IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47;
  Vista  la  legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);
  Vista  la  legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2007)  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma 526, della
predetta   legge   il   quale   prevede   che   per  l'anno  2008  le
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo  ivi
compresi  i  Corpi  di  polizia  ed il Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco,  le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non
economici  e  gli  enti  pubblici  di  cui  all'art.  70  del decreto
legislativo  n.  165  del  2001,  possono  procedere nel limite di un
contingente    di   personale   non   dirigenziale   complessivamente
corrispondente  ad  una  spesa  pari  al  40% di quella relativa alle
cessazioni avvenute nell'anno 2007, alla stabilizzazione del rapporto
di  lavoro  del  personale  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al
comma 519. Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per
il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco la trasformazione in rapporti
a  tempo  indeterminato  delle  forme  di organizzazione precaria del
lavoro,  e' autorizzata una stabilizzazione del personale volontario,
di  cui  agli  articoli 6,  8  e  9  del  decreto  legislativo n. 139
dell'8 marzo  2006,  che  alla  data  del  1° gennaio  2007,  risulti
iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto art. 6 del decreto
legislativo  n.  139 del 2006, da almeno tre anni ed abbia effettuato
non meno di centoventi giorni di servizio;
  Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, il
quale  prevede  che le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530
sono  autorizzate  secondo  le modalita' di cui all'art. 35, comma 4,
del   decreto   legislativo   30 marzo  2001,  n.  165  e  successive
modificazioni  previa  richiesta  delle  amministrazioni interessate,
corredata   da  analitica  dimostrazione  delle  cessazioni  avvenute
nell'anno precedente e dei relativi oneri;
  Visto  il  citato  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di
apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, da
adottare  su  proposta  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  Visto  l'art.  1,  comma 519, della predetta legge n. 296 del 2006,
che  prevede  che  le  amministrazioni  continuano  ad  avvalersi del
personale  in  possesso  dei requisiti prescritti dal citato comma, e
prioritariamente  del  personale  di  cui  all'art.  23, comma 1, del
decreto   legislativo   8 maggio   2001,   n.   215,   e   successive
modificazioni,  in  servizio  al  31 dicembre  2006, nelle more della
conclusione delle procedure di stabilizzazione;
  Visto l'art. 3, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che
stabilisce  che  il  limite  massimo  del  quinquennio  previsto  dal
comma 519  dell'art.  1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine
della  possibilita'  di  accesso  alle  forme  di  stabilizzazione di
personale  precario, costituisce principio generale e produce effetti
anche  nella  stabilizzazione  del  personale  volontario  del  Corpo
nazionale  dei  Vigili  del  fuoco  nelle  forme  disciplinate  dalla
medesima  legge.  Conseguentemente  la  disposizione  che  prevede il
requisito  dell'effettuazione  di  non  meno  di centoventi giorni di
servizio,  richiesto  ai  fini delle procedure di stabilizzazione, si
interpreta  nel senso che tale requisito deve sussistere nel predetto
quinquennio;
  Viste  le  note del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso
pubblico  e  della  difesa  civile  e  del  Ministero  della  difesa,
rispettivamente  del 30 maggio 2008, n. 3764 e del 25 giugno 2008, n.
8/27924   con   le   quali   le   predette  amministrazioni  chiedono
l'autorizzazione  alla  stabilizzazione  di  unita'  di personale, ai
sensi  del combinato disposto dei commi 526 e 536, dell'art. 1, della
predetta  legge  n. 296 del 2006, dando analitica dimostrazione delle
cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;
  Considerato  che  l'onere  previsto  per  le assunzioni di ciascuna
amministrazione   non  supera  le  risorse  finanziarie  utilizzabili
secondo la normativa citata;
  Ritenuto  di  accogliere  le  urgenze rappresentate di assunzione a
tempo indeterminato secondo le procedure speciali di stabilizzazione;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
13 giugno  2008  concernente  «Delega  di funzioni del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  in  materia  di  pubblica amministrazione e
innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;
  Su   proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle
finanze;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Le  Amministrazioni  di  cui  alla  tabella  che  segue possono
procedere  per  l'anno  2008,  ai  sensi  del  combinato disposto dei
commi 526  e  536, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
all'assunzione a tempo indeterminato secondo le procedure speciali di
stabilizzazione  delle  unita'  per  ciascuna indicate e per un onere
corrispondente all'importo accanto specificato.
=====================================================================
    Amministrazione     |Unita' autorizzate|Onere 2008|Onere a regime
=====================================================================
  Arma dei carabinieri  |                  |          |
          ....          |        88        |2.109.976 |  4.219.952
---------------------------------------------------------------------
  Corpo nazionale dei   |                  |          |
 Vigili del fuoco ....  |       541        |9.118.014 |  18.236.028

  2.  Le assunzioni di personale di cui al comma 1 avranno decorrenza
non anteriore al 1° luglio 2008.
  3.  Le  amministrazioni  di cui al comma 1 sono tenute, entro e non
oltre il 31 dicembre 2008 a trasmettere, per le necessarie verifiche,
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento per la
funzione   pubblica,   Ufficio   per  il  personale  delle  pubbliche
amministrazioni,  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze -
Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato, IGOP, i dati
concernenti  il  personale  stabilizzato,  la  spesa  per l'anno 2008
nonche'  la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A
completamento  delle procedure di stabilizzazione va altresi' fornita
da parte delle amministrazioni interessate dimostrazione del rispetto
dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
  4.  All'onere  derivante  dalle  assunzioni  di  cui  al comma 1 si
provvede  nell'ambito  delle  disponibilita'  dei pertinenti capitoli
dello  stato  di  previsione della spesa del Ministero della difesa e
del Ministero dell'interno.
  Il  presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti,  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 6 agosto 2008

                          p. Il Presidente
                     del Consiglio dei Ministri
                     Il Ministro per la pubblica
                   amministrazione e l'innovazione
                              Brunetta

                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2008
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 9, foglio n. 371