IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. Gazzetta Ufficiale
n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle
norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995)  concernenti  «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28 luglio  2004,  n.  260, e il
decreto  ministeriale  3 aprile  2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente     della    Repubblica    28 marzo    2003.    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'art.  1,  comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in  applicazione  dell'art.  1, commi 376 e 377, della legge
24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali le funzioni del Ministeri
della  salute  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
  Vista  la  domanda presentata in data 12 febbraio 2008 dall'Impresa
Xeda International S.A. con sede legale in Z.A. La Crau F-13670 Saint
Andiol  (France)  diretta  ad  ottenere la registrazione del prodotto
fitosanitario denominato: «Xedathane-A»;
  Accertato  che la classificazione proposta dall'impresa e' conforme
al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione
delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;
  Visto il parere favorevole espresso in data 16 settembre 2008 dalla
commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
  Ritenuto  di  limitare la validita' dell'autorizzazione provvisoria
fino  al  31 maggio 2017 a decorrere dalla data del presente decreto,
fatto  salvo  l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che
saranno  stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per la
sostanza attiva: Pyrimethanil;
  Vista  la nota dell'ufficio in data 17 settembre 2008, con la quale
sono stati richiesti gli atti definitivi;
  Vista  la  nota  in data 25 settembre 2008, dalla quale risulta che
l'impresa  ha  ottemperato  a  quanto  richiesto  dall'ufficio  ed ha
comunicato  di  voler  preparare  il  prodotto fitosanitario medesimo
nello  stabilimento  dell'impresa:  Xeda International S.A. - Z.A. La
Crau F-13670 Saint Andiol (France);
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
8 luglio 1999;

                              Decreta:

  A  decorrere  dalla  data  del presente decreto e fino al 31 maggio
2017  l'Impresa  Xeda  International  S.A. con sede legale in Z.A. La
Crau  F-13670  Saint  Andiol  (France)  e'  autorizzata  a  porre  in
commercio    il    prodotto    fitosanitario   irritante   denominato
«Xedathane-A»,  con  la composizione e alle condizioni indicate nelle
etichette allegate al presente decreto.
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: litri 5.
  Il  prodotto  in  questione  e'  importato in confezioni pronte per
l'impiego  dallo stabilimento dell'impresa: Xeda International S.A. -
Z.A. La Crau F-13670 Saint Andiol (France).
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14239.
  Il  presente  decreto  e  le  etichette  allegate,  con le quali il
prodotto  deve  essere  posto  in commercio, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 2 ottobre 2008
                                      Il direttore generale: Borrello