L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 25 settembre 2008
  Visti:
   - la legge 14 novembre 1995, n. 481;
   - il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e sue modifiche
e provvedimenti applicativi;
   - l'Allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas  (di  seguito:  l'Autorita'), 9 giugno 2006, n.
111/06,  come  successivamente  modificato  e  integrato (di seguito:
deliberazione n. 111/06);
   - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007 n.
156/07 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: TIV);
   - l'Allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' 31 ottobre 2007
n.  278/07, come successivamente modificato ed integrato (di seguito:
TILP);
   - l'Allegato  A  alla  deliberazione dell'Autorita' 12 marzo 2008,
ARG/elt 29/08 (di seguito: deliberazione 29/08);
   - la deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2008, ARG/elt 36/08 (di
seguito: deliberazione 36/08);
   - la   comunicazione   AIGET  del  5  settembre  2008,  protocollo
Autorita' n. 27409 dell'11 settembre 2008;
   - la  comunicazione  MultiUtility  S.p.A.  del  9  settembre 2008,
protocollo Autorita' n. 28040 del 18 settembre 2008;
   - la  comunicazione  Linea  Piu'  S.p.A.  del  9  settembre  2008,
protocollo Autorita' n. 27405 dell'11 settembre 2008;
   - la  comunicazione  AGSM  Energia  S.p.A.  del  9 settembre 2008,
protocollo Autorita' n. 27399 dell'11 settembre 2008;
   - la  comunicazione  AceaElectrabel S.p.A. dell'11 settembre 2008,
protocollo Autorita' n. 28384 del 24 settembre 2008;
   - la  comunicazione  DSE  -  Duferco Energia SRL dell'11 settembre
2008, protocollo Autorita' n. 28385 del 24 settembre 2008.
  Considerato che:
   - l'Autorita', con il TILP, ha introdotto in data 31 ottobre 2007,
con  decorrenza  1  aprile  2008,  la  profilazione convenzionale per
fasce,  con congruo anticipo rispetto all'effettiva entrata in vigore
della  disciplina,  al  fine di garantire agli operatori un opportuno
tempo  in  ordine  al necessario adeguamento delle proprie politiche,
operative  e  commerciali,  al rinnovato assetto normativo e pertanto
permettere   l'ordinato   svolgimento  delle  attivita'  dei  diversi
operatori in tale contesto;
   - il  TILP  stabilisce che tutti i punti di prelievo in altissima,
alta, media e bassa tensione, limitatamente nell'ultimo caso ai punti
con  potenza  disponibile  superiore a 55 kW, se dotati di misuratore
orario  od  elettronico,  siano  trattati orari a decorrere dal primo
giorno  del  bimestre convenzionale successivo alla messa in servizio
del  misuratore  orario  o  elettronico di cui sono dotati ovvero dal
primo giorno del secondo bimestre convenzionale successivo laddove la
messa  in  servizio  dei  misuratori occorra gli ultimi 15 giorni del
mese con numerario dispari;
   - al  fine  di  fornire  un  elemento  informativo agli utenti del
dispacciamento  utile alla previsione delle modifiche che il Prelievo
residuo d'Area (PRA) puo' subire il successivo bimestre convenzionale
anche  a  seguito  dell'avvio  del  trattamento  orario  di  punti di
prelievo,  il  TILP  prevede  la pubblicazione da parte delle imprese
distributrici  di riferimento del cosiddetto "delta PRA" ovvero della
somma dell'energia elettrica complessivamente prelevata l'anno solare
precedente da tutti i punti di prelievo che:
    - hanno   attivato  il  trattamento  orario  con  decorrenza  dal
bimestre convenzionale successivo
    - sono  stati  disattivati  o attivati nel bimestre convenzionale
corrente;
   - diversi  operatori durante il mese di marzo 2008, in prossimita'
dell'entrata  in  vigore  del trattamento orario per i punti in bassa
