L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 18 dicembre 2007
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999);
    il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
    il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio
2004 recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della
proprieta'  e  della  gestione  della  rete  elettrica  nazionale  di
trasmissione  (di  seguito:  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 maggio 2004);
    il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con   il   Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
24 ottobre   2005,   recante   l'aggiornamento  delle  direttive  per
l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
ai  sensi  dell'art.  11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999
(di seguito: decreto ministeriale 24 ottobre 2005);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  30 dicembre  2004, n. 250/04 (di seguito:
deliberazione n. 250/2004);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  24 marzo  2005, n. 50/2005 (di
seguito: deliberazione n. 50/2005);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 aprile 2005, n. 79/2005 (di
seguito: deliberazione n. 79/2005);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  7 luglio 2005, n. 138/2005 (di
seguito: deliberazione n. 138/2005);
    la deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2006, n. 39/2006;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  9 giugno 2006, n. 111/2006 (di
seguito: deliberazione n. 111/2006);
    il  documento  per  la consultazione 5 giugno 2007, atto n. 23/07
(di seguito: documento per la consultazione 5 giugno 2007);
    il  Codice  di trasmissione e di dispacciamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito:
il Codice di rete).
  Considerato che:
    l'art.  10,  comma 10.1,  della  deliberazione  n.  250/2004, con
riferimento alle unita' di produzione direttamente connesse alla rete
di  trasmissione  nazionale,  nonche'  per  le  unita'  di produzione
rilevanti   non  direttamente  connesse  alla  rete  di  trasmissione
nazionale,  stabilisce  che  il  Codice di rete rechi, tra l'altro, i
criteri  per  l'individuazione, nonche' i valori caratteristici delle
prestazioni funzionali per quanto riguarda:
      a) i  requisiti  di flessibilita', ivi incluse le condizioni di
avviamento, di presa di carico, di modulabilita' della potenza attiva
e  reattiva  durante le fasi di avviamento e durante il funzionamento
in  parallelo,  di  funzionamento  in  seguito  a  guasti esterni, di
funzionamento   su   porzioni  isolate  della  rete  di  trasmissione
nazionale;
      b) i  limiti  di variazione della frequenza e della tensione di
rete entro cui l'impianto deve rimanere connesso;
    con  la  deliberazione  7 luglio  2005  l'Autorita' ha avviato un
procedimento  per  la  formazione  di provvedimenti aventi ad oggetto
condizioni per la gestione della priorita' di dispacciamento relativa
ad  impianti  di  produzione  da  fonti  rinnovabili in situazioni di
criticita' del sistema elettrico nazionale;
    con  il  documento per la consultazione 5 giugno 2007 l'Autorita'
ha  indicato i propri orientamenti per la gestione della priorita' di
dispacciamento   relativa   ad   impianti   di  produzione  da  fonti
rinnovabili   in  situazioni  di  criticita'  del  sistema  elettrico
nazionale e, in particolare per la produzione da fonte eolica, circa:
      a) la definizione degli obblighi di fornitura delle risorse per
la  normale gestione operativa dell'interazione centrale-rete attuata
tramite azioni di controllo della potenza attiva/reattiva, resistenza
agli  abbassamenti  di  tensione  e  gradualita'  di avviamento della
produzione (di seguito: azioni di regolazione e controllo);
      b) la  definizione degli obblighi di modulazione (in riduzione)
della   produzione   da   fonte   eolica  sulla  base  di  ordini  di
dispacciamento  impartiti  da  Terna  in situazioni di criticita' del
funzionamento   del   sistema   elettrico   (di  seguito:  azioni  di
modulazione);
      c) l'eventuale  remunerazione per la fornitura delle risorse di
cui alle precedenti lettere a) e b);
      d) la  formazione  di  un  adeguato segnale economico affinche'
Terna  attui  uno  sviluppo  del  sistema di trasmissione finalizzato
all'incremento dello sfruttamento delle fonti rinnovabili;
    in esito a tale processo di consultazione:
      a) per   quanto   riguarda   l'obbligo   di   installazione  di
apparecchiature   per   l'attuazione   di  azioni  di  regolazione  e
