L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 2 ottobre 2008
  Visti:
   - l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995,
n. 481;
   - la legge 24 novembre 1981, n. 689;
   - l'art. 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto
dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
   - l'art. 133 del codice penale;
   - il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio 2001, n.
244;
   - la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di   seguito:   Autorita')  20  maggio  1997,  n.  61/97  contenente
"Disposizioni  generali in materia di svolgimento dei procedimenti di
formazione delle decisioni di competenza dell'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas  ai sensi dell'art. 2, comma 27, della legge 14
novembre  1995, n. 481 recante norme per la concorrenza e regolazione
dei servizi di pubblica utilita'";
   - l'art. 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
   - l'art.  23  del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16
dicembre 2002.
  Considerato:
   - l'art.  2,  comma  20,  lettera c), della legge n. 481/95, fatta
salva  l'applicazione  delle  norme  del codice penale ("salvo che il
fatto  costituisca  reato")  attribuisce  all'Autorita'  il potere di
irrogare  sanzioni amministrative pecuniarie "in caso di inosservanza
dei  propri  provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte
dei  soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o
a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in
cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri";
   - lo  stesso  art.  2,  comma  20, lett. c), della legge n. 481/95
prevede  che  l'Autorita'  irroghi sanzioni amministrative pecuniarie
"non  inferiori  nel  minimo a lire 50 milioni e non superiori a lire
300 miliardi" (ora comprese fra tra un minimo di euro 25.822,84 ed un
massimo di euro 154.937.069,73);
   - il  legislatore  quindi  ha  stabilito in via generale l'importo
minimo  e  l'importo massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie
che  possono  essere  irrogate  dall'Autorita',  senza individuare un
minimo ed un massimo edittale con riferimento a ciascuna tipologia di
infrazioni,  lasciando quindi all'Autorita' un'ampia discrezionalita'
nel  determinare  l'entita'  della sanzione da applicare alle diverse
tipologie di infrazioni e alle singole fattispecie;
   - l'art.  12  della legge n. 689/81 prevede che le disposizioni su
"le  sanzioni  amministrative"  di  cui  al  primo  capo  della legge
medesima  si  osservano  "in  quanto  applicabili e salvo che non sia
diversamente  stabilito"  per  tutte  le  violazioni per le quali sia
prevista  la  sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma di
denaro;
   - in  conformita'  con la clausola di salvaguardia di cui all'art.
12   della   legge   n.  689/81  ("salvo  che  non  sia  diversamente
stabilito"),  l'art.  11  bis del decreto- legge n. 35/05, introdotto
dalla  legge  di  conversione  n.  80/05,  dispone che "alle sanzioni
previste  dall'articolo  2,  comma  20,  lettera  c),  della legge 14
novembre  1995,  n.  481, non si applica quanto previsto dall'art. 16
della  legge 24 novembre 1981, n. 689", ossia il "pagamento in misura
ridotta" (c.d. oblazione);
   - l'art.   11  della  legge  n.  689/81,  rubricato  "criteri  per
l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie", prevede che
"nella   determinazione   della  sanzione  amministrativa  pecuniaria
fissata  dalla  legge  tra  un  limite  minimo ed un limite massimo e
nell'applicazione   delle  sanzioni  accessorie  facoltative,  si  ha
riguardo alla gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente
per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione,
nonche'   alla  personalita'  dello  stesso  e  alle  sue  condizioni
economiche";
   - il  citato  art.  11  della  legge  n. 689/81 prevede dunque che
l'entita'  della  sanzione  debba  essere  determinata  sulla base di
quattro  criteri:  1)  gravita'  della  violazione;  2)  opera svolta
dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione;  3)  personalita'  dell'agente;  4) condizioni economiche
dell'agente;
   - l'applicazione  di  tali  criteri  alla  singola  fattispecie e'
rimessa  alla valutazione discrezionale dell'autorita' amministrativa
