L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 23 settembre 2008
  Visti:
   - la  direttiva  2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2003;
   - la  direttiva  2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2003;
   - il   regolamento   (CE)   1606/2002  del  Parlamento  Europeo  e
Consiglio, del 19 luglio 2002;
   - la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'articolo 21;
   - la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
   - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
   - il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
   - il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
   - la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
   - la legge 23 agosto 2004, n. 239;
   - il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;
   - il decreto legge 18 giugno 2007, n 73;
   - la  legge  3  agosto  2007,  n. 125 di conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto  legge  18  giugno  2007, n. 73, recante
misure  urgenti  per  l'attuazione  di  disposizioni  comunitarie  in
materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia";
   - il  decreto  del Ministero delle attivita' produttive 21 ottobre
2005;
   - il decreto del Ministero delle attivita' produttive 11 aprile;
   - la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita') 22 marzo 2005, n. 46/05;
   - la deliberazione dell'Autorita' 1 agosto 2005, n. 167/05;
   - la deliberazione dell'Autorita' 4 agosto 2005, n. 178/05;
   - la deliberazione dell'Autorita' 3 marzo 2006, n. 50/06;
   - la  deliberazione  dell'Autorita'  18 gennaio 2007, n. 11/07 (di
seguito: deliberazione n. 11/07);
   - l'allegato  A alla deliberazione n. 11/07, Testo integrato delle
disposizioni  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il gas in
merito  agli  obblighi  di  separazione  amministrativa  e  contabile
(unbundling)   per  le  imprese  operanti  nei  settori  dell'energia
elettrica   e   del  gas  e  relativi  obblighi  di  pubblicazione  e
comunicazione (di seguito: TIU);
   - la deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007, n. 156/07;
   - la deliberazione dell'Autorita' 4 ottobre 2007, n. 253/07;
   - la deliberazione dell'Autorita' 7 dicembre 2007, n. 310/07;
   - la deliberazione dell'Autorita' 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08;
   - il  documento per la consultazione 26 giugno 2008 recante "Linee
guida  in materia di predisposizione del programma di adempimenti per
l'implementazione  della separazione funzionale di cui all'allegato a
alla deliberazione n. 11/07: obblighi di separazione amministrativa e
contabile   (unbundling)   per   le   imprese  operanti  nei  settori
dell'energia elettrica e del gas", DCO 22/08;
   - le  sentenze del Tribunale amministrativo regionale (TAR) per la
Lombardia  21  febbraio  2008,  n.  385/08,  386/08,  387/08, 388/08,
389/08,  390/08,  391/08,  392/08,  393/08,  394/08,  395/08, 399/08,
402/08.
  Considerato che:
   - le   direttive   europee   2003/54/CE  e  2003/55/CE,  relative,
rispettivamente,  a  norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica  e per il mercato del gas naturale prevedono la separazione
funzionale  tra  le attivita' relative alle infrastrutture essenziali
per la fornitura ai clienti finali e le altre attivita' ai fini della
promozione della concorrenza nei due settori;
   - le  citate  direttive  per  la  parte  relativa alla separazione
funzionale  sono  state  recepite con legge 3 agosto 2007, n. 125, di
conversione  del  decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure
urgenti  per  l'attuazione  di disposizioni comunitarie in materia di
liberalizzazione  dei  mercati  dell'energia  (di  seguito:  legge n.
125/07);
   - con  deliberazione  n. 11/07 e s.m.i. l'Autorita' ha adottato le
disposizioni relative alla separazione funzionale ed alla separazione
contabile;
   - l'articolo   5  della  deliberazione  n.  11/07  rimanda  ad  un
successivo  provvedimento la definizione delle linee guida in materia
di predisposizione del programma di adempimenti;
   - l'art.  12,  comma 2 del TIU prevede che il Gestore indipendente
predispone  e  aggiorna un programma di adempimenti, secondo le linee
guida definite dall'Autorita', contenente le misure per perseguire le
finalita' di cui all'art. 2, comma 1 del medesimo TIU, in particolare
per  escludere  comportamenti  discriminatori e garantisce che ne sia
adeguatamente controllata l'osservanza;
   - il  medesimo  articolo  12,  comma  2  del  TIU  prevede  che il
programma  di  adempimenti  indichi  gli  obblighi dei componenti del
Gestore indipendente e del personale subordinato per raggiungere tale
obbiettivo;
   - l'Autorita'  ha  istituito  un  gruppo  di  lavoro  informale in
materia  di  separazione  contabile  e  amministrativa per i soggetti
giuridici  che  operano  nei settori del gas e dell'energia elettrica
nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorita'
del 27 giugno 2005 n. 127/05 e tale gruppo di lavoro si e' piu' volte
riunito  sia in vista della definizione della deliberazione n. 11/07,
sia  per definire gli schemi contabili e il manuale applicativo della
medesima  separazione  contabile, sia, infine, per un confronto sulle
indicazioni   relative   alle   linee   guida   del  programma  degli
adempimenti;
   - nel  corso  dell'  incontro  tenutosi  il  12 giugno 2008 con il
suddetto  gruppo  di  lavoro,  la Direzione tariffe ha presentato una
prima  proposta di articolato relativa alle linee guida in materia di
predisposizione del programma di adempimenti. Nel corso dell'incontro
e'  emersa  l'esigenza di sottoporre la predetta proposta ad una piu'
ampia  consultazione;l'Autorita'  ha  pertanto  diffuso  la  proposta
attraverso  il  documento  per  la  consultazione  26 giugno 2008 DCO
22/08.
