L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 29 settembre 2008
  Visti:
   - la  direttiva  2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2003;
   - la legge 14 novembre 1995, n. 481;
   - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
   - il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
   - la legge 23 agosto 2004, n. 239;
   - la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del
decreto  legge  18  giugno  2007,  n.  73, recante misure urgenti per
l'attuazione    di    disposizioni    comunitarie   in   materia   di
liberalizzazione  dei  mercati  dell'energia  (di  seguito:  legge n.
125/07);
   - il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre
2003,  recante assunzione della titolarita' delle funzioni di garante
della  fornitura  dei  clienti  vincolati  da  parte  della  societa'
Acquirente unico Spa e direttive alla medesima societa';
   - il  decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico 15 novembre
2007,  recante  determinazione  delle  modalita'  per  la vendita sul
mercato,  per  l'anno 2008, dell'energia elettrica di cui all'art. 3,
comma  12,  del D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore dei
servizi elettrici - GSE Spa;
   - il  decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico 18 dicembre
2007, recante determinazione delle modalita' e delle condizioni delle
importazioni  di  energia  elettrica  per  l'anno  2008  e  direttive
all'Acquirente  unico  Spa  in  materia  di  contratti pluriennali di
importazione per l'anno 2008.
  Visti:
   - la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di   seguito:   l'Autorita')   16   ottobre  2003,  n.  118/03  come
successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n.
118/03);
   - la  deliberazione  dell'Autorita' 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in
particolare   l'Allegato   A,   come   successivamente  modificato  e
integrato;
   - la deliberazione dell'Autorita' 27 luglio 2006, n. 165/06;
   - la  deliberazione  dell'Autorita'  27  giugno  2007, n. 156/07 e
l'allegato  Testo  integrato  delle  disposizioni  dell'Autorita' per
l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior
tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge
18  giugno  2007  n.  73/07, approvato con la medesima deliberazione,
come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
   - la deliberazione dell'Autorita' 16 luglio 2007, n. 177/07;
   - la deliberazione dell'Autorita' 27 settembre 2007, n. 237/07;
   - la deliberazione dell'Autorita' 31 ottobre 2007, n. 278/07 e, in
particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato
(di seguito: TILP);
   - la deliberazione dell'Autorita' 18 dicembre 2007, n. 329/07;
   - la deliberazione dell'Autorita' 19 dicembre 2007, n. 331/07;
   - le  deliberazioni dell'Autorita' 29 dicembre 2007, n. 348/07, n.
350/07, n. 351/07 e n. 352/07;
   - la deliberazione dell'Autorita' 28 marzo 2008, ARG/elt 37/08;
   - la  deliberazione  dell'Autorita'  21 aprile 2008, ARG/elt 48/08
(di seguito: deliberazione ARG/elt 48/08);
   - la deliberazione dell'Autorita' 9 maggio 2008, ARG/elt 56/08;
   - la deliberazione dell'Autorita' 17 giugno 2008, ARG/elt 78/08;
   - la deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2008, ARG/elt 85/08;
   - la  deliberazione  dell'Autorita'  11  settembre  2008,  ARG/elt
122/08.
  Viste:
   - la   comunicazione  della  societa'  Acquirente  unico  Spa  (di
seguito:  l'Acquirente  unico) del 12 settembre 2008, prot. Autorita'
n. 28314 del 23 settembre 2008;
   - la  comunicazione  dell'Acquirente  unico del 12 settembre 2008,
prot.   Autorita'   n.  28468  del  25  settembre  2008  (di  seguito
comunicazione 12 settembre 2008);
   - la  comunicazione  di  Terna  Spa  (di  seguito:  Terna)  del 16
settembre 2008, prot. Autorita' n. 28315 del 23 settembre 2008;
   - la  comunicazione  di  Terna  Spa  del  22 settembre 2008, prot.
Autorita' n. 28316 del 23 settembre 2008;
   - la  comunicazione  di  Terna  Spa  del  26 settembre 2008, prot.