chiamata ad irrogare la sanzione;
   - l'Autorita',  al fine di assicurare la trasparenza e la coerenza
delle  proprie  decisioni,  ritiene  opportuno  orientare  la propria
discrezionalita'  in merito alla quantificazione delle sanzioni entro
un quadro chiaro, non discriminatorio e finalizzato agli obiettivi ad
essa affidati dalla legge, tenuto conto della prassi amministrativa e
degli orientamenti giurisprudenziali sinora formatisi;
   - il  potere  sanzionatorio  dell'Autorita'  serve  a garantire il
rispetto  della  regolazione, pertanto, le sanzioni pecuniarie devono
avere  un  carattere  afflittivo  idoneo  ad assicurare il necessario
effetto  dissuasivo,  sia nei confronti dell'impresa destinataria del
provvedimento  sanzionatorio  (funzione di prevenzione speciale), sia
nei  confronti  della  generalita' degli altri operatori (funzione di
prevenzione generale);
   - al  fine  di  rendere effettiva la funzione preventiva di cui al
precedente  punto  ed  in  applicazione  del  generale  principio  di
sostenibilita'  della  sanzione,  l'Autorita'  intende fissare alcuni
principi    per   orientare   la   propria   discrezionalita'   nella
commisurazione della sanzione alle capacita' economiche dell'agente;
   - l'art.  15,  comma 1, della legge n. 287/90 e l'art. 23, par. 2,
del  regolamento  (CE)  n.  1/2003 fissano quale limite massimo delle
sanzioni  in materia antitrust il dieci per cento (10%) del fatturato
realizzato dall'impresa nell'esercizio chiuso anteriormente alla data
di avvio del procedimento sanzionatorio;
   - l'Autorita',  in  conformita'  alla prassi amministrativa finora
invalsa,  ritiene  opportuno  adottare  il  suddetto  limite  massimo
nell'esercizio del proprio potere sanzionatorio ancorche' non risulti
superato  il limite massimo di euro 154.937.069,73 previsto dall'art.
2,  comma  20,  lettera  c) della legge n. 481/95 e fermo restando il
limite minimo di euro 25.822,84;
   - per  una  corretta applicazione dei criteri fissati dall'art. 11
della  legge  n.  689/81  appare  opportuno  seguire  una metodologia
articolata  in  due  momenti  (di  cui all'Allegato B, "Tabella"): 1)
fissazione dell'importo base della sanzione in ragione della gravita'
della  violazione  e  delle  condizioni  economiche  dell'agente;  2)
applicazione di maggiorazioni o riduzioni della sanzione in base alla
personalita'  dell'agente  e  all'opera  svolta  per l'eliminazione o
attenuazione delle conseguenze dell'illecito;
   - l'applicazione   dei   suddetti   criteri  non  puo'  comportare
l'irrogazione   di  una  sanzione  superiore  al  10%  del  fatturato
realizzato  dall'impresa  nell'ultimo  esercizio chiuso anteriormente
alla  data  di  avvio  del  procedimento sanzionatorio e comunque non
inferiore a 25.822,84 euro ne' superiore a 154.937.069,73 euro;
   - il  carattere  strumentale dell'attivita' sanzionatoria rispetto
alla  regolazione  del  mercato  puo'  rendere  recessivo l'interesse
all'irrogazione   di   una   sanzione  di  elevato  importo  rispetto
all'interesse  ad  ottenere  un  miglioramento  delle  condizioni dei
mercati   regolamentati   o  un  piu'  efficace  perseguimento  degli
obiettivi affidati all'Autorita';
   - ai  fini  della  quantificazione della sanzione nel rispetto dei
limiti  e  criteri  fissati  dalla  legge,  l'Autorita' puo' ritenere
meritevoli  di  apprezzamento  sotto  il  profilo  della personalita'
dell'agente  le  iniziative che l'impresa, nel corso del procedimento
sanzionatorio,  dichiari  di voler assumere per il raggiungimento dei
fini di cui al precedente punto

                              DELIBERA

  1.  di  adottare  le  "Linee guida sull'applicazione dei criteri di
quantificazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie irrogate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 2,
comma  20,  lett.  c),  della  legge 14 novembre 1995, n. 481" di cui
all'Allegato A e all'Allegato B alla presente deliberazione;
  2. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
e  sul  sito  internet  dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it)  il
presente  provvedimento,  che  entra  in  vigore dalla data della sua
prima pubblicazione.
          Milano, 2 ottobre 2008
                                              Il presidente: Ortis