IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che, al fine di agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto delle merci, favorire la tutela dell'ambiente e promuovere l'innalzamento degli standard di sicurezza del trasporto stradale, ha incrementato di 186 milioni di euro il «Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica"» istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti dall'art. 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ridenominato «Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto merci"»; Visto l'art. 1, comma 919, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, a valere sul Fondo di cui sopra, destina 70 milioni di euro all'erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto di merci per l'acquisto di veicoli di ultima generazione, aventi peso complessivo pari o superiore a 11,5 tonnellate, che soddisfino la norma d'inquinamento euro V in anticipo rispetto alla data in cui la stessa diverra' obbligatoria; Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, recante le modalita' di erogazione del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, per l'acquisto di veicoli di ultima generazione, a norma dell'art. 1, comma 919, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2008; Visti l'art. 2, comma 4, e l'art. 4, commi 1 e 2, del citato regolamento, ai sensi dei quali, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, sono definite le modalita' operative per l'erogazione delle risorse, nonche' termini, modalita' e modelli delle istanze per accedere ai contributi, ed e' istituita la Commissione per la valutazione delle istanze presentate; Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, e, in particolare, il regolamento (CE) n. 659 del 22 marzo 1999, del Consiglio, recante modalita' di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE; Vista la direttiva 2005/55/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 28 settembre 2005 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli; Visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (euro 5 ed euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo; Vista la decisione n. 6895 del 15 gennaio 2008, con la quale la Commissione europea dichiara il regime d'aiuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, compatibile con l'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo delle Comunita' europee; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto reca la disciplina delle modalita' operative per l'erogazione dei contributi a sostegno delle imprese di autotrasporto di merci per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, che siano conformi alla norma euro 5, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273. 2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intendono: a) per veicoli industriali pesanti, gli automezzi o le combinazioni di automezzi adibiti esclusivamente al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate; b) per veicoli industriali pesanti ad emissioni particolarmente basse, gli automezzi azionati da un tipo di motore che rispetti valori limite per i gas di scarico, piu' severi di quelli prescritti per legge; c) per valori soglia euro 5, i valori massimi per le emissioni di sostanze inquinanti da parte dei motori dei veicoli industriali pesanti, stabiliti nella Sezione 6.2.1, dell'Allegato 1 della direttiva 1999/96/CE del Parlamento e Consiglio europeo del 13 dicembre 1999, cosi' come rettificata dalla direttiva 2005/55/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 28 settembre 2005.