controllo,  la  maggior  parte  dei  soggetti  interessati  non si e'
dimostrata   contraria   alla   possibilita'   di   installazione  di
aerogeneratori  con  capacita'  di  regolazione  e controllo facendo,
pero', osservare che:
        i.  l'obbligo di installazione di apparati per la regolazione
e  il  controllo  della  produzione dovrebbe essere stabilito solo in
seguito  all'adozione del provvedimento dell'Autorita' (anziche' fare
riferimento  alla  data  di pubblicazione dell'appendice 6 alla norma
CEI  11-32 come data dalla quale poter far decorrere l'applicabilita'
delle condizioni indicate nella medesima appendice) e a fronte di una
reale necessita' di sistema debitamente documentata da Terna;
        ii. l'incidenza reale dei costi degli apparati di regolazione
e  controllo  sul  costo  totale di investimento risulta in linea con
quanto   indicato   dall'Autorita'   (dal  2%  al  4%)  nel  caso  di
equipaggiamento   «all'origine»,   vale  a  dire  in  sede  di  prima
installazione  dei  macchinari.  Richieste di adeguamento di impianti
esistenti,   comporterebbero   incidenze  ben  maggiori  (non  meglio
quantificate);
        iii. la regolazione e il controllo della produzione eolica e'
una  realta'  consolidata  in Paesi esteri dove, pero', il livello di
penetrazione  dell'eolico  in  termini di potenza si aggira attorno a
livelli  pari  al  10%-20%  (in  Italia, la penetrazione eolica e' di
circa lo 0,9 % a livello complessivo);
      b) per  quanto  riguarda  l'attuazione di azioni di modulazione
della  produzione  eolica,  si e' registrato un consenso circa quanto
indicato  dall'Autorita' sulle azioni di modulazione della produzione
eolica  che  dovrebbero essere effettuate unicamente in condizioni di
emergenza. Inoltre, viene fatto rilevare che il ricorso a tali azioni
dovrebbe essere effettuato in ultima istanza una volta esaurite tutte
le  possibili  azioni  che  contemplano l'utilizzo di risorse offerte
approvvigionate nel mercato per i servizi di dispacciamento;
      c) per  quanto  riguarda l'eventuale remunerazione delle azioni
di  modulazione,  e'  emerso  un  chiaro  orientamento a favore della
remunerazione  di  tali  azioni  secondo  la modalita' che prevede la
valorizzazione  (al  valore  di  mercato)  dell'energia elettrica non
prodotta  a  causa  delle  azioni di modulazione imposte da Terna. In
pratica e' stata riscontrata una posizione praticamente univoca circa
alla  valorizzazione  dell'energia  elettrica  non prodotta al prezzo
vendita  nel mercato del giorno prima. Inoltre, e' stato sottolineato
che le modalita' di attuazione delle azioni di modulazione imposte da
Terna  hanno  differenti  impatti, in termini di costi dei sistemi di
controllo:  in  particolare  e'  stato  evidenziato  che  detti costi
aumentano  in  ragione  della  riduzione  del  tempo di preavviso, in
quanto  risulta  necessario installare centri di controllo e funzioni
di ottimizzazione e controllo dedicati;
      d) per  quanto  riguarda  la  formazione di un adeguato segnale
economico   affinche'   Terna  attui  uno  sviluppo  del  sistema  di
trasmissione  finalizzato  allo sfruttamento delle fonti rinnovabili,
e'  emerso  chiaramente  il  fatto  che  le  esigenze di regolazione,
controllo  e  modulazione sono rapportabili direttamente al volume di
azioni attuate da Terna (e anche, per quanto riguarda gli impianti di
produzione   connessi  alle  reti  di  distribuzione,  dalle  imprese
distributrici)  mirate  allo  sviluppo  della rete e, in particolare,
delle interconnessioni tra zone della rete rilevante;
      e) l'ipotesi  di  rapportare  la  remunerazione delle azioni di
modulazione alla reale capacita' previsionale della produzione eolica
ha  incontrato  un'opposizione  derivante  dal  fatto che l'attivita'
previsionale  e' ancora soggetta a rilevanti errori. Inoltre, poiche'
lo  sviluppo della capacita' previsionale potrebbe configurarsi quale
servizio  offerto  al  sistema,  sarebbe  opportuno  introdurre anche
modalita'  di remunerazione «premianti» e non solo «penalizzanti» per
i  produttori.  Infine,  e'  stato  fatto  rilevare  che  l'attivita'
previsionale   risulterebbe   tanto   piu'  attendibile  quanto  piu'
effettuata per zone di rete rilevante;
      f) l'ipotesi  di  remunerazione  amministrata  delle  azioni di
modulazione  basata  sull'integrazione  dei  mancati  ricavi  fino al
livello di costi riconosciuti di impianto non ha trovato condivisione
stante  l'effettiva  difficolta'  legata  alla  definizione del costo
riconosciuto   e  all'attuazione  pratica  di  un  simile  regime  di
remunerazione.