Autorita' n. 28601 del 26 settembre 2008;
   - la nota della Direzione Mercati 5 agosto 2008, prot. 23763, agli
esercenti  la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti
delle imprese distributrici alimentano piu' di 100.000 clienti finali
(di seguito: nota agli esercenti la maggior tutela);
   - la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico
(di  seguito:  Cassa)  del  17 settembre 2008, prot. 001848, ricevuta
dall'Autorita' in data 26 settembre 2008, prot. generale n. 28579.
  Considerato che:
   - il  TIV  definisce disposizioni in materia di servizi di vendita
dell'energia  elettrica  di  maggior  tutela  e  di  salvaguardia, in
attuazione di quanto previsto dalla legge n. 125/07;
   - ai  sensi dell'articolo 7 del TIV il servizio di maggior tutela,
tra l'altro, prevede l'applicazione di:
   a) corrispettivo PED;
   b) corrispettivo PPE;
   c) componente UC1;
   d) componente DISPBT e che i corrispettivi di cui alle lettere a),
b) e c) siano aggiornati e pubblicati trimestralmente dall'Autorita';
   - il   corrispettivo  PED  e'  determinato  coerentemente  con  la
finalita' di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior
tutela  per  l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai
propri clienti cui e' effettivamente erogato tale servizio;
   - gli  elementi  PE  e  PD  del corrispettivo PED sono fissati, in
ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi sostenuti o che si
stima  saranno  sostenuti  dall'Acquirente  unico rispettivamente per
l'acquisto  e il dispacciamento dell'energia elettrica destinata alla
maggior tutela;
   - a  partire  dall'aggiornamento  per il secondo trimestre 2008 (1
aprile  - 30 giugno) l'Autorita' ha adottato una nuova metodologia di
calcolo  del  recupero,  determinato come differenza tra la stima dei
costi  annui  di  approvvigionamento dell'Acquirente unico e la stima
del  gettito  del  corrispettivo PED su base annua come rivalutata in
occasione  dei  successivi  aggiornamenti, tenuto conto degli importi
derivanti   dal   conguaglio  del  load  profiling,  ai  sensi  della
deliberazione n. 118/03 e del TILP;
   - il  comma 13.2 del TIV prevede che, ai fini delle determinazioni
degli  elementi  PE  e PD e del corrispettivo PED, l'Acquirente unico
invii   all'Autorita'   la   stima   dei   propri  costi  unitari  di
approvvigionamento  relativi  all'anno  solare, nonche' la differenza
tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre
precedente  e  i  costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel
medesimo periodo;
   - sulla  base  delle  informazioni  ricevute  dagli  esercenti  la
maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese
distributrici  alimentano  piu'  di  100.000 clienti finali che hanno
risposto   alla  nota  agli  esercenti  la  maggior  tutela  e  delle
informazioni  ricevute  dall'Acquirente unico, l'importo del recupero
e'  stimato  pari  a circa 278 milioni di euro, di cui 192 milioni di
euro sono riconducibili ai costi di acquisto dell'energia elettrica e
i  rimanenti  86  milioni  di  euro  sono  riconducibili  ai costi di
dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico;
   - con  comunicazione  12 settembre 2008 l'Acquirente unico ha reso
disponibili   i   dati   relativi   ai   prezzi   di   cessione   per
l'approvvigionamento  di  energia  elettrica  destinata  alla maggior
tutela nel periodo gennaio - dicembre 2007 ricalcolati ai sensi delle
disposizioni  della deliberazione ARG/elt 48/08; e che, sulla base di
tali   informazioni,  il  costo  di  approvvigionamento  dell'energia
elettrica destinata alla maggior tutela nel medesimo anno risulta nel
complesso  inferiore  di  circa  53 milioni di euro rispetto a quanto
stimato in occasione dell'aggiornamento per il terzo trimestre 2008;
   - conseguentemente  a  quanto  esposto  nel  precedente alinea, lo
scostamento  residuo  tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico per
l'approvvigionamento  di  energia  elettrica  destinata  alla maggior
tutela nel 2007 e ribaltati nei prezzi di cessione ed i costi stimati
a  partire  dai dati a suo tempo comunicati dal medesimo soggetto, ai
