IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  1,  comma 918,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge  finanziaria  2007),  che, al fine di agevolare il processo di
riforma  del  settore  dell'autotrasporto  delle  merci,  favorire la
tutela  dell'ambiente  e  promuovere l'innalzamento degli standard di
sicurezza  del  trasporto stradale, ha incrementato di 186 milioni di
euro  il  «Fondo  per  le  misure  di  accompagnamento  della riforma
dell'autotrasporto  di  merci  e  per  lo  sviluppo della logistica"»
istituito  nello  stato  di  previsione  del  Ministero dei trasporti
dall'art.  1,  comma 108,  della  legge  23 dicembre  2005, n. 266, e
ridenominato  «Fondo  per  il proseguimento degli interventi a favore
dell'autotrasporto merci"»;
  Visto  l'art. 1, comma 919, della citata legge 27 dicembre 2006, n.
296, che, a valere sul Fondo di cui sopra, destina 70 milioni di euro
all'erogazione  di  contributi alle imprese di autotrasporto di merci
per   l'acquisto  di  veicoli  di  ultima  generazione,  aventi  peso
complessivo  pari  o  superiore  a 11,5 tonnellate, che soddisfino la
norma  d'inquinamento euro V in anticipo rispetto alla data in cui la
stessa diverra' obbligatoria;
  Visto  il  regolamento  adottato  con  decreto del Presidente della
Repubblica   29 dicembre  2007,  n.  273,  recante  le  modalita'  di
erogazione  del  Fondo per il proseguimento degli interventi a favore
dell'autotrasporto,  per l'acquisto di veicoli di ultima generazione,
a norma dell'art. 1, comma 919, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2008;
  Visti  l'art.  2,  comma 4,  e  l'art.  4,  commi 1 e 2, del citato
regolamento,  ai  sensi  dei  quali,  con  decreto  del  Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da  adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
regolamento   stesso,   sono  definite  le  modalita'  operative  per
l'erogazione  delle  risorse,  nonche'  termini,  modalita' e modelli
delle  istanze  per  accedere  ai  contributi,  ed  e'  istituita  la
Commissione per la valutazione delle istanze presentate;
  Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, e, in
particolare,  il  regolamento  (CE)  n.  659  del  22 marzo 1999, del
Consiglio,   recante  modalita'  di  applicazione  dell'art.  93  del
Trattato CE;
  Vista  la  direttiva  2005/55/CE  del  Parlamento  e  del Consiglio
europeo  del  28 settembre  2005  concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere
contro  l'emissione  di  inquinanti gassosi e di particolato prodotti
dai  motori  ad  accensione  spontanea  destinati alla propulsione di
veicoli  e  contro  l'emissione  di  inquinanti  gassosi prodotti dai
motori  ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas
di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli;
  Visto  il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a
motore  riguardo  alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali
leggeri  (euro  5  ed euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla
riparazione e la manutenzione del veicolo;
  Vista  la  decisione  n.  6895 del 15 gennaio 2008, con la quale la
Commissione  europea dichiara il regime d'aiuto di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, compatibile con
l'art.  87,  paragrafo 3,  lettera c),  del Trattato istitutivo delle
Comunita' europee;
  Visto  il  decreto-legge  16 maggio  2008,  n.  85, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   14 luglio   2008,  n.  121,  recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione  dell'art.  1,  commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244»;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                Ambito di applicazione e definizioni

  1. Il presente decreto reca la disciplina delle modalita' operative
per   l'erogazione   dei  contributi  a  sostegno  delle  imprese  di
autotrasporto  di  merci per l'acquisizione, anche mediante locazione
finanziaria,  di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto
di  merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5
tonnellate,  che siano conformi alla norma euro 5, ai sensi dell'art.
2,  comma 4,  del  regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273.
  2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intendono:
    a) per   veicoli   industriali   pesanti,   gli  automezzi  o  le
combinazioni  di  automezzi  adibiti  esclusivamente  al trasporto di
merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate;
    b) per  veicoli  industriali pesanti ad emissioni particolarmente
basse,  gli  automezzi  azionati  da  un  tipo di motore che rispetti
valori  limite per i gas di scarico, piu' severi di quelli prescritti
per legge;
    c) per valori soglia euro 5, i valori massimi per le emissioni di
sostanze  inquinanti  da  parte  dei  motori  dei veicoli industriali
pesanti,   stabiliti  nella  Sezione  6.2.1,  dell'Allegato  1  della
direttiva   1999/96/CE   del   Parlamento  e  Consiglio  europeo  del
13 dicembre  1999,  cosi' come rettificata dalla direttiva 2005/55/CE
del Parlamento e del Consiglio europeo del 28 settembre 2005.