tensione   con   potenza  disponibile  superiore  a  55  kW,  avevano
rappresentato  all'Autorita' la difficolta' ad elaborare una corretta
stima  previsionale  dei  prelievi  orari  dei  punti  ricompresi nel
proprio  contratto di dispacciamento appartenenti a tale categoria il
cui trattamento orario sarebbe stato avviato l'1 aprile 2008 ai sensi
del  TILP,  a  causa della mancata disponibilita' di una base di dati
storici di prelievo orario per tali punti, con potenziale rischio per
l'attivita'    di   approvvigionamento   dell'energia   elettrica   e
conseguente  rischio  di  sbilanciamento  da  parte  degli utenti del
dispacciamento medesimi;
   - la deliberazione 36/08 ha stabilito un rinvio all'1 ottobre 2008
dell'avvio  del  trattamento  orario  ai  fini del dispacciamento dei
punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore
ai  55 kW che non erano trattati orari al 31 marzo 2008, per dar modo
agli  utenti del dispacciamento di disporre di un'adeguata conoscenza
degli  andamenti  dei  prelievi  orari dei punti di prelievo in bassa
tensione  con  potenza disponibile superiore ai 55 kW, mantenendo per
tali punti di prelievo dotati di misuratore adeguato l'obbligo di:
    - rilevazione  dei  prelievi  orari ai sensi delle modalita' e le
tempistiche previste dal TILP e
    - messa  a disposizione dei dati, con separata evidenza dai punti
trattati orari, ai sensi del TIV e della deliberazione n. 111/06;
   - gli   operatori   solo   recentemente,   con   le  comunicazioni
richiamate,  hanno  rappresentato  all'Autorita'  una  difficolta' di
previsione   dell'andamento  del  PRA  a  seguito  dell'osservazione,
ricavata  dalle informazioni delle curve orarie ricevute per i propri
punti  di  prelievo,  che  i  punti di prelievo in bassa tensione con
potenza  disponibile  superiore  a  55  kW appaiono caratterizzati da
profili   di   prelievo   significativamente  diversi  dall'andamento
morfologico storico del PRA e che pertanto la relativa sottrazione al
PRA   dell'energia   elettrica   prelevata  da  tali  punti  potrebbe
provocarne  una  deformazione  del profilo difficilmente prevedibile,
con  rischio di probabili sbilanciamenti da parte dei medesimi utenti
del  dispacciamento,  ivi incluso la societa' Acquirente unico S.p.A.
garante  dell'approvvigionamento  dell'energia elettrica all'ingrosso
per il servizio di maggior tutela.
  Considerato, inoltre, che:
   - il   TILP  stabilisce  che  il  PRA  sia  determinato  detraendo
dall'energia  elettrica  immessa in ciascuna area di riferimento, fra
l'altro,  l'energia  prelevata da tutti gli impianti di illuminazione
pubblica   nella   medesima   area,   diversamente  dalla  precedente
regolazione  che  ricomprendeva nel PRA l'energia elettrica prelevata
dai punti di illuminazione pubblica non serviti nel mercato libero;
   - l'informazione  del  valore  dell'energia prelevata oraria dagli
impianti  di  illuminazione  pubblica  in  un  bimestre convenzionale
nell'area di riferimento e' nota ex-ante all'impresa distributrice di
riferimento ai sensi della deliberazione 29/08 e possa costituire per
l'utente  del  dispacciamento  elemento  informativo  d'ausilio  alla
previsione del PRA.
  Considerato, infine, che:
   - la  Direzione Mercati dell'Autorita' ha in corso un'attivita' di
monitoraggio dei comportamenti delle imprese distributrici al fine di
valutare   gli   adempimenti  degli  obblighi  informativi  stabiliti
nell'ambito   dell'aggregazione   delle   misure   e   ai   fini  del
dispacciamento  ed  in particolare relativi alla messa a disposizione
dei  dati  inerenti all'illuminazione pubblica e ai punti di prelievo
in bassa tensione con potenza disponibile superiore ai 55 Kw.
