IL DIRETTORE GENERALE

    Visti  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300;
    Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269,
convertito  in  legge  24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni
urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione dei conti
pubblici, in particolare i commi 1 e 5, lettere f) e f-bis);
    Visto  il  decreto  20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della
salute  di  concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il
Ministro  della  funzione  pubblica, concernente «Regolamento recante
norme  sull'organizzazione  ed il funzionamento dell'Agenzia italiana
del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
    Visto  il  decreto  del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche   sociali   del  16 agosto  2008,  registrato  dall'Ufficio
centrale  del  bilancio  al Registro visti semplici, foglio n. 803 in
data  16 luglio  2008, con il quale e' stato designato il prof. Guido
Rasi in qualita' di Direttore generale dell'AIFA;
    Vista  la delibera n. 26 del Consiglio di amministrazione in data
27 settembre 2006;
    Vista   la   propria   determinazione   del   27 settembre  2006,
concernente   «Manovra   per  il  governo  della  spesa  farmaceutica
convenzionata  e  non  convenzionata»  con  cui e' stata adottata una
misura  finalizzata  a  ridurre  nella  misura  del  5%  il prezzo al
pubblico  dei  medicinali comunque dispensati o impiegati dal S.S.N.,
gia'  vigente; nonche' di rideterminare lo sconto al produttore dello
0,6%,  gia' disposto con la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005,
cit.  in  premesse  e  mantenere in vigore le predette misure fino ad
integrale  copertura  del  disavanzo  accertato  per  il 2006, previa
verifica da effettuarsi entro il termine del 15 febbraio 2007;
    Visto  l'art.  1,  comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  che  consente alle Aziende farmaceutiche di chiedere
all'AIFA la sospensione degli effetti di cui alla deliberazione n. 26
del  27 settembre 2006, di cui sopra, previa dichiarazione di impegno
al  versamento  alle  regioni  degli  importi individuati da apposite
tabelle  di  equivalenza  degli  effetti  economico-finanziari per il
S.S.N.;
    Visto  in  particolare  il terzo capoverso della lettera g) della
disposizione   di   cui   sopra   che   prevede  da  parte  dell'AIFA
l'approvazione,  entro  il 10 febbraio, delle richieste delle singole
aziende farmaceutiche relativamente alla manovra del pay back;
    Tenuto  conto  delle  adesioni formalizzate dalle singole Aziende
alla  manovra  del  pay  back  entro  il  termine  del 30 gennaio us,
disposto  dalla  norma  di  cui  alla  lettera g)  della disposizione
normativa piu' volte citata;
    Rilevato  che  le  differenze  di  prezzo  tra  prodotti uguali o
analoghi  eventualmente indotte dall'applicazione del sistema del pay
back  in questione non costituiscono variazioni di spesa a carico del
S.S.N.
    Vista  la  delibera  del Consiglio d'amministrazione n. 4 in data
8 febbraio 2007, con cui il Consiglio di amministrazione ha approvato
ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 1, comma 796, lettera g), di
ripristinare,  con  decorrenza  1° marzo  2007, i prezzi in vigore il
30 settembre 2006 per i farmaci indicati nell'elenco delle confezioni
di medicinali per le quali le aziende hanno applicato il pay back;
    Vista  la  propria  determinazione  del  9 febbraio 2007, recante
approvazione  dell'elenco  relativo  alle Aziende che si sono avvalse
della facolta' di ripianare l'eccedenza di spesa farmaceutica secondo
le modalita' di pay back;
    Visto  l'art.  9,  comma 1  del  decreto-legge  31 dicembre 2007,
convertito  con  legge  28 febbraio  2008, n. 31, che proroga fino al
31 dicembre  2008 gli effetti della facolta' esercitata dalle aziende
farmaceutiche  in  ordine  alla sospensione della riduzione del 5 per
cento  dei prezzi, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera g), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;

                             Determina:

                               Art. 1.

    1.  E'  approvato  l'allegato  elenco  (allegato  1),  recante le
confezioni  dei  medicinali  classificati  nella  fascia  A)  di  cui
all'art.  8,  comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, oggetto
della  manovra  di  pay  back,  per  i  quali  sono ripristinati, con
decorrenza  1° luglio  2008,  i prezzi in vigore il 30 settembre 2006
nonche'   quelli  successivamente  a  tale  data  rideterminati.  E',
altresi',  approvato  l'allegato  elenco  (allegato  2),  recante  le
confezioni  dei  medicinali classificati nella classe A) di cui sopra
ad uso esclusivamente ospedaliero (H).
    2.  Gli  sconti  dovuti dal produttore di cui alla determinazione
AIFA  del  30 dicembre  2005  e dal farmacista e dal grossista di cui
alla  determinazione  AIFA  del  9 febbraio  2007  pari allo 0,6% del
prezzo  al  pubblico  comprensivo  di  IVA,  sono  applicati anche ai
prodotti rimborsabili ceduti non attraverso il S.S.N.