IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno  1995) concernenti «Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione, alla immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28 luglio  2004,  n.  260, e il
decreto  ministeriale  3 aprile  2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente     della    Repubblica    28 marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'art.  1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in  applicazione  dell'art.  1, commi 376 e 377, della legge
24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali le funzioni del Ministero
della  salute  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
  Vista  la  domanda  presentata  il  5 dicembre  2006  e  successiva
integrazione  dell'11 settembre  2007 dall'Impresa Agribiotec Srl con
sede  in  via  San  Bernardo  n. 22 - Cremona, diretta ad ottenere la
registrazione   del   prodotto   fitosanitario  denominato  «Virasan»
contenente la sostanza attiva trichoderma asperellum;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  il  28 febbraio 2008 dalla
Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  194  relativo all'autorizzazione del prodotto in
questione  per  un  periodo  di cinque anni, fatto salvo l'obbligo di
adeguamento   alle  conclusioni  della  revisione  comunitaria  della
sostanza attiva trichoderma asperellum, contenuta nel prodotto;
  Vista  la  nota  dell'Ufficio  del  13 marzo 2008 con la quale sono
stati richiesti gli atti definitivi;
  Visti  gli  atti  da  cui  risulta  che l'impresa Agribiotec Srl ha
ceduto il prodotto in questione in corso di registrazione all'impresa
Xeda  International  S.A.  con  sede  legale  in  Z.A  La Crau, 13670
Saint-Andiol (Francia);
  Vista  la  nota pervenuta in data 29 maggio 2008 da cui risulta che
l'impresa  sopracitata ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio
ed  ha  comunicato  di voler variare la denominazione del prodotto in
«Xedavir»;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:

  A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni
5,  l'Impresa Xeda International S.A. con sede legale in Z.A La Crau,
13670   Saint-Andiol   (Francia),  e'  autorizzata  ad  immettere  in
commercio   il  prodotto  fitosanitario  denominato  XEDAVIR  con  la
composizione  e  alle  condizioni indicate nell'etichetta allegata al
presente   decreto,   fatto   salvo  l'obbligo  di  adeguamento  alle
conclusioni   della   revisione  comunitaria  della  sostanza  attiva
trichoderma asperellum, contenuta nel prodotto in questione.
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da    kg
0,200-0,250-0,500-1-5-10-20.
  Il   prodotto   in   questione   e'  preparato  nello  stabilimento
dell'impresa Sinapak Snc in Stradella (Pavia).
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13838.
  E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 ottobre 2008
                                      Il direttore generale: Borrello