  Considerato che:
    con  la  deliberazione  n. 79/2005, in sede di prima verifica del
Codice  di  rete,  l'Autorita'  aveva  stabilito che Terna procedesse
all'inclusione   nel   Codice   di  rete,  come  parte  integrante  e
sostanziale,  delle  porzioni  dei  documenti tecnici di riferimento,
come   indicati   nella   parte  C  dell'Allegato  A  della  predetta
deliberazione  atti  al completamento della definizione dei diritti e
degli  obblighi  degli  utenti  della  rete  nell'ambito  di  ciascun
servizio erogato da Terna;
    alla  data  di  approvazione  della  deliberazione  n. 79/2005 il
documento  allegato al Codice di rete recante specifiche disposizioni
per gli impianti eolici non risultava ancora disponibile;
    il  documento  di  cui  al  precedente  alinea e' stato reso noto
ufficialmente   a   far   data  dal  1° gennaio  2007  e  corrisponde
all'Appendice 6 alla norma del Comitato elettrotecnico italiano (CEI)
11-32  indicante  unicamente  le  caratteristiche prestazionali delle
apparecchiature di regolazione controllo;
    l'Allegato  A. 17 al capitolo 1 del Codice di rete, sulla base di
un'autonoma  decisione di Terna, non costituisce parte integrante del
medesimo Codice di rete;
    l'obbligo  di  installazione  delle  apparecchiature  finalizzate
all'attuazione  di  azioni  di  regolazione  e  controllo  deriva  da
valutazioni  autonome  di  Terna ed e' stato rilevato che dell'ambito
della  formalizzazione  dei rapporti tra produttori e gestori di rete
nell'ambito   del   servizio   di   connessione,  l'installazione  di
apparecchiature finalizzate all'attuazione di azioni di regolazione e
controllo   costituisce  prerequisito  per  il  buon  esito  di  tale
processo;
    la definizione delle condizioni che attivano l'applicazione delle
disposizioni  di  cui  al  predetto  Allegato A. 17 sono elementi che
vengono  utilizzati  per  la configurazione del quadro degli obblighi
per  l'accesso  al sistema elettrico da parte dei produttori da fonte
eolica.
  Considerato che:
    l'art.  3,  comma 3,  ultimo  periodo, del decreto legislativo n.
79/1999  stabilisce  l'obbligo  di  utilizzazione  prioritaria  della
produzione  di  energia  elettrica  da  fonti rinnovabili e che detto
obbligo  trova  attuazione nelle disposizioni relative alla priorita'
di  dispacciamento  per  detta tipologia di produzione definite nelle
condizioni  stabilite  dall'Autorita'  ai  fini  dell'erogazione  del
servizio di dispacciamento nella deliberazione n. 111/2006;
    la priorita' di dispacciamento deve essere attuata garantendo, al
contempo,   la  sicurezza  di  funzionamento  del  sistema  elettrico
nazionale  e  che, in talune circostanze, ad esempio in condizioni di
emergenza,  a  sola salvaguardia della sicurezza di funzionamento del
sistema  elettrico  nazionale o di porzioni del medesimo, puo' essere
necessario   limitare   transitoriamente  la  produzione  di  energia
elettrica anche da fonti rinnovabili;
    l'art.   14,   comma 14.6,   della   deliberazione  n.  111/2006,
stabilisce   che  gli  utenti  del  dispacciamento  delle  unita'  di
produzione  alimentate  da  fonti  rinnovabili non programmabili sono
tenuti  a  definire i programmi di immissione utilizzando le migliori
stime  dei  quantitativi di energia elettrica effettivamente prodotti
dalle  medesime  unita',  in  conformita'  ai  principi di diligenza,
prudenza, perizia e previdenza;
    l'art.   61,   comma 61.1,   della   deliberazione  n.  111/2006,
stabilisce  che  le regole per il dispacciamento contenute nel Codice
di    rete   definiscono   le   modalita'   e   le   condizioni   per
l'approvvigionamento  al  di  fuori  del  mercato  per  i  servizi di
dispacciamento,   da   parte   di   Terna,   delle   risorse  per  il
dispacciamento  non negoziabili in detto mercato e che gli utenti del
dispacciamento  delle  unita'  di produzione devono obbligatoriamente
fornire a Terna;
    le  disposizioni  di cui al Codice di rete escludono le unita' di
produzione  da  fonti rinnovabili non programmabili, rispettivamente,
al punto:
