L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 26 settembre 2008
  Visti:
   - la  direttiva  2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  26  giugno  2003, relativa a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
   - la legge 14 novembre 1995, n. 481;
   - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
   - la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
   - la legge 23 agosto 2004, n. 239;
   - la legge 3 agosto 2007, n. 125;
   - il   decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 15 luglio 1996;
   - il  provvedimento  del  Comitato  Interministeriale  Prezzi  (di
seguito: CIP) 11 novembre 1961, n. 949;
   - il  provvedimento  del  CIP  16  gennaio 1975, n. 1 (di seguito:
provvedimento CIP n. 1/75);
   - il  provvedimento  del  CIP  30  luglio 1986, n. 42 (di seguito:
provvedimento CIP n. 42/86);
   - il provvedimento CIP 14 dicembre 1993, n. 15.
  Visti:
   - la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(   di   seguito:   Autorita')   30   gennaio  2004,  n.  5/04,  come
successivamente  modificata e integrata, ed in particolare l'Allegato
A  recante  disposizioni  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di trasmissione, distribuzione,
misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione
2004-2007 (di seguito: Testo integrato II periodo regolatorio);
   - la  deliberazione  dell'Autorita' 18 dicembre 2006, n. 292/06, e
in particolare l'Allegato A, recante le Direttive per l'installazione
di  misuratori  elettronici  di  energia elettrica predisposti per la
telegestione  per  i punti di prelievo in bassa tensione (di seguito:
deliberazione n. 292/06);
   - la deliberazione dell'Autorita' 19 dicembre 2007, n. 333/07;
   - la  deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di
seguito:  deliberazione  n.  348/07)  e  in particolare l'Allegato A,
recante  il  Testo  integrato  delle  disposizioni dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di
trasmissione,  distribuzione  e  misura dell'energia elettrica per il
periodo  di  regolazione  2008-2011 approvato con la deliberazione n.
348/07  (di  seguito:  TIT)  e  l'allegato  B,  recante le Condizioni
economiche  per  l'erogazione  del servizio di connessione, approvate
con la deliberazione n. 348/07 (di seguito: TIC);
   - la  lettera  dell'Autorita'  in  data  22  settembre 2003, prot.
RM/M03/2925 (di seguito: lettera 22 settembre 2003).
  Considerato che:
   - il  provvedimento  CIP n. 42/86, con decorrenza dall'1 settembre
1986, ha stabilito, che, per gli usi domestici, la potenza massima da
mettere  a  disposizione  e'  pari  al valore della potenza impegnata
aumentato del 10% e che il contributo di allacciamento richiesto agli
utenti   domestici  e'  commisurato  alla  potenza  massima  messa  a
disposizione,  oltre  che alla quota a copertura della distanza dalla
cabina di riferimento;
   - il  medesimo  provvedimento  CIP n. 42/86, ha previsto una norma
transitoria, in base alla quale, per gli edifici gia' allacciati alla
data   dell'1   settembre   1986,   per  i  quali  il  contributo  di
allacciamento  sia  stato  corrisposto  in  base alle norme di cui al
provvedimento  CIP  n.  949/61, paragrafo C, lettere b) e c), restano
validi  i  valori  di  potenza  massima  a disposizione in franchigia
previsti per ogni unita' immobiliare dal provvedimento CIP n. 1/75;
   - nella  prassi  commerciale,  in occasione della prima variazione
contrattuale,  quale  per esempio una voltura, successiva all'entrata
in  vigore  delle  disposizioni  del  provvedimento  CIP  n.  42/86 e
riguardante  forniture insistenti su prese allacciate precedentemente
alla   entrata   in   vigore  dello  stesso  Cip  42/86,  le  imprese
distributrici   dell'energia  elettrica  provvedono  ad  adeguare  il
livello della potenza massima a disposizione in franchigia applicando
la  richiamata  disposizione  del  provvedimento  CIP  n.  42/86 a un
livello  pari  al  valore  della potenza impegnata aumentato del 10%,
addebitando   ai   clienti  finali  i  corrispettivi  previsti  dalla
normativa in materia di contributi di allacciamento;
   - la prassi di cui al precedente alinea e' stata ritenuta corretta
anche  da  parte  degli  uffici dell'Autorita', come confermato nella
citata lettera 22 settembre 2003.
