IL DIRETTORE GENERALE
       del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'
  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che
modifica  i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n.
1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e
(CE) n. 1493/1999;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni d'origine dei vini;
  Visto  il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n. 109, recante
l'attuazione   delle  direttive  (CE)  89/395  e  86/396  concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
del  4 giugno  1997,  n.  256,  recante  norme  sulle  condizioni per
consentire  l'attivita'  dei  Consorzi  volontari  di  tutela  e  dei
Consigli  interprofessionali  delle  denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  29 marzo  2007  concernente  le disposizioni sul controllo
della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate
(VQPRD),  che  abroga  il  decreto  ministeriale  29 maggio  2001, il
decreto  ministeriale  31 luglio  2003  ed  il  decreto  ministeriale
21 marzo 2002;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del
piano  dei  controlli,  del prospetto tariffario e determinazione dei
criteri  per  la  verifica  della  rappresentativita'  della  filiera
vitivinicola,  in  applicazione  dell'art.  2,  comma 2,  del decreto
29 marzo 2007;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  17 luglio  2008  concernente  la  modifica dello schema di
piano  dei  controlli  e  del  prospetto tariffario di cui al decreto
13 luglio   2007,   recante  disposizioni  applicative  dell'art.  2,
comma 2,  del  decreto  ministeriale  29 marzo  2007,  relativo  alle
disposizioni  sul  controllo  della  produzione  dei vini di qualita'
prodotti in regioni determinate (VQPRD);
  Visto  il  decreto  del  Ministero politiche agricole del 18 luglio
2003  e  successive  modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione  di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino»
ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il  decreto  del  Ministero politiche agricole del 18 luglio
2003  e  successive  modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione  di  origine controllata e garantita «Greco di Tufo» ed
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il  decreto del Ministero agricoltura e foreste del 11 marzo
1993  e  successive  modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione   di  origine  controllata  e  garantita  «Taurasi»  ed
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il  decreto del Ministero agricoltura e foreste del 2 agosto
1993,  con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata  «Aglianico  del  Taburno  o  Taburno»  ed  approvato  il
relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il decreto del Ministero agricoltura e foreste del 31 luglio
1993  e  successive  modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione   di  origine  controllata  «Aversa»  ed  approvato  il
relativo disciplinare di produzione;
  Visto il decreto del Ministero risorse agricole del 3 ottobre 1994,
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata  «Campi Flegrei» ed approvato il relativo disciplinare di
produzione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1977,
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata   «Capri»   ed  approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
6 novembre  1991, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione
di  origine controllata «Castel San Lorenzo» ed approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989 e
successive   modifiche,   con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la
denominazione  di  origine  controllata  «Cilento»  ed  approvato  il
relativo disciplinare di produzione;
  Visto il decreto del Ministero risorse agricole del 10 agosto 1995,
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata «Costa d'Amalfi» ed approvato il relativo disciplinare di
produzione;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1989 e
successive   modifiche,   con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la
denominazione   di  origine  controllata  «Falerno  del  Massico»  ed
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  politiche agricole del 4 agosto
1997,  con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata  «Galluccio»  ed  approvato  il  relativo disciplinare di
produzione;
  Visto  il  decreto del Ministero agricoltura e foreste del 2 agosto
1993  e  successive  modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione   di   origine   controllata   «Guardia  Sanframondi  o
Guardiolo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il decreto del Ministero politiche agricole del 13 settembre
2005,  con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata  «Irpinia»  ed  approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione;
  Visto  il decreto del Ministero agricoltura e foreste del 31 luglio
1993  e  successive  modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione   di  origine  controllata  «Ischia»  ed  approvato  il
relativo disciplinare di produzione;
  Visto il decreto del Ministero risorse agricole del 3 ottobre 1994,
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata   «Penisola   Sorrentina»   ed   approvato   il  relativo
disciplinare di produzione;
  Visto il decreto del Ministero politiche agricole del 5 agosto 1997
e  successive  modifiche,  con  il  quale  e'  stata  riconosciuta la
denominazione   di  origine  controllata  «Sannio»  ed  approvato  il
relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il  decreto del Ministero agricoltura e foreste del 3 agosto
1993,  con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata  «Sant'Agata de' Goti o Sant'Agata dei Goti» ed approvato
il relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il  decreto del Ministero politiche agricole e forestali del
30 ottobre  2002  e  successive  modifiche,  con  il  quale  e' stata
riconosciuta  la  denominazione  di origine controllata «Solopaca» ed
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1983 e
successive   modifiche,   con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la
denominazione  di  origine  controllata  «Vesuvio»  ed  approvato  il
relativo disciplinare di produzione;
  Visti  i  decreti n. 96 dell'8 aprile 2008 e 379 del 31 luglio 2008
della   Giunta   Regionale   della   Campania -   Area   generale  di
coordinamento    sviluppo    attivita'   settore   primario   settore
sperimentale, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura con i
quali  e' stato individuato l'Istituto Mediterraneo di Certificazione
Agroalimentare   con  sede  in  Napoli  C.so  Meridionale,  6,  quale
Organismo di controllo dei v.q.p.r.d. sopra citati;
  Considerato  che  i  piani  di  controllo ed i tariffari presentati
dall'Organismo  di  controllo sono stati oggetto di valutazione nella
riunione  tenutasi il 23 settembre 2008 presso l'Ispettorato centrale
per  il  controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, con la
partecipazione  del  citato  Organismo  di  controllo,  del  MIPAAF -
Dipartimento  delle  politiche  di  sviluppo  economico  e  rurale  -
Direzione  generale  sviluppo  agroalimentare,  qualita' e tutela del
consumatore, e della Regione Campania;
  Vista  la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il
controllo  della  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari,  inoltrata
dall'Istituto  Mediterraneo  di  Certificazione  Agroalimentare, e il
parere  favorevole  espresso  dalla  Regione  Campania  sul piano dei
controlli  e  sul  prospetto  tariffario  nella  citata  riunione del
23 settembre 2008;
  Ritenuto  che  sussistono  i requisiti per procedere all'emanazione
del  provvedimento  di  autorizzazione  dell'Istituto Mediterraneo di
Certificazione  Agroalimentare  istante,  ai  sensi  dell'art.  7 del
decreto ministeriale 29 marzo 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'Istituto  Mediterraneo  di Certificazione Agroalimentare, con
sede in Napoli, via G Porzio Centro Direzionale Is G1, e' autorizzato
ad   espletare   le   funzioni  di  controllo  previste  dal  decreto
ministeriale 29 marzo 2007 per le DOCG «Fiano di Avellino», «Greco di
Tufo»,  «Taurasi»  e  per  le  DOC «Aversa», «Aglianico del Taburno e
Taburno»,  «Campi Flegrei», «Capri», «Castel San Lorenzo», «Cilento»,
«Costa   d'Amalfi»,  «Falerno  del  Massico»,  «Galluccio»,  «Guardia
Sanframondi o Guardiolo», «Irpinia», «Ischia», «Penisola Sorrentina»,
«Sannio», «Sant'Agata dei Goti», «Solopaca», «Vesuvio», nei confronti
di  tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare
le predette denominazioni di origine.