IL CAPO DIPARTIMENTO
            delle politiche di sviluppo economico rurale

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  2676/1990  della Commissione del
17 settembre  1990  che  determina  i  metodi d'analisi comunitari da
utilizzare nel settore del vino;
  Visto  il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile
2008,  relativo  all'organizzazione  comune del mercato vitivinicolo,
che  all'art.  118  prevede  la  designazione,  da  parte degli Stati
membri,  dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel
settore vitivinicolo;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156  recante
attuazione   della   direttiva   n.   93/99/CEE   concernente  misure
supplementari   in   merito   al  controllo  ufficiale  dei  prodotti
alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori
che  effettuano  analisi  finalizzate a detto controllo e tra essi la
conformita'  ai  criteri  generali  stabiliti  dalla norma europea EN
45001,  sostituita  nel novembre  2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025;
  Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
  Visto  il  decreto  8 settembre  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 220 del
21 settembre  2005,  con  il  quale  al laboratorio Centro enochimico
Barbera  di  Barbera  Francesco  Massimiliano  &  C.  Sas, ubicato in
Campobello  di  Mazara  (Trapani),  via  CB  n.  1 e' stata rinnovata
l'autorizzazione  al  rilascio dei certificati di analisi nel settore
vitivinicolo,   per  l'intero  territorio  nazionale,  aventi  valore
ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;
  Vista  la  domanda  di  rinnovo  dell'autorizzazione presentata dal
laboratorio sopra indicato in data 11 settembre 2008;
  Considerato  che  il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle
prescrizioni  indicate  al  punto c)  della  predetta  circolare e in
particolare  ha dimostrato di avere ottenuto in data 11 dicembre 2006
l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al
presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle
prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un
organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato
in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
  Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e i requisiti concernenti il
rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
                     Si rinnova l'autorizzazione

al   laboratorio  Centro  enochimico  Barbera  di  Barbera  Francesco
Massimiliano & C. Sas, ubicato in Campobello di Mazara (Trapani), via
CB  n.  1,  al  rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel  settore
vitivinicolo,   per  l'intero  territorio  nazionale,  aventi  valore
ufficiale,  anche  ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove
elencate in allegato al presente decreto.
  L'autorizzazione  ha  validita'  fino  al  31 dicembre 2010 data di
scadenza  dell'accreditamento  a condizione che questo rimanga valido
per tutto il detto periodo.
  Il    laboratorio   sopra   citato   ha   l'onere   di   comunicare
all'amministrazione  autorizzante  eventuali cambiamenti sopravvenuti
interessanti  la  struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio,
la  dotazione  strumentale,  l'impiego  del  personale  ed ogni altra
modifica  concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio
medesimo e' accreditato.
  L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
  Sui   certificati   di   analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di
comunicazione  pubblicitaria  o  promozionale  diffusa, e' necessario
indicare  che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di
analisi autorizzate.
  L'amministrazione   si   riserva   la  facolta'  di  verificare  la
sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il
provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 ottobre 2008
                                          Il capo Dipartimento: Nezzo