  Considerato inoltre che:
   - il  comma  8.7  del TIC dispone che per potenze richieste, anche
con successive domande, fino a 30 kW, il distributore puo' installare
un  limitatore  della  potenza  prelevata, fatte salve le esigenze di
sicurezza degli impianti utilizzatori. La potenza disponibile e' pari
alla potenza richiesta complessiva, aumentata del 10%;
   - il  comma  3.3  del  TIT  dispone,  con  riferimento  a  potenze
contrattualmente  impegnate  fino  a 30 kW, che il dispositivo atto a
limitare  la  potenza  prelevata  sia tarato al livello della potenza
contrattualmente impegnata, incrementato almeno del 10%;
   - la  deliberazione  n.  292/06  rende  obbligatoria,  secondo una
pianificazione  temporale  graduale, l'installazione in tutti i punti
di  prelievo in bassa tensione del territorio nazionale di misuratori
elettronici  con  predisposizione  ad  essere  gestiti,  programmati,
potenziati  funzionalmente e a rendere disponibili ai soggetti aventi
titolo i dati di misura rilevanti con modalita' telematiche;
   - l'articolo 4, lettera f), della deliberazione n. 292/06, prevede
che  i  misuratori elettronici monofase relativi ai punti di prelievo
in  bassa tensione debbano essere dotati di dispositivo limitatore di
potenza  prelevabile che consenta, per un tempo indefinito, un supero
fino  al  10% del valore della potenza contrattualmente impegnata, in
conformita' al provvedimento CIP 42/86;
   - il comma 25.1 del TIC dispone che per ogni modifica contrattuale
che  non  richieda un aumento della potenza a disposizione si applica
il   solo   contributo  in  quota  fissa,  a  copertura  degli  oneri
amministrativi di cui alla Tabella 2 del medesimo TIC;
   - alla  luce  dell'evoluzione  della  normativa, in particolare in
relazione alle richiamate disposizioni della deliberazione n. 292/06,
del  TIT  e del TIC, i contratti relativi ad utenze in bassa tensione
con  potenza  contrattualmente impegnata fino a 30kW, a partire dal 1
gennaio  2008,  devono prevedere una potenza disponibile di almeno il
10% superiore alla potenza contrattualmente impegnata;
   - i   meccanismi   regolatori   adottati   per  il  terzo  periodo
garantiscono  alle  imprese  distributrici  la  copertura  dei  costi
connessi   con  la  realizzazione  dei  piani  di  installazione  dei
misuratori  elettronici  e  quindi  anche  per l'attuazione di quanto
disposto dall'articolo 4, lettera f);
   - a   seguito   di   notizie   pubblicate  su  organi  di  stampa,
l'Autorita',  con  successivi  approfondimenti,  ha  potuto accertare
un'applicazione   non   coerente  con  il  combinato  disposto  delle
previsioni normative contenute nella deliberazione n. 292/06, nel TIT
e   nel   TIC  da  parte  delle  imprese  distributrici  dell'energia
elettrica.
  Ritenuto che sia necessario:
   - fornire   un   chiarimento   interpretativo  delle  disposizioni
contenute  nel  TIT  e  nel  TIC relativamente alla limitazione della
potenza  prelevabile  per  le  utenze  in  bassa tensione con potenza
contrattualmente  impegnata  fino  a  30  kW, precisando le modalita'
attuative  delle  disposizioni  entrate  in  vigore  a partire dall'1
gennaio 2008, senza produrre oneri impropri sui clienti del servizio;
   - chiarire  che  gli  adeguamenti  delle  potenze  disponibili dei
contratti  per  utenze in bassa tensione con potenza contrattualmente
impegnata  fino  a  30 kW, necessari per rendere i medesimi contratti
coerenti  con le disposizioni previste dalla deliberazione n. 292/06,
dal  TIT  e  dal TIC, a partire dal primo gennaio 2008, devono essere
effettuati   senza  oneri  per  il  richiedente,  in  quanto  l'onere
corrispondente  trova  gia' copertura nel sistema tariffario adottato
per il terzo periodo di regolazione;
   - prevedere  che  per richieste di ulteriori aumenti di potenza, i
contributi  previsti  dal  comma  6.6  del TIC siano conseguentemente
applicati solo sulla quota di potenza eccedente il livello di potenza
disponibile  determinato  a  seguito  degli  adeguamenti  di  cui  al
precedente ritenuto;
   - disporre  che  siano  restituite eventuali somme addebitate agli
utenti  del  servizio di distribuzione a partire dall'1 gennaio 2008,
per i casi di adeguamento della potenza disponibile a un livello pari
a  quello  della  potenza  contrattualmente  impegnata,  incrementato
almeno del 10%

                               DELIBERA

  1. A decorrere dall'1 gennaio 2008, per le fattispecie disciplinate
dalle   norme  transitorie  del  provvedimento  CIP  n.  42/86,  come
richiamate nelle premesse della presente deliberazione, l'adeguamento
della  potenza  disponibile  alle disposizioni previste dal comma 3.3
del  TIT non comporta l'addebito dei corrispettivi previsti dal comma
6.6 del TIC.
  2.  In relazione ai punti di prelievo di cui al precedente punto 1,
la cui potenza sia limitata a un valore inferiore al minimo stabilito
dalle   disposizioni   di   cui  al  comma  3.3  del  TIT,  l'impresa
distributrice   provvede   all'adeguamento  del  dispositivo  atto  a
limitare  la  potenza  prelevata  in occasione dell'installazione dei
misuratori  elettronici prevista dal comma 8.1 della deliberazione n.
292/06  e  in ogni caso in occasione di situazioni che comportino una
variazione contrattuale.
  3.  Eventuali addebiti di contributi connessi all'adeguamento della
potenza  disponibile  di  cui  al  punto 2, applicati in occasione di
modifiche  contrattuali  intervenute  successivamente  all'entrata in
vigore  del  TIT,  devono  essere stornati entro il 31 dicembre 2009,
provvedendo  ai  relativi rimborsi ai clienti interessati nella prima
bolletta utile.
  4. Il presente provvedimento e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  Italiana  e  sul  sito internet dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e il gas (www.autorita.energia.it), ed entra in
vigore dalla data della sua prima pubblicazione
        Milano, 26 settembre 2008
                                              Il presidente: Ortis