IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e, in particolare,
l'art.  3,  ove  si  prevede  che  il  Ministro dell'economia e delle
finanze  e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice   che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di  prodotti  e  strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone  l'ammontare  nominale, il tasso di interesse o i criteri
per    la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo   minimo
sottoscrivibile,   il   sistema   di   collocamento   ed  ogni  altra
caratteristica e modalita';
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  112130  del 28 dicembre 2007,
emanato  in  attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi
nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo  che  le  operazioni stesse vengano disposte dal direttore
generale  del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione
seconda del Dipartimento medesimo;
  Vista  la  determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il  direttore  generale  del  Tesoro  ha  delegato il direttore della
Direzione  seconda  del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
  Visti,  altresi',  gli  articoli 4  e  11  del ripetuto decreto del
Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  ministeriale  n.  43044  del  5 maggio  2004,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del  13 maggio  2004,  recante  disposizioni  in  caso di ritardo nel
regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in
particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato   che   l'importo  delle  emissioni  disposte  a  tutto
l'8 ottobre  2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 56.414 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visti  i  decreti  ministeriali  in  data  22 aprile, 22 maggio, 20
giugno,  29  luglio,  24  settembre,  27 ottobre  e 22 dicembre 2003,
10 aprile  2008 con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime
sedici  tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento
1° febbraio  2003 e scadenza 1° agosto 2013, ed in particolare l'art.
3  del  predetto  decreto  ministeriale  del  22 aprile  2003, ove si
prevedeva,  tra  l'altro,  che la riapertura della presente emissione
potesse avvenire anche nel corso degli anni successivi;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una  diciassettesima  tranche dei predetti
buoni del Tesoro poliennali;
  Considerato  che  in  concomitanza  con  l'emissione  della tranche
predetta,  viene  disposta  l'emissione  della undicesima tranche dei
buoni  del  Tesoro  poliennali  4%  con  godimento  15 aprile  2007 e
scadenza 15 aprile 2012;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30 dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del decreto
ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta  l'emissione  di  una  diciassettesima tranche dei buoni del
Tesoro  poliennali  4,25%,  con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza
1° agosto  2013,  di  cui al decreto ministeriale del 22 aprile 2003,
altresi'  citato  nelle premesse, recante l'emissione delle prime due
tranches  dei  buoni  stessi.  L'emissione  della  predetta tranche e
l'emissione  dell'undicesima  tranche dei buoni del Tesoro poliennali
4%  con  godimento  15 aprile  2007 e scadenza 15 aprile 2012, citata
nelle   premesse,   vengono   disposte   per  un  ammontare  nominale
complessivo compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e
un importo massimo di 3.000 milioni di euro.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 aprile 2003.
  I  buoni  medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono
compresi  tra  le  attivita'  ammesse  a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento  presso  la Banca centrale europea e su di essi, come
previsto  dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   6  dell'8 gennaio  2008,  possono  essere
effettuate operazioni di «coupon stripping».
  Le  prime  undici  cedole  dei buoni emessi con il presente decreto
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.