IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO per il Lazio Visto l'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi; Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilita' per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuita', degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali; Visto, altresi', il secondo periodo del citato comma 521, in base al quale, nell'ambito delle medesime risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze gia' definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007; Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di,concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto regioni; Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio; Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal Sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi, cosi' come integrato dall'addendum del 29 luglio 2008, sottoscritto dal medesimo assessore e dal Sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli, con il quale i firmatari convengono di integrare le risorse finanziarie, gia' destinate alla regione Lazio nella misura di 14 milioni di euro, di ulteriori 3 milioni di euro; Visto l'accordo quadro sottoscritto in data 28 marzo 2008, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro S.p.A., dell'Agenzia Lazio lavoro e delle parti sociali; Visto l'accordo sottoscritto, presso la regione Lazio, assessorato lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili, in data 23 gennaio 2008, tra la regione medesima e le parti sociali, relativo alla Calzificio Palatino S.p.a., e letti, in particolare, le considerazioni in premessa ed i punti 2), 3) e 4); Considerato che, nel verbale del suddetto accordo del 23 gennaio 2008, la regione Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento per la Calzificio Palatino S.p.a. della proroga dei benefici della CIGS in deroga, per un numero pari a 11 lavoratori «a zero ore con rotazione», con decorrenza dal 21 gennaio al 31 dicembre 2008; Considerato il D.D.R. n. 32 del 29 febbraio 2008, con il quale e' stata disposta la prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 19 novembre 2007 al 31 dicembre 2007, a favore di un massimo di 18 lavoratori, sospesi a zero ore con rotazione, in forza alla Calzificio Palatino S.p.a.; Verificato il rispetto del citato art. 2, comma 521, secondo periodo, della legge n. 244 del 2007; Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»; Vista l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, dal 21 gennaio al 31 dicembre 2008, per numero di 11 lavoratori, datata 12 marzo 2008 e pervenuta il 13 marzo 2008; Considerata la documentazione datata 18 marzo 2008 e pervenuta il 20 marzo 2008, consistente in un'attestazione, una lettera d'impegno, elenco dei lavoratori complessivamente interessati alla CIGS con rotazione, scheda preliminare per concessione CIGS in deroga 2008 e scheda delle modalita' di pagamento e delle sospensioni, dalla quale si evince la disponibilita' della societa' ad anticipare il trattamento ai lavoratori, nonche' il ricorso al sistema della rotazione; Viste le due dichiarazioni di responsabilita', datate 11 settembre 2008, e in particoalre, quella con la quale si attesta che le informazioni alle R.S.U. ed ai lavoratori in merito alle modalita' di rotazione, sono state debitamente illustrate, tramite affissione in addetto luogo aziendale; Considerato che la Calzificio Palatino S.p.A. e' stata sottoposta alle verifiche di rito in data 31 gennaio 2008 e che dalla relazione ispettiva prot. n. 1742 del 11 febbraio 2008 non sono emersi motivi ostativi alla prima concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga; Ritenuto, per quanto precede, di concedere la prima proroga del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati: Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' concessa la prima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 23 gennaio 2008, in favore del personale della Calzificio Palatino S.p.A., con sede legale ed unita' aziendale interessata al trattamento sita in Roma, via F.L. Marsigli n. 5, per un massimo mensile di 11 lavoratori, sospesi a zero ore, con rotazione, per il periodo dal 21 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, compresi nell'allegato elenco generale, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S., in quanto il pagamento e' anticipato ai dipdententi dalla societa' stessa.