      a) 1B.5.6.1.1,  dalla  contribuzione  alla regolazione primaria
della frequenza;
      b) 4.4.1.2,  dall'abilitazione  alla  fornitura  risorse per la
risoluzione delle congestioni in sede di programmazione;
      c) 4.4.4.2,  dall'abilitazione  alla  fornitura risorse ai fini
della riserva terziaria di potenza;
      d) 4.4.5.2,  dall'abilitazione alla fornitura delle risorse per
il servizio di bilanciamento;
    il   punto   4.10.9.2   del   Codice   di   rete,   relativamente
all'utilizzazione   per  il  servizio  di  bilanciamento  di  risorse
approvvigionate al di fuori dei meccanismi di mercato, stabilisce che
Terna  puo' modificare in tempo reale i programmi di immissione anche
di  unita'  non abilitate qualora esigenze di sicurezza della rete lo
richiedano, ad esempio per la presenza di congestioni di rete locali,
e non possano essere utilizzate allo stesso scopo unita' abilitate al
bilanciamento;  e  che il predetto punto stabilisce che gli ordini di
dispacciamento   alle   unita'   di  produzione  non  abilitate  sono
comunicati telefonicamente e confermati per mezzo di fax o e-mail;
    il  punto 7.3.1.4 del Codice di rete stabilisce che qualora Terna
modifichi  in  tempo  reale  i  programmi  di immissione di unita' di
produzione  non  abilitate, rispetto ai programmi aggiornati cumulati
di   immissione   e   prelievo,  le  corrispondenti  variazioni  sono
valorizzate  al  prezzo  del mercato del giorno prima, per la zona in
cui e' localizzata l'unita' ed il periodo orario d'interesse;
    dai risultati della consultazione emergerebbe un ricorso ripetuto
ad  azioni  di  modulazione  della produzione di energia elettrica da
impianti eolici in determinate zone della rete rilevante;
    il  ricorso di cui al precedente alinea dovrebbe essere sfruttato
unicamente  in  condizioni  di emergenza e, comunque, previo rispetto
della  priorita'  di  dispacciamento  accordata  alla  produzione  di
energia elettrica da fonti rinnovabili;
    in  ragione di quanto indicato ai precedenti alinea, le azioni di
modulazione   possono   essere   ritenute   condizioni   valide   per
l'attivazione  di  quanto stabilito all'art. 5, comma 13, del decreto
ministeriale 24 ottobre 2005;
    l'eventuale  ricorso  sistematico  ad azioni di modulazione della
produzione   di   energia   elettrica   da   fonti   rinnovabili  non
programmabili,  pur  se  attuato  in  seguito  all'esaurimento  delle
risorse  per  il  servizio  di  dispacciamento  fornite  da unita' di
produzione  abilitate,  indica  un'evidente  criticita'  del  sistema
elettrico  nei  confronti  della  promozione dello sfruttamento delle
fonti rinnovabili specie se non programmabili;
    l'attivazione  delle  azioni  di  modulazione della produzione da
fonti  rinnovabili  non  programmabili  ai  fini  della  sicurezza di
funzionamento  del  sistema  elettrico  costituiscono presupposto per
l'attuazione,  da  parte della societa' Gestore dei servizi elettrici
S.p.A.  (di  seguito:  GSE),  delle  disposizioni  di cui all'art. 5,
comma 13, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005.
  Considerato che:
    in  risposta  al  documento  per  la consultazione 5 giugno 2007,
Terna  ha  indicato  i  propri orientamenti ai fini della definizione
degli  obblighi  di installazione di apparecchiature per l'attuazione
di azioni di regolazione e controllo, nonche' degli obblighi relativi
alla  prestazione  di  azioni  di modulazione da parte dei produttori
eolici;
    gli  orientamenti  di  cui  al  predente  alinea sono definiti in
maniera differenziata:
      a) tra  gli  impianti  gia'  in esercizio e la cui richiesta di
connessione   e'   stata  presentata  prima  dell'entrata  in  vigore
dell'Appendice  6  alla  norma  CEI  11/32  (1° gennaio  2007)  e gli
impianti che non rientrano nell'insieme predetto;
      b) su base geografica;
    le  medesime  conclusioni fornite in risposta al documento per la
consultazione 5 giugno 2007 sono state fornite all'Autorita' da Terna
anche  con lettere in data 3 maggio 2007, prot. TE/P2007006131 (prot.
