IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  l'art.  21, comma 1 del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n.  206  di  attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre
2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali - che
consente    il    riconoscimento   professionale   delle   qualifiche
professionali  prescritte  da  altro  Stato  membro per accedere alla
corrispondente professione ed esercitarla;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra Wagner Christine, nata a St. Polten
(Austria)  il  13  dicembre  1963,  cittadina  austriaca,  diretta ad
ottenere  il riesame del decreto di rigetto datato 16 giugno 2008, ai
fini    del    riconoscimento    del    titolo    professionale    di
«Psychotherapeutin»  conseguito in Austria, per l'esercizio in Italia
dell'attivita' di psicoterapeuta;
  Considerato  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico
di  «Magistra der Philosophie» nel maggio 1988 presso la «Universitat
Salzburg» di Salisburgo;
  Considerato  che  ha completato nell'ottobre 1994 il ciclo di studi
specifici  presso la Associazione di psicoterapia a sensibilizzazione
psicosomatica a Innsbruck, nel febbraio 2000 il corso propedeutico di
psicoterapia  presso  la Accademia per il lavoro sociale della camera
dei  lavoratori ed impiegati di Salisburgo, nell'aprile 2001 il ciclo
di  studi  specifici  per la psicoterapia con approccio sulla persona
presso   l'Associazione   di   psicoterapia,   della   tecnica  della
conversazione e di supervisione a Vienna;
  Considerato    che   risulta   iscritta   da   giugno   2001   alla
«Psychotherapeutenliste» in qualita' di «Psychotherapeutin» a Vienna;
  Preso  atto  delle  sentenze  del Consiglio di Stato n. 1278 e 1279
dell'anno  2005, che in relazione ad un caso analogo hanno accolto il
principio  del  riconoscimento sulla base della corrispondenza tra il
titolo  professionale conseguito nel Paese d'origine e la professione
equivalente nello Stato membro ospitante;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
del 18 settembre 2008;
  Preso   atto   del  difforme  parere  del  Consiglio  nazionale  di
categoria, come risulta altresi' dalla nota datata 18 settembre 2008;
  Considerato  che sussistono differenze tra la formazione accademica
e professionale richiesta in Italia per l'esercizio dell'attivita' di
psicoterapeuta  e  quella  di  cui  e' in possesso la richiedente, su
materie essenziali per l'esercizio della psicoterapia e che quindi si
ritiene   necessaria   l'applicazione   di  una  misura  compensativa
consistente in una prova attitudinale orale oppure in un tirocinio;
  Visto l'art. 22, comma 1 del decreto legislativo n. 206/2007;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  La  domanda  della  sig.ra  Wagner  Christine,  nata  a  St. Polten
(Austria)  il  13  dicembre  1963,  cittadina  austriaca,  diretta ad
ottenere  il  riesame  della  domanda  di  riconoscimento  del titolo
professionale   conseguito   in   Austria,   al  fine  dell'esercizio
dell'attivita' di psicoterapeuta in Italia, e' accolta.