IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  decreto-legge  3  ottobre  2006, n. 262, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  24  novembre  2006,  n.  286,  ed  in
particolare  l'art.  2, comma 114, concernente la semplificazione del
procedimento  di  cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio
2000,  n.  38,  in  materia  di  rivalutazione  della retribuzione di
riferimento  per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate
dall'INAIL;
  Visto  l'art.  5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la
riliquidazione  annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da
malattie  e  lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze
radioattive,   in  relazione  alle  variazioni  intervenute  su  base
nazionale  nelle  retribuzioni  iniziali, comprensive dell'indennita'
integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;
  Visto  l'art.  20  della  legge  28  febbraio 1986, n. 41, che, nel
confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale,
dispone  peraltro che la stessa possa avere luogo solo in presenza di
una  variazione  non  inferiore  al  10%  rispetto  alla retribuzione
precedentemente stabilita;
  Visto  l'art.  11  del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
che,  tra  l'altro,  ha  stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a
decorrere   dal   1°  luglio  di  ciascun  anno  la  retribuzione  di
riferimento  per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL
ai  mutilati  e  agli  invalidi  del  lavoro relativamente a tutte le
gestioni  di  appartenenza  dei  medesimi,  e' rivalutata annualmente
sulla  base  della  variazione  effettiva dei prezzi al consumo delle
famiglie   di   operai  e  impiegati  intervenuta  rispetto  all'anno
precedente   e  che  tali  incrementi  annuali  verranno  riassorbiti
nell'anno  in  cui  scattera'  la  variazione  retributiva minima non
inferiore  al  10%  fissata nell'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28
febbraio  1986,  n.  41,  rispetto alla retribuzione presa a base per
l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;
  Visto  il  decreto  ministeriale  13  luglio  2007  concernente  la
rivalutazione  delle  prestazioni economiche dell'INAIL in favore dei
medici  colpiti  dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive
con decorrenza dal 1° luglio 2007;
  Vista  la  delibera  del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n.
308  del  17 giugno 2008, nonche' la relazione del direttore generale
dell'INAIL   e  la  relazione  tecnica  della  Consulenza  statistico
attuariale dell'INAIL allegate alla citata delibera;
  Visto che non si e' verificata la variazione retributiva minima non
inferiore  al  10  per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
  Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie
di  operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2007 rispetto all'anno
2006, calcolata dall'ISTAT, in misura pari al 1,7 per cento;
  Vista la conferenza di servizi tenuta in data 23 luglio 2008 ove e'
stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'adozione del presente provvedimento;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle
prestazioni  economiche  a favore dei medici colpiti da malattie e da
lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive,
e  dei loro superstiti, e' fissata in euro 53.044,25, con effetto dal
1° luglio 2008.