Autorita'   n.   11536  del  10 maggio  2007)  e  21 settembre  2007,
prot. TE/P2007011383 (prot. Autorita' n. 25875 del 27 settembre 2007)
in  risposta alla richiesta effettuata dall'Autorita' in data 5 marzo
2007, prot. n. GB/M07/950/fl.
  Ritenuto che sia opportuno:
    definire   condizioni   per   la   gestione  della  priorita'  di
dispacciamento   relativa   ad   impianti   di  produzione  da  fonti
rinnovabili non programmabili in situazioni di criticita' del sistema
elettrico  nazionale,  con particolare riferimento alla produzione di
energia elettrica da fonte eolica;
    non  procedere  in  questa  sede  alla  definizione di misure che
commisurino  la  remunerazione  delle  azioni  di  modulazione con le
previsioni  del  livello  di  produzione  effettuate  dai  produttori
rimandando   tale   definizione  ad  una  eventuale  revisione  della
disciplina del dispacciamento;
    che  Terna  definisca delle procedure finalizzate a monitorare la
prevedibilita'  delle  immissioni  di  energia  elettrica prodotta da
impianti  alimentati  da fonti rinnovabili non programmabili, tenendo
conto  della  serie  storica  dei  dati  di  immissione  dei medesimi
impianti come forniti dai produttori a Terna.
                              Delibera:
  1. Di stabilire che, per quanto riguarda gli impianti eolici:
    a) entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore del presente
provvedimento,  Terna  sottoponga  all'Autorita' e al Ministero dello
sviluppo  economico,  per le verifiche di propria competenza ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004,
un'integrazione  al  Codice  di  rete che specifichi le condizioni di
attivazione,   totali   o   parziali,   delle   disposizioni  di  cui
all'Appendice  6  alla  norma  CEI  11-32,  tenendo  conto  che  tali
condizioni  devono essere definite in relazione a parametri oggettivi
quali,  almeno, il livello di penetrazione della produzione eolica in
termini   di  potenza  installata  per  zona  della  rete  rilevante,
l'entita'   della   capacita'   di  trasporto  tra  le  diverse  zone
interessate, nonche' all'interno delle medesime zone;
    b) Terna,  congiuntamente  a  quanto  indicato  alla  lettera a),
trasmetta  all'Autorita'  e  al Ministero dello sviluppo economico un
rapporto che individui:
      i  presupposti  su  cui  si basano le proposte presentate dalla
medesima Terna;
      le contromisure, alternative all'attivazione delle disposizioni
di  cui  all'Appendice 6 alla norma CEI 11-32, necessarie al fine del
mantenimento  della  sicurezza di funzionamento del sistema elettrico
con riferimento allo stato attuale e futuro del sistema elettrico;
      eventuali  necessita'  di  adeguamento  degli  impianti  eolici
esistenti  con  l'indicazione  delle  motivazioni  per  le quali tali
adeguamenti  si  rendono  necessari  e  delle  possibili modalita' di
copertura degli oneri conseguenti;
    c) entro  il  31 maggio  2008, Terna trasmetta all'Autorita', per
verifica da parte della medesima, un rapporto che indichi l'ammontare
potenziale  della  capacita'  eolica  installabile per ciascuna delle
zone di rete rilevanti ai fini dell'analisi nell'ipotesi che, su base
annuale, l'energia elettrica non prodotta per effetto delle azioni di
modulazione  imposte  da  Terna sia pari ad una quota ragionevolmente
ridotta   dell'energia  elettrica  producibile  da  fonte  eolica  in
ciascuna macro-zona nelle seguenti condizioni:
      i. stato attuale del sistema elettrico nazionale;
      ii.   stato   del   sistema   elettrico   nazionale   derivante
dall'attuazione  degli  interventi di sviluppo previsti nel documento
Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2007
nel breve-medio termine;
      iii. stato del sistema elettrico nazionale derivante, oltre che
dall'attuazione  degli  interventi  di  cui  al precedente punto ii.,
anche  dall'attuazione  degli  interventi  di  sviluppo  previsti nel
documento  Piano  di  sviluppo  della  rete elettrica di trasmissione
nazionale 2007 nel lungo termine;
