IL DIRETTORE GENERALE del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita' Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita' dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentativita' della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD); Visto il decreto del Ministero politiche agricole del 18 luglio 2003 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Ministero politiche agricole del 18 luglio 2003 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Greco di Tufo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Ministero agricoltura e foreste del 11 marzo 1993 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Taurasi» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Ministero agricoltura e foreste del 2 agosto 1993, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Aglianico del Taburno o Taburno» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Ministero agricoltura e foreste del 31 luglio 1993 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Aversa» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Ministero risorse agricole del 3 ottobre 1994, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Campi Flegrei» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1977, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Capri» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 1991, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Castel San Lorenzo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Cilento» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Ministero risorse agricole del 10 agosto 1995, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Costa d'Amalfi» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1989 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Falerno del Massico» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Ministero politiche agricole del 4 agosto 1997, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Galluccio» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Ministero agricoltura e foreste del 2 agosto 1993 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Guardia Sanframondi o Guardiolo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Ministero politiche agricole del 13 settembre 2005, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Irpinia» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Ministero agricoltura e foreste del 31 luglio 1993 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Ischia» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Ministero risorse agricole del 3 ottobre 1994, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Penisola Sorrentina» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Ministero politiche agricole del 5 agosto 1997 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Sannio» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Ministero agricoltura e foreste del 3 agosto 1993, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Sant'Agata de' Goti o Sant'Agata dei Goti» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Ministero politiche agricole e forestali del 30 ottobre 2002 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Solopaca» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1983 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Vesuvio» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i decreti n. 96 dell'8 aprile 2008 e 379 del 31 luglio 2008 della Giunta Regionale della Campania - Area generale di coordinamento sviluppo attivita' settore primario settore sperimentale, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura con i quali e' stato individuato l'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare con sede in Napoli C.so Meridionale, 6, quale Organismo di controllo dei v.q.p.r.d. sopra citati; Considerato che i piani di controllo ed i tariffari presentati dall'Organismo di controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 23 settembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Organismo di controllo, del MIPAAF - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale sviluppo agroalimentare, qualita' e tutela del consumatore, e della Regione Campania; Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, inoltrata dall'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare, e il parere favorevole espresso dalla Regione Campania sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 23 settembre 2008; Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007; Decreta: Art. 1. 1. L'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare, con sede in Napoli, via G Porzio Centro Direzionale Is G1, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per le DOCG «Fiano di Avellino», «Greco di Tufo», «Taurasi» e per le DOC «Aversa», «Aglianico del Taburno e Taburno», «Campi Flegrei», «Capri», «Castel San Lorenzo», «Cilento», «Costa d'Amalfi», «Falerno del Massico», «Galluccio», «Guardia Sanframondi o Guardiolo», «Irpinia», «Ischia», «Penisola Sorrentina», «Sannio», «Sant'Agata dei Goti», «Solopaca», «Vesuvio», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.