fini  della determinazione della componente CCA per il primo semestre
2007  e  del  corrispettivo PED nel secondo semestre 2007, risulta ad
oggi quantificabile in circa 32 milioni di euro;
   - con   riferimento  al  sistema  di  perequazione  dei  costi  di
approvvigionamento  dell'energia  elettrica per i clienti del mercato
vincolato/tutelato relativo all'anno 2007, i cui termini sono sospesi
dalla  deliberazione  ARG/elt  78/08  fino a successivo provvedimento
dell'Autorita',  le prime informazioni rese disponibili dalle imprese
distributrici,  ancorche'  provvisorie, evidenziano che lo squilibrio
di  perequazione  potrebbe  essere superiore ai 32 milioni di euro di
cui al precedente alinea;
   - le  prime  stime relative al suddetto squilibrio di perequazione
sono  da intendersi provvisorie in quanto non inserite in un contesto
sistematico  di  raccolta  dati  per  la  perequazione  e poiche' non
tengono  conto  dei  conguagli  quantificabili  successivamente  alla
definizione delle partite economiche di conguaglio load profiling;
   - gli  squilibri  residui del sistema di perequazione dei costi di
approvvigionamento  dell'energia  elettrica  destinata ai clienti del
mercato  vincolato  relativi  agli  anni  2004  e  2005,  nonche' gli
squilibri  residui  del  sistema  di  perequazione dei medesimi costi
relativi  all'anno  2006 sulla base dei dati fino ad ora disponibili,
risultano interamente recuperati;
   - il    differenziale   residuo   emerso   dal   confronto   della
valorizzazione  ex  ante  (effettuata  dall'Autorita'  nei  trimestri
precedenti)  ed  ex  post  dei  costi di acquisto e di dispacciamento
sostenuti  dall'Acquirente  unico nel periodo gennaio - dicembre 2007
deve essere recuperato tramite la componente UC1 di cui comma 1.1 del
TIV;
   - le  disponibilita'  finanziarie  complessive attualmente gestite
dalla  Cassa,  ove  necessario,  paiono  adeguate a gestire eventuali
transitorie  carenze  del  Conto  per  la  perequazione  dei costi di
approvvigionamento  di  cui  al  comma  54.1,  lettera  g)  del  TIT,
alimentato dalla componente UC1;
   - tenuto  conto  delle  informazioni  rese disponibili dalla Cassa
circa  le  disponibilita'  del Conto oneri per la commercializzazione
dell'energia,  sembra  emergere  una necessita' di gettito e che tale
necessita',  tenuto  anche  conto  delle risultanze dell'attivita' di
monitoraggio condotta dall'Autorita', e' principalmente riconducibile
all'uscita   dei   clienti   dal  servizio  di  maggior  tutela,  con
particolare riferimento ai clienti non domestici.
  Ritenuto opportuno:
   - dimensionare  le aliquote di recupero da applicare agli elementi
PE  e  PD del corrispettivo PED in modo da recuperare gli importi nei
successivi sei mesi;
   - modificare in aumento la stima del costo medio annuo di acquisto
dell'energia   elettrica  dell'Acquirente  unico  rispetto  al  terzo
trimestre   dell'anno  2008,  adeguando  conseguentemente  il  valore
dell'elemento PE;
   - modificare  in  aumento  la  stima  del  costo  medio  annuo  di
dispacciamento  dell'energia elettrica dell'Acquirente unico rispetto
al  terzo  trimestre  dell'anno  2008,  adeguando conseguentemente il
valore dell'elemento PD;
   - fissare  l'aliquota  della  componente UC1 ad un livello tale da
consentire   la   copertura   entro   la   fine  dell'anno  2008  del
differenziale  residuo  emerso  dal confronto della valorizzazione ex
ante  ed  ex post dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti
dall'Acquirente  unico  nell'anno  2007  e  che tenga conto sia della
possibilita'   di   eventuali   ulteriori  esigenze  di  gettito  che
potrebbero derivare dell'applicazione del meccanismo di perequazione,
sia  delle  disponibilita' finanziare complessive attualmente gestite
dalla Cassa;
   - adeguare  il  valore  della componente DISPBT con riferimento ai
clienti non domestici

                              DELIBERA

                             Articolo 1
                             Definizioni

  1.  Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni
riportate all'articolo 1 del TIV.