L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 23 settembre 2008 Visti: - la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003; - la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003; - il regolamento (CE) 1606/2002 del Parlamento Europeo e Consiglio, del 19 luglio 2002; - la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'articolo 21; - la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95); - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; - il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; - il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6; - la legge 27 ottobre 2003, n. 290; - la legge 23 agosto 2004, n. 239; - il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38; - il decreto legge 18 giugno 2007, n 73; - la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia"; - il decreto del Ministero delle attivita' produttive 21 ottobre 2005; - il decreto del Ministero delle attivita' produttive 11 aprile; - la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 22 marzo 2005, n. 46/05; - la deliberazione dell'Autorita' 1 agosto 2005, n. 167/05; - la deliberazione dell'Autorita' 4 agosto 2005, n. 178/05; - la deliberazione dell'Autorita' 3 marzo 2006, n. 50/06; - la deliberazione dell'Autorita' 18 gennaio 2007, n. 11/07 (di seguito: deliberazione n. 11/07); - l'allegato A alla deliberazione n. 11/07, Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione (di seguito: TIU); - la deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007, n. 156/07; - la deliberazione dell'Autorita' 4 ottobre 2007, n. 253/07; - la deliberazione dell'Autorita' 7 dicembre 2007, n. 310/07; - la deliberazione dell'Autorita' 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08; - il documento per la consultazione 26 giugno 2008 recante "Linee guida in materia di predisposizione del programma di adempimenti per l'implementazione della separazione funzionale di cui all'allegato a alla deliberazione n. 11/07: obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas", DCO 22/08; - le sentenze del Tribunale amministrativo regionale (TAR) per la Lombardia 21 febbraio 2008, n. 385/08, 386/08, 387/08, 388/08, 389/08, 390/08, 391/08, 392/08, 393/08, 394/08, 395/08, 399/08, 402/08. Considerato che: - le direttive europee 2003/54/CE e 2003/55/CE, relative, rispettivamente, a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e per il mercato del gas naturale prevedono la separazione funzionale tra le attivita' relative alle infrastrutture essenziali per la fornitura ai clienti finali e le altre attivita' ai fini della promozione della concorrenza nei due settori; - le citate direttive per la parte relativa alla separazione funzionale sono state recepite con legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07); - con deliberazione n. 11/07 e s.m.i. l'Autorita' ha adottato le disposizioni relative alla separazione funzionale ed alla separazione contabile; - l'articolo 5 della deliberazione n. 11/07 rimanda ad un successivo provvedimento la definizione delle linee guida in materia di predisposizione del programma di adempimenti; - l'art. 12, comma 2 del TIU prevede che il Gestore indipendente predispone e aggiorna un programma di adempimenti, secondo le linee guida definite dall'Autorita', contenente le misure per perseguire le finalita' di cui all'art. 2, comma 1 del medesimo TIU, in particolare per escludere comportamenti discriminatori e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza; - il medesimo articolo 12, comma 2 del TIU prevede che il programma di adempimenti indichi gli obblighi dei componenti del Gestore indipendente e del personale subordinato per raggiungere tale obbiettivo; - l'Autorita' ha istituito un gruppo di lavoro informale in materia di separazione contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nei settori del gas e dell'energia elettrica nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorita' del 27 giugno 2005 n. 127/05 e tale gruppo di lavoro si e' piu' volte riunito sia in vista della definizione della deliberazione n. 11/07, sia per definire gli schemi contabili e il manuale applicativo della medesima separazione contabile, sia, infine, per un confronto sulle indicazioni relative alle linee guida del programma degli adempimenti; - nel corso dell' incontro tenutosi il 12 giugno 2008 con il suddetto gruppo di lavoro, la Direzione tariffe ha presentato una prima proposta di articolato relativa alle linee guida in materia di predisposizione del programma di adempimenti. Nel corso dell'incontro e' emersa l'esigenza di sottoporre la predetta proposta ad una piu' ampia consultazione;l'Autorita' ha pertanto diffuso la proposta attraverso il documento per la consultazione 26 giugno 2008 DCO 22/08. Considerato altresi' che: - le linee guida in materia di predisposizione del programma di adempimenti rappresentano una sistematizzazione ed un chiarimento di quanto previsto nel TIU e le stesse devono essere considerate come un supporto alle imprese nel processo di identificazione delle aree di maggior rischio e delle relative misure di prevenzione, senza tuttavia costituire un elenco esaustivo delle stesse alla luce delle differenze che esistono sotto il profilo dimensionale ed organizzativo tra gli esercenti dei settori dell'energia elettrica e del gas soggetti agli obblighi di separazione funzionale; - le richiamate sentenze del TAR Lombardia hanno annullato le disposizioni della deliberazione n. 11/07, che prevedevano l'inclusione dei dirigenti tra i componenti del Gestore e il loro assoggettamento al relativo regime di incompatibilita' e hanno chiarito che il personale dirigente "puo' restare assoggettato ad obblighi specifici comportamentali direttamente imposti dal Gestore nel suo programma di adempimenti" - avverso tali sentenze e' stato proposto appello, tuttora pendente, sia dall'Autorita' sia dagli operatori economici; - nell'ambito del processo di consultazione sul documento DCO 22/08, gli operatori hanno formulato le seguenti osservazioni principali: a) fino a diversa valutazione del giudice di appello, le norme contenute nella delibera sulle linee guida per la predisposizione del programma di adempimenti dovrebbero riflettere il contenuto delle sentenze del TAR, nella parte in cui hanno stabilito che sono componenti del Gestore Indipendente solo gli amministratori ovvero i membri del consiglio di gestione; b) la figura del "responsabile dei rapporti con l'Autorita' in merito all'attuazione del programma degli adempimenti non e' prevista dal TIU e che quindi dovrebbe essere lasciata ai Gestori Indipendenti la possibilita' di ricoprire tale ruolo; c) per la definizione delle regole di comportamento previste per il personale, anziche' fare riferimento al concetto di "codice etico" sarebbe piu' opportuno lasciare a ciascun esercente la liberta' di utilizzare, a parita' di efficacia, lo strumento organizzativo piu' adeguato alla propria realta' aziendale; d) gli obblighi previsti in materia di gestione dei dati dovrebbero essere riferiti esclusivamente alle informazioni commercialmente sensibili; e) gli obblighi in materia di separazione contabile, essendo gia' accuratamente disciplinati dalla Parte V della deliberazione n. 11/07, non dovrebbero rientrare nel programma di adempimenti che, coerentemente con l'articolo 12 del TIU deve riguardare esclusivamente gli obblighi in materia di separazione funzionale; f) imporre una modifica ai contratti di lavoro gia' stipulati e negoziati al livello di contrattazione collettiva, al fine di rispettare i requisiti di indipendenza previsti dal TIU, sarebbe difficilmente realizzabile a causa degli elevati costi di transazione e delle difficolta' di modificare i contratti nazionali negoziati con le organizzazioni sindacali; g) la separazione fisica delle banche dati sarebbe un'operazione costosa e con tempi lunghi e ad essa sarebbe preferibile la semplice separazione logica delle stesse. Ritenuto necessario che: - pur nel rispetto delle differenze che esistono sotto il profilo dimensionale ed organizzativo tra gli esercenti dei settori dell'energia elettrica e del gas soggetti agli obblighi di separazione funzionale, le linee guida debbano prevedere un contenuto minimo obbligatorio per il raggiungimento delle finalita' della separazione funzionale ed in particolare per escludere comportamenti discriminatori nella gestione delle attivita' oggetto di separazione funzionale; - in relazione alle suddette linee guida, debbano essere esplicitati gli obblighi minimali a carico del Gestore indipendente per l'effettiva applicazione del programma di adempimenti; - debbano essere previste specifiche disposizioni in relazione al contenuto minimale del programma di adempimenti in relazione alla struttura organizzativa e gestionale del Gestore indipendente, ai poteri di quest'ultimo, alle procedure di predisposizione del budget delle risorse e del piano di sviluppo delle infrastrutture, alle procedure di approvvigionamento di beni e servizi dall'esterno nonche' ai flussi decisionali all'interno dell'impresa, affinche' il programma stesso sia strumento idoneo al perseguimento delle finalita' della separazione funzionale; - il Gestore indipendente, per ottemperare agli obblighi previsti dal Titolo III del TIU, debba dotarsi di strumenti conoscitivi e di trasparenza sulle attivita' separate funzionalmente, con particolare riferimento ai rapporti con le parti correlate. Ritenuto altresi' opportuno: - che, in esecuzione delle citate sentenze del TAR e fermo restando l'appello proposto dall'Autorita', il programma di adempimenti attualmente imponga l'obbligo di verifica dei requisiti di indipendenza per i soggetti interessati, rappresentati ad oggi dai componenti del Gestore indipendente ed in futuro anche dai dirigenti nel caso in cui le suddette sentenze di primo grado vengano sul punto riformate all'esito del giudizio d'appello; - accogliere le osservazioni degli operatori in merito al trattamento dei dati limitatamente alle informazioni commercialmente sensibili, allo strumento da utilizzare per le regole di comportamento del personale, alla possibilita' di nominare la figura del referente dell'Autorita' nella figura dello stesso Gestore indipendente e alla necessita' di salvaguardare i requisiti patrimoniali acquisiti nei contratti di lavoro gia' stipulati anteriormente all'entrata in vigore del TIU; - non accogliere le osservazioni degli operatori in merito all'esclusione degli obblighi per il Gestore indipendente in merito al controllo sulla separazione contabile in quanto la corretta applicazione delle procedure di quest'ultima rappresenta uno strumento e un requisito essenziale per il conseguimento delle finalita' della separazione funzionale; - non accogliere le osservazioni degli operatori in merito alla separazione fisica delle banche dati in quanto condizione essenziale per perseguire le finalita' della separazione funzionale DELIBERA Articolo 1 Definizioni 1.1 Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 11/07, "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione" (di seguito: TIU), cui si aggiungono le seguenti definizioni: - personale: persone fisiche legate all'impresa verticalmente integrata da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita; - personale coinvolto: e' la parte del personale che, direttamente od indirettamente, svolge mansioni relative all'attivita' in separazione funzionale come definita dal TIU; - parte correlata: e' qualsiasi soggetto o ente rientrante nella definizione di parte correlata di cui al principio contabile internazionale (IAS) n. 24;