IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
                            per il Lazio

  Visto  l'art.  2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n.
244,   recante   disposizioni,   in   attesa   della   riforma  degli
ammortizzatori  sociali,  sulla concessione o proroga, in deroga alla
vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;
  Visto,  in  particolare,  il  primo periodo del sopraindicato comma
521,  che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilita'
per  il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con  il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il
31   dicembre 2008,   la   concessione,   anche  senza  soluzioni  di
continuita',  degli  ammortizzatori  sociali,  in deroga alla vigente
normativa,  nel  caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionale,  anche  con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali;
  Visto,  altresi',  il secondo periodo del citato comma 521, in base
al  quale,  nell'ambito  delle medesime risorse finanziarie di cui al
primo  periodo,  i  trattamenti  concessi ai sensi dell'art. 1, comma
1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati,
con  decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, qualora i
piani  di gestione delle eccedenze gia' definiti in specifici accordi
in  sede  governativa  abbiano  comportato una riduzione nella misura
almeno  del  10  per cento del numero dei destinatari dei trattamenti
scaduti il 31 dicembre 2007;
  Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di,concerto con il Ministro dell'economia
e  delle  finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art.
2,  comma  521,  della  legge  24  dicembre  2007, n. 244, a diciotto
regioni;
  Visto,    in   particolare,   l'art.   1   del   predetto   decreto
interministeriale,  che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla
concessione  o  alla  proroga  in  deroga  alla  vigente normativa di
trattamenti   di   cassa   integrazione  guadagni  straordinaria,  di
mobilita',  di  disoccupazione  speciale  ai lavoratori delle imprese
ubicate nella regione Lazio;
  Considerato  quanto  convenuto,  nell'accordo  governativo  del  28
febbraio  2008,  dal  Sottosegretario  al lavoro e previdenza sociale
Rosa   Rinaldi  e  dall'assessore  al  lavoro,  pari  opportunita'  e
politiche  giovanili  della  regione  Lazio Alessandra Tibaldi, cosi'
come  integrato  dall'addendum  del  29 luglio 2008, sottoscritto dal
medesimo  assessore  e  dal  Sottosegretario al Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali Pasquale Viespoli, con il
quale  i  firmatari  convengono  di integrare le risorse finanziarie,
gia' destinate alla regione Lazio nella misura di 14 milioni di euro,
di ulteriori 3 milioni di euro;
  Visto  l'accordo  quadro sottoscritto in data 28 marzo 2008, presso
la  regione  Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro
S.p.A., dell'Agenzia Lazio lavoro e delle parti sociali;
  Visto  l'accordo sottoscritto, presso la regione Lazio, assessorato
lavoro,  pari  opportunita' e politiche giovanili, in data 23 gennaio
2008,  tra  la  regione  medesima  e  le parti sociali, relativo alla
Calzificio   Palatino   S.p.a.,   e   letti,   in   particolare,   le
considerazioni in premessa ed i punti 2), 3) e 4);
  Considerato  che,  nel  verbale del suddetto accordo del 23 gennaio
2008,  la  regione  Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento
per  la  Calzificio  Palatino S.p.a. della proroga dei benefici della
CIGS  in  deroga,  per un numero pari a 11 lavoratori «a zero ore con
rotazione», con decorrenza dal 21 gennaio al 31 dicembre 2008;
  Considerato  il  D.D.R. n. 32 del 29 febbraio 2008, con il quale e'
stata  disposta la prima concessione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente normativa, per il
periodo  dal  19  novembre  2007  al 31 dicembre 2007, a favore di un
massimo  di 18 lavoratori, sospesi a zero ore con rotazione, in forza
alla Calzificio Palatino S.p.a.;
  Verificato  il  rispetto  del  citato  art.  2,  comma 521, secondo
periodo, della legge n. 244 del 2007;
  Tenuti  presenti  i  principi  di  cui  alla  nota  della Direzione
generale    degli    ammortizzatori   sociali   e   degli   incentivi
all'occupazione,  prot.  n.  14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad
oggetto:  «Ammortizzatori  sociali  in  deroga ex art. 1, comma 1190,
legge  n.  296/2006  (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n.
40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;
  Vista   l'istanza  di  proroga  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente normativa, dal 21
gennaio  al  31 dicembre 2008, per numero di 11 lavoratori, datata 12
marzo 2008 e pervenuta il 13 marzo 2008;
  Considerata  la  documentazione datata 18 marzo 2008 e pervenuta il
20 marzo 2008, consistente in un'attestazione, una lettera d'impegno,
elenco  dei  lavoratori  complessivamente  interessati  alla CIGS con
rotazione,  scheda  preliminare per concessione CIGS in deroga 2008 e
scheda  delle modalita' di pagamento e delle sospensioni, dalla quale
si   evince   la  disponibilita'  della  societa'  ad  anticipare  il
trattamento  ai  lavoratori,  nonche'  il  ricorso  al  sistema della
rotazione;
  Viste  le due dichiarazioni di responsabilita', datate 11 settembre
2008,  e  in  particoalre,  quella  con  la  quale  si attesta che le
informazioni alle R.S.U. ed ai lavoratori in merito alle modalita' di
rotazione,  sono  state debitamente illustrate, tramite affissione in
addetto luogo aziendale;
  Considerato  che  la Calzificio Palatino S.p.A. e' stata sottoposta
alle  verifiche di rito in data 31 gennaio 2008 e che dalla relazione
ispettiva  prot.  n. 1742 del 11 febbraio 2008 non sono emersi motivi
ostativi  alla  prima  concessione  del  trattamento  di integrazione
salariale in deroga;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di concedere la prima proroga del
trattamento   di  integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente
normativa, in favore dei lavoratori interessati:
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Ai  sensi dell'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre
2007,   n.   244,  e'  concessa  la  prima  proroga  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  in deroga alla normativa
vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in
data  23  gennaio  2008,  in  favore  del  personale della Calzificio
Palatino  S.p.A.,  con sede legale ed unita' aziendale interessata al
trattamento  sita  in  Roma,  via  F.L. Marsigli n. 5, per un massimo
mensile  di  11 lavoratori, sospesi a zero ore, con rotazione, per il
periodo   dal   21   gennaio  2008  al  31  dicembre  2008,  compresi
nell'allegato  elenco  generale, che costituisce parte integrante del
presente  provvedimento, con pagamento diretto ai lavoratori da parte
dell'I.N.P.S.,  in  quanto  il pagamento e' anticipato ai dipdententi
dalla societa' stessa.