  Ritenuto opportuno:
   - fornire   ulteriori   informazioni   storiche   in  merito  alle
caratteristiche  di  prelievo  orario  dei punti di prelievo in bassa
tensione  con  potenza  disponibile superiore a 55 kW e completare le
informazioni  rese  disponibili in merito al trattamento del prelievo
dei punti di illuminazione pubblica;
   - differire  all'  1 aprile 2009 l'avvio del trattamento orario ai
fini  del  dispacciamento  per i punti connessi in bassa tensione con
potenza  disponibile superiore a 55 kW che non sono trattati orari al
30  settembre  2008  al  fine  di  permettere  la  disponibilita'  di
ulteriori  elementi  informativi,  oltre  quelli gia' a disposizione,
agli  utenti  del  dispacciamento volti ad una miglior previsione del
PRA  ed  in  ultima  analisi  ad  un  minore  ricorso alle risorse di
bilanciamento da parte di Terna

                               DELIBERA

  1.  di  modificare  l'Allegato  A alla deliberazione n. 278/07, nei
termini di seguito indicati:
  a)  all'articolo  27,  al comma 27.5, le parole "ottobre 2008" sono
sostituite dalle parole "aprile 2009" e le parole "30 settembre 2008"
sono sostituite dalle parole "31 marzo 2009";
  b) all'articolo 27, dopo il comma 27.7, sono inseriti i commi:
  "27.8  Entro  il giorno 15 di ciascun mese le imprese distributrici
sottese   comunicano   alle   imprese  distributrici  di  riferimento
l'energia   complessivamente  prelevata  in  ciascuna  ora  del  mese
precedente  da  tutti i punti di prelievo non trattati orari in bassa
tensione  con  potenza  disponibile superiore ai 55 kW con misuratore
elettronico   messo   in  servizio  localizzati  nel  proprio  ambito
territoriale.
  27.9 Entro il giorno 20 di ciascun mese le imprese distributrici di
riferimento  comunicano  agli  utenti  del  dispacciamento  l'energia
complessivamente  prelevata  in  ciascuna  ora del mese precedente da
tutti  i  punti  di prelievo non trattati orari in bassa tensione con
potenza  disponibile  superiore  ai  55 kW con misuratore elettronico
messo  in  servizio  localizzati  in  ciascuna  delle proprie aree di
riferimento in un documento unico di formato elettronico che consenta
l'immediata riutilizzabilita' dei dati trasferiti.
  27.10  Le  comunicazioni di cui ai commi 27.8 e 27.9 da effettuarsi
nel  mese  di  ottobre  2008  sono  relative ai mesi da aprile 2008 a
settembre 2008 inclusi.";
  2. di modificare l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt/29/08, nei
termini di seguito indicati:
   a)  all'articolo  10, dopo il comma 10.7, sono inseriti i seguenti
commi:
  "10.8  Entro  il  15 ottobre 2008, le imprese distributrici sottese
comunicano alle imprese distributrici di riferimento:
    i) la somma, distinta per fascia geografica, delle energie orarie
convenzionali  attribuite  ai  punti  di  prelievo  corrispondenti ad
impianti  di  illuminazione  pubblica  non  trattati  su  base oraria
localizzati nella propria area di riferimento ricompresi nel servizio
di maggior tutela al 31 marzo 2008;
    ii)  il  valore  dell'energia  complessivamente  prelevata l'anno
precedente  dai  punti  di  prelievo  corrispondenti  ad  impianti di
illuminazione  pubblica  trattati  su  base  oraria localizzati nella
propria  area  di riferimento, ricompresi nel mercato vincolato al 30
giugno 2007;
  10.9  Entro  il  sest'ultimo  giorno lavorativo di ottobre 2008, le
imprese  distributrici di riferimento rendono disponibili sul proprio
sito internet ed inviano all'Autorita':
   i)  la somma, distinta per fascia geografica, delle energie orarie
convenzionali  attribuite  ai  punti  di  prelievo  corrispondenti ad
impianti  di  illuminazione  pubblica  non  trattati  su  base oraria
localizzati nella propria area di riferimento ricompresi nel servizio
di maggior tutela al 31 marzo 2008;
   ii)  il  valore  dell'energia  complessivamente  prelevata  l'anno
precedente  dai  punti  di  prelievo  corrispondenti  ad  impianti di
illuminazione  pubblica  trattati  su  base  oraria localizzati nella
propria  area  di riferimento, ricompresi nel mercato vincolato al 30
giugno 2007;";
  3. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e  sul  sito  internet  dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it)  il
presente  provvedimento,  che  entra  in  vigore dalla data della sua
prima pubblicazione;
  4.    di    pubblicare    sul    sito    internet    dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  la  nuova  versione  dell'Allegato  A alla
deliberazione  n.  278/07  e l'Allegato A della deliberazione ARG/elt
29/08  risultanti  dalle  modifiche  ed  integrazioni  apportate  dal
presente provvedimento.
        Milano, 25 settembre 2008
                                              Il presidente: Ortis