  Considerato altresi' che:
   - le  linee  guida  in materia di predisposizione del programma di
adempimenti  rappresentano una sistematizzazione ed un chiarimento di
quanto previsto nel TIU e le stesse devono essere considerate come un
supporto  alle  imprese nel processo di identificazione delle aree di
maggior  rischio  e  delle  relative  misure  di  prevenzione,  senza
tuttavia  costituire un elenco esaustivo delle stesse alla luce delle
differenze   che   esistono   sotto   il   profilo   dimensionale  ed
organizzativo  tra gli esercenti dei settori dell'energia elettrica e
del gas soggetti agli obblighi di separazione funzionale;
   - le  richiamate  sentenze  del  TAR  Lombardia hanno annullato le
disposizioni   della   deliberazione   n.   11/07,   che  prevedevano
l'inclusione  dei  dirigenti  tra  i componenti del Gestore e il loro
assoggettamento  al  relativo  regime  di  incompatibilita'  e  hanno
chiarito  che  il  personale  dirigente "puo' restare assoggettato ad
obblighi  specifici  comportamentali direttamente imposti dal Gestore
nel suo programma di adempimenti"
   - avverso   tali  sentenze  e'  stato  proposto  appello,  tuttora
pendente, sia dall'Autorita' sia dagli operatori economici;
   - nell'ambito  del  processo  di  consultazione  sul documento DCO
22/08,   gli  operatori  hanno  formulato  le  seguenti  osservazioni
principali:
   a)  fino  a  diversa  valutazione del giudice di appello, le norme
contenute nella delibera sulle linee guida per la predisposizione del
programma  di  adempimenti  dovrebbero  riflettere il contenuto delle
sentenze  del  TAR,  nella  parte  in  cui  hanno  stabilito che sono
componenti  del Gestore Indipendente solo gli amministratori ovvero i
membri del consiglio di gestione;
   b)  la  figura  del  "responsabile dei rapporti con l'Autorita' in
merito all'attuazione del programma degli adempimenti non e' prevista
dal TIU e che quindi dovrebbe essere lasciata ai Gestori Indipendenti
la possibilita' di ricoprire tale ruolo;
   c)  per  la definizione delle regole di comportamento previste per
il personale, anziche' fare riferimento al concetto di "codice etico"
sarebbe  piu'  opportuno  lasciare a ciascun esercente la liberta' di
utilizzare,  a  parita' di efficacia, lo strumento organizzativo piu'
adeguato alla propria realta' aziendale;
   d)   gli  obblighi  previsti  in  materia  di  gestione  dei  dati
dovrebbero   essere   riferiti   esclusivamente   alle   informazioni
commercialmente sensibili;
   e)  gli obblighi in materia di separazione contabile, essendo gia'
accuratamente  disciplinati  dalla  Parte  V  della  deliberazione n.
11/07,  non  dovrebbero  rientrare  nel programma di adempimenti che,
coerentemente   con   l'articolo   12   del   TIU   deve   riguardare
esclusivamente gli obblighi in materia di separazione funzionale;
   f)  imporre  una  modifica ai contratti di lavoro gia' stipulati e
negoziati  al  livello  di  contrattazione  collettiva,  al  fine  di
rispettare  i  requisiti  di  indipendenza  previsti dal TIU, sarebbe
difficilmente realizzabile a causa degli elevati costi di transazione
e delle difficolta' di modificare i contratti nazionali negoziati con
le organizzazioni sindacali;
   g)  la  separazione fisica delle banche dati sarebbe un'operazione
costosa  e con tempi lunghi e ad essa sarebbe preferibile la semplice
separazione logica delle stesse.