    d) nel caso in cui Terna richieda azioni di modulazione:
      i.  Terna  calcoli la quantita' oraria di energia elettrica non
prodotta per effetto della modulazione, pari:
        per ciascuna delle prime 6 ore del periodo di modulazione, al
maggior valore tra:
          i.1.   la   differenza   tra   l'energia  elettrica  oraria
mediamente immessa in rete nelle 3 ore che precedono la modulazione e
l'energia elettrica effettivamente immessa in rete;
          i.2   la  differenza  tra  l'energia  elettrica  mediamente
immessa   in  rete  nei  ventiquattro  mesi  precedenti  e  l'energia
elettrica effettivamente immessa in rete;
        per  ciascuna  delle restanti ore del periodo di modulazione,
alla  differenza  tra  l'energia elettrica mediamente immessa in rete
nei  ventiquattro  mesi  precedenti  e l'energia elettrica immessa in
rete;
      ii.  Terna riconosca al produttore, in ciascuna ora del periodo
di  modulazione, un importo pari al prodotto tra il prezzo di vendita
dell'energia  elettrica  nel mercato del giorno prima relativo a tali
ore  e  la  quantita'  di  energia elettrica non prodotta per effetto
della modulazione.
  2. Di stabilire che il GSE attui le disposizioni di cui all'art. 5,
comma 13,  del  decreto  ministeriale  24 ottobre 2005 in riferimento
all'energia elettrica non prodotta per effetto della modulazione come
determinata al precedente punto 1, lettera d), punto i.
  3. Di stabilire che, per quanto riguarda gli impianti alimentati da
fonti rinnovabili non programmabili:
    a) nel  rispetto della priorita' di dispacciamento accordata alla
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, il ricorso alle
azioni  di  modulazione  della produzione sia adottato unicamente per
esigenze di mantenimento della sicurezza di funzionamento del sistema
elettrico nazionale;
    b) Terna  definisca  le  procedure  necessarie  per monitorare la
prevedibilita'  delle  immissioni  di  energia  elettrica prodotta da
impianti  alimentati da fonti rinnovabili non programmabili e che, ai
fini  dell'applicazione  di tali procedure, Terna possa richiedere ai
soggetti   interessati  i  dati  storici  disponibili  relativi  alla
disponibilita'  della  fonte primaria ed alle immissioni dell'energia
elettrica;
    c) entro   il   31 marzo   di   ciascun   anno,  Terna  trasmetta
all'Autorita'  e  al  Ministero  dello sviluppo economico un rapporto
indicante:
      i.   il  resoconto  delle  attivita'  di  cui  alla  precedente
lettera b);
      ii.   le   potenziali  criticita'  della  produzione  da  fonti
rinnovabili  non  programmabili in rapporto alle esigenze di garanzia
del  funzionamento  in sicurezza del sistema elettrico nazionale o di
porzioni del medesimo;
      iii. le ore dell'anno in cui e' stato fatto ricorso alle azioni
di  modulazione  degli  impianti  di produzione non programmabili, le
motivazioni  che  hanno  condotto  a  detto  ricorso,  la stima della
mancata  produzione  di  energia  elettrica  da fonte rinnovabile per
effetto  della  modulazione  imposta  da  Terna, suddivisa almeno per
fonte  primaria  e  per  zona e gli interventi che sarebbe necessario
attuare  al  fine  di  limitare il ricorso alle azioni di modulazione
della  produzione  di  energia  elettrica da fonti rinnovabili per il
mantenimento  della  sicurezza di funzionamento del sistema elettrico
nazionale o di porzioni del medesimo.
  4. Di   dare   mandato   al   Direttore   della  Direzione  Mercati
dell'Autorita'  di monitorare l'attuazione del presente provvedimento
e   di   proporre   all'Autorita'   uno   o  piu'  provvedimenti  per
l'aggiornamento  del  medesimo  sulla  base  degli esiti del predetto
monitoraggio.
  5. Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al Ministero dello
sviluppo economico e a Terna S.p.A.
  6. Di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it),  affinche'  entri  in vigore dalla data di
pubblicazione.
    Milano, 18 dicembre 2007
                                                 Il presidente: Ortis