IL DIRETTORE GENERALE
            per i beni architettonici, storico artistici
                        ed etnoantropologici

  Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modifiche  e  integrazioni,  recante  istituzione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituente il
codice  dei  beni culturali e del paesaggio e successive modifiche ed
integrazioni, in particolare l'art. 21;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007,
n. 233 concernente «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per
i  beni  e  le  attivita'  culturali, a norma dell'art. 1, comma 404,
della  legge 27 dicembre 2006, n. 296», in particolare gli articoli 8
e 18;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il
quale  e' stato conferito all'architetto Roberto Cecchi l'incarico di
funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale per i
beni   architettonici,  storico-artistici  ed  etnoantropologici  del
Ministero  per i beni e le attivita' culturali registrato dalla Corte
dei conti in data 19 maggio 2008 (registro n. 5, foglio n. 331);
  Rilevato che l'art. 8, comma 2, lettera b) del predetto decreto del
Presidente  della Repubblica n. 233/2008 nell'individuare le funzioni
ed  i  compiti  del  direttore  generale  per  i beni architettonici,
storico-artistici   ed  etnoantropologici  prevede  che  quest'ultimo
autorizzi  gli  interventi  di  demolizione e rimozione definitiva da
eseguirsi    su    beni    architettonici,    storici-artistici    ed
etnoantropologici ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere a) e b) del
codice n. 42/2004;
  Rilevato  altresi'  che  ai  sensi  del  combinato  disposto di cui
all'art.  8, comma 2, lettera b) e dell'art. 18, comma 2, lettera b),
citati,  del  predetto  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
233/2008, le Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici e
paesaggistici-storici-artistici  ed etnoantropologici sono competenti
al rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione di opere e lavori di
qualunque  genere sui beni culturali, con esclusione degli interventi
di demolizione e rimozione definitiva;
  Considerato  che alla luce della legge n. 241/1990 che stabilisce i
principi  generali  dell'attivita'  amministrativa  quest'ultima deve
essere retta da criteri di economicita', di efficacia, di pubblicita'
e trasparenza;
  Ritenuto    che    la    delega    dell'attivita'    amministrativa
(procedimentale  e  provvedimentale)  volta  all'autorizzazione degli
interventi di demolizione e rimozione definitiva ricompresi nell'art.
21,  comma 1,  lettere a)  e b)  del  codice,  da  eseguirsi  su beni
architettonici,    storici-artistici    ed    etnoantropologici,   ai
soprintendenti  di settore per i beni architettonici e paesaggistici,
e  per  i  beni  storici-artistici  ed  etnoantropologici,risponda ai
criteri   fissati   dalla   legge  n.  241/1990  in  tema  di  azione
amministrativa,  in quanto consente di completare l'attivita' tecnica
dei  predetti  dirigenti  periferici  e  tiene  conto dei principi di
sussidiarieta'  e  della  omogeneita',  collegati  ai  principi della
responsabilita' e dell'unicita' dell'azione amministrativa;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  E'   delegata   ai  Soprintendenti  per  i  beni  architettonici  e
paesaggistici  ed  ai soprintendenti per i beni storici, artistici ed
etnoantropologici la seguente funzione:
    autorizzare  ai  sensi dell'art. 21, comma 1, lettere a) e b) del
codice  gli  interventi  di  demolizione  e  rimozione  definitiva da
eseguirsi    su    beni    architettonici,    storici-artistici    ed
etnoantropologici.