  Ritenuto necessario che:
   - pur  nel rispetto delle differenze che esistono sotto il profilo
dimensionale   ed   organizzativo   tra  gli  esercenti  dei  settori
dell'energia   elettrica   e   del  gas  soggetti  agli  obblighi  di
separazione funzionale, le linee guida debbano prevedere un contenuto
minimo  obbligatorio  per  il  raggiungimento  delle  finalita' della
separazione  funzionale ed in particolare per escludere comportamenti
discriminatori  nella gestione delle attivita' oggetto di separazione
funzionale;
   - in   relazione   alle   suddette  linee  guida,  debbano  essere
esplicitati  gli  obblighi minimali a carico del Gestore indipendente
per l'effettiva applicazione del programma di adempimenti;
   - debbano  essere previste specifiche disposizioni in relazione al
contenuto  minimale  del  programma  di adempimenti in relazione alla
struttura  organizzativa  e  gestionale  del Gestore indipendente, ai
poteri  di quest'ultimo, alle procedure di predisposizione del budget
delle  risorse  e  del  piano  di sviluppo delle infrastrutture, alle
procedure  di  approvvigionamento  di  beni  e  servizi  dall'esterno
nonche'  ai flussi decisionali all'interno dell'impresa, affinche' il
programma   stesso   sia  strumento  idoneo  al  perseguimento  delle
finalita' della separazione funzionale;
   - il  Gestore indipendente, per ottemperare agli obblighi previsti
dal  Titolo  III del TIU, debba dotarsi di strumenti conoscitivi e di
trasparenza  sulle attivita' separate funzionalmente, con particolare
riferimento ai rapporti con le parti correlate.
  Ritenuto altresi' opportuno:
   - che,  in  esecuzione  delle  citate  sentenze  del  TAR  e fermo
restando   l'appello   proposto   dall'Autorita',   il  programma  di
adempimenti  attualmente  imponga l'obbligo di verifica dei requisiti
di indipendenza per i soggetti interessati, rappresentati ad oggi dai
componenti  del Gestore indipendente ed in futuro anche dai dirigenti
nel caso in cui le suddette sentenze di primo grado vengano sul punto
riformate all'esito del giudizio d'appello;
   - accogliere   le   osservazioni  degli  operatori  in  merito  al
trattamento  dei dati limitatamente alle informazioni commercialmente
sensibili,   allo   strumento   da   utilizzare   per  le  regole  di
comportamento  del personale, alla possibilita' di nominare la figura
del  referente  dell'Autorita'  nella  figura  dello  stesso  Gestore
indipendente   e   alla   necessita'  di  salvaguardare  i  requisiti
patrimoniali   acquisiti  nei  contratti  di  lavoro  gia'  stipulati
anteriormente all'entrata in vigore del TIU;
   - non   accogliere  le  osservazioni  degli  operatori  in  merito
all'esclusione  degli  obblighi per il Gestore indipendente in merito
al  controllo  sulla  separazione  contabile  in  quanto  la corretta
applicazione   delle   procedure   di  quest'ultima  rappresenta  uno
strumento  e  un  requisito  essenziale  per  il  conseguimento delle
finalita' della separazione funzionale;
   - non  accogliere  le  osservazioni degli operatori in merito alla
separazione  fisica delle banche dati in quanto condizione essenziale
per perseguire le finalita' della separazione funzionale

                              DELIBERA

                             Articolo 1
                             Definizioni

  1.1  Ai  fini  del presente provvedimento valgono le definizioni di
cui  all'Allegato  A  alla  deliberazione  n. 11/07, "Testo integrato
delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
merito  agli  obblighi  di  separazione  amministrativa  e  contabile
(unbundling)   per  le  imprese  operanti  nei  settori  dell'energia
elettrica   e   del  gas  e  relativi  obblighi  di  pubblicazione  e
comunicazione"  (di  seguito:  TIU),  cui  si  aggiungono le seguenti
definizioni:
   - personale:  persone  fisiche  legate  all'impresa  verticalmente
integrata  da  un  rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto di
consulenza o di prestazione d'opera retribuita;
   - personale coinvolto: e' la parte del personale che, direttamente
od   indirettamente,   svolge   mansioni  relative  all'attivita'  in
separazione funzionale come definita dal TIU;
   - parte  correlata:  e' qualsiasi soggetto o ente rientrante nella
definizione   di  parte  correlata  di  cui  al  principio  contabile
internazionale (IAS) n. 24;