire  le  aree  da coprire,
purche' distribuite sul territorio nazionale. Cio' contempera sia una
esigenza  dell'amministrazione di diffondere quanto piu' possibile la
copertura  dei  servizi,  che  le  esigenze  di  flessibilita'  di un
eventuale  nuovo  entrante che si troverebbe ad entrare in un mercato
gia' maturo e competitivo.
  50. E' altresi' opportuno precisare che gli operatori esistenti che
si aggiudichino blocchi aggiuntivi a 2100 MHz ovvero che acquisiscano
o  modifichino  i  propri  diritti  d'uso  a  900 MHz, siano soggetti
all'obbligo  di  fornire il servizio di roaming sulle reti di seconda
generazione  a  favore  del  soggetto  o dei soggetti nuovi entranti,
nelle  aree da questi non coperte direttamente, e per tutti i servizi
offerti,  incluso  il  GPRS,  similmente  a  quanto  gia' a suo tempo
disposto  nel  caso  dell'ingresso  dei  nuovi  operatori UMTS con la
delibera n. 388/00/CONS.
  51.  Per  quanto  riguarda  la  possibile  necessita'  di capacita'
aggiuntiva  per  gli  eventuali  operatori nuovi entranti, oltre alla
possibilita'  riservata  di  accedere  al blocco a 900 MHz come prima
osservato,  allo  stato  l'Autorita'  reputa  che  tale riserva debba
essere  inizialmente  considerata  nell'ambito della banda a 1800 MHz
dove  sono  potenzialmente  disponibili,  come  visto, fino a 25 MHz.
L'operatore  nuovo  entrante avrebbe quindi l'opzione, fatta salva la
disponibilita'  ed  a  parita'  di condizioni con gli altri operatori
esistenti privi di banda a 1800 MHz, per l'assegnazione fino a 10 MHz
in  tale  banda.  L'opzione dovrebbe essere esercitata entro un tempo
massimo,  necessario  al  fine  di  poter procedere con le successive
attivita'  di  tipo regolamentare in relazione alla banda, fissato al
momento  a  15 mesi dall'assegnazione delle frequenze. L'assegnazione
avverrebbe  direttamente  per  l'uso con tecnologie di tipo 3G, senza
obblighi di copertura aggiuntivi, su richiesta, e con contributi pari
a  quelli  che  saranno  fissati a carico dei concorrenti assegnatari
della  medesima  banda  a parita' di tecnologia d'uso. L'Autorita' si
riserva  di rivedere eventualmente tali condizioni regolamentari alla
luce  dell'effettivo  sviluppo  del  mercato  radiomobile,  delle sue
condizioni competitive e dello sviluppo delle tecnologie di tipo 3G a
1800 MHz.
  52. L'Autorita' incoraggia, a valle delle procedure di assegnazione
della  banda  a  2100  MHz,  il  raggiungimento  di  accordi  tra gli
operatori  assegnatari  ai  fini  della  realizzazione di un piano di
assegnazione  che  preveda  assegnazioni  contigue,  in  quanto  cio'
facilita  il  coordinamento  reciproco e consente un uso maggiormente
efficiente  dello spettro. Gli oneri delle rilocazioni conseguenti, a
carico  degli  operatori  interessati,  dovrebbero  essere basati sui
costi effettivamente sostenuti.
  53.   Infine   l'Autorita',   verificata   anche   l'unanimita'  di
valutazione  emersa  dalla  consultazione pubblica, ritiene che nulla
osti  ad effettuare uno scambio del blocco TDD tra quello assegnato a
suo  tempo a Wind con delibera n. 01/01/CONS, e quello gia' assegnato
ad  IPSE 2000. Tale scambio consente all'amministrazione di mantenere
libera  una banda contigua di 15 MHz, tra 2010 e 2025 MHz, per future
procedure di assegnazione sulla base della domanda di mercato e dello
sviluppo delle idonee tecnologie.
                   Banda di frequenze a 1800 MHz.
  54.  Allo  stato  attuale  dello sviluppo del mercato e soprattutto
delle  tecnologie  che  dovrebbero  utilizzare la banda a 1800 MHz in
modo  maggiormente  efficiente,  nonche'  delle possibili esigenze da
parte  degli  operatori  GSM  di  utilizzare tale banda per eventuali
procedure  di  migrazione  della  clientela verso servizi di tipo 3G,
nonche'  delle  eventuali  necessita' derivanti da un possibile nuovo
ingresso  di  operatori  a  2.1  GHz,  non  e'  possibile  al momento
prefigurare un aggiornamento completo del quadro regolatorio per tale
banda.  Inoltre e' emerso dalla consultazione pubblica un minor grado
di  interesse per la stessa, in quanto le caratteristiche propagative
sono  piu'  simili  alla  banda  a  2100 MHz di quanto non lo siano a
quella  a  900  MHz,  e quindi un ritardato livello di sviluppo delle
nuove tecnologie.
  55. Fatta salva l'opzione citata circa la possibilita' di assegnare
direttamente,  salva  disponibilita',  fino  a  10  MHz ciascuno agli
operatori nuovi entranti ed agli operatori esistenti privi di banda a
1800   MHz,   al   fine   di   soddisfare,  per  quanto  possibile  e
compatibilmente  con  il quadro regolatorio, un principio di spectrum
parity,  l'Autorita'  ritiene pertanto che le altre determinazioni in
merito  a  tale  banda  possano  essere  demandate  ad  un successivo
provvedimento.
  Udita  la  relazione  dei  commissari  Giancarlo  Innocenzi Botti e
Sebastiano  Sortino,  relatori  ai sensi dell'art. 29 del Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  Ai  fini  del presente provvedimento ove applicabili valgono le
definizioni di cui all'art. 1, comma 1, della delibera n. 286/02/CONS
e di cui all'art. 1 del Codice. Inoltre si intende per:
    a) «gestore  GSM  esistente»:  un operatore radiomobile pubblico,
che  alla  data  di entrata in vigore del presente provvedimento, sia
titolare  di  diritti d'uso delle frequenze per l'offerta dei servizi
radiomobili  pubblici  con tecnologia GSM; sono equiparati al gestore
GSM esistente i soggetti che:
      i.   esercitino   controllo,   diretto   o   indiretto,   anche
congiuntamente,  su  un  soggetto  titolare  di  diritti  d'uso delle
frequenze per l'offerta dei servizi radiomobili pubblici GSM;
      ii.    siano    sottoposti   al   controllo,   direttamente   o
indirettamente,   anche  congiuntamente,  da  parte  di  un  soggetto
titolare  di  diritti d'uso delle frequenze per l'offerta dei servizi
radiomobili pubblici GSM;
      iii.  siano  sottoposti  al  controllo, anche in via indiretta,
anche  congiuntamente,  da  parte  di  un  soggetto  che  a sua volta
controlla,  anche  in via indiretta e congiunta, un soggetto titolare
di   diritti   d'uso   delle  frequenze  per  l'offerta  dei  servizi
radiomobili pubblici GSM;
    b) «gestore  mobile solo UMTS»: un operatore radiomobile pubblico
che,  alla  data di entrata in vigore del presente provvedimento, sia
titolare  di  diritti d'uso delle frequenze per l'offerta dei servizi
radiomobili pubblici UMTS ma non di diritti d'uso delle frequenze per
l'offerta  di  servizi  radiomobili  pubblici GSM; sono equiparati al
gestore mobile solo UMTS i soggetti che:
      i.   esercitino   controllo,   diretto   o   indiretto,   anche
congiuntamente,  su  un  soggetto  titolare  di  diritti  d'uso delle
frequenze  per l'offerta dei servizi radiomobili pubblici UMTS ma non
di quelli GSM;
      ii.    siano    sottoposti   al   controllo,   direttamente   o
indirettamente,   anche  congiuntamente,  da  parte  di  un  soggetto
titolare  di  diritti d'uso delle frequenze per l'offerta dei servizi
radiomobili pubblici UMTS ma non di quelli GSM;
      iii.  siano  sottoposti  al  controllo, anche in via indiretta,
anche  congiuntamente,  da  parte  di  un  soggetto  che  a sua volta
controlla,  anche  in via indiretta e congiunta, un soggetto titolare
di   diritti   d'uso   delle  frequenze  per  l'offerta  dei  servizi
radiomobili pubblici UMTS ma non di quelli GSM;
    c) «nuovo  entrante»: un soggetto che, alla data di presentazione
della  domanda  di cui all'art. 8 del presente provvedimento, non sia
titolare  di  diritti  d'uso  di  frequenze  per l'offerta di servizi
radiomobili pubblici, e, alla stessa data, anche ove eventualmente in
forma associata:
      i.   non   eserciti   controllo,  diretto  o  indiretto,  anche
congiuntamente,  su  un  soggetto,  titolare  di  diritti d'uso delle
frequenze per l'offerta dei servizi radiomobili pubblici;
      ii.   non   sia   sottoposto   al   controllo,  direttamente  o
indirettamente,  anche congiuntamente, da parte di un soggetto, anche
componente,  titolare  di diritti d'uso delle frequenze per l'offerta
dei servizi radiomobili pubblici;
      iii.  non  sia sottoposto al controllo, anche in via indiretta,
anche  congiuntamente, da parte di un soggetto, anche componente, che
a  sua  volta  controlla,  anche  in  via  indiretta  e congiunta, un
soggetto, anche componente, titolare di diritti d'uso delle frequenze
per l'offerta dei servizi radiomobili pubblici;
    d) «gestore  mobile  nuovo  entrato»: un nuovo entrante che abbia
acquisito diritti d'uso di frequenze in banda 2100 MHz ai sensi delle
disposizioni del presente provvedimento;
    e) «banda a 900 MHz»: la banda di frequenze in spettro accoppiato
da 880 a 915 MHz e da 925 a 960 MHz;
    f) «blocchi  di frequenze a 2100 MHz assegnabili»: tre blocchi di
frequenze nella banda tra 1920 e 1935 MHz e 2110 e 2125 MHz, ciascuno
di  ampiezza  lorda  di  2x5  MHz  accoppiati,  disponibili  su  base
nazionale  per  il  rilascio  dei relativi diritti d'uso ai sensi del
presente  provvedimento  per  l'utilizzo  con  i  sistemi compatibili
previsti dal vigente Piano nazionale di assegnazione delle frequenze;
    g) «tecnologie  di tipo 3G»: le tecnologie ammesse per l'utilizzo
nelle  bande  a  900  e  1800  MHz  ai  sensi  della  Decisione della
Commissione  sull'uso  flessibile  delle dette bande, e sue eventuali
successive modificazioni.
  2.  Ai fini del precedente comma 1 il controllo sussiste, anche con
riferimento  a  soggetti  diversi  dalle  societa', nei casi previsti
dall'art.  2359,  commi primo  e  secondo,  del  codice  civile, e si
considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo
prova  contraria,  nelle ipotesi previste dall'art. 43, comma 15, del
decreto legislativo n. 177/05.
  3.  Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 1, commi 3
e 4, della delibera n